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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


114452
ALA0213-0010
Allegato A n. 213 del 10 luglio 1995 (ALA12-213)
(suddiviso in 26 Unità Documento)
Unità Documento n.10 (che inizia a pag.5202 dello stampato)
...C2549. TESTIASS
...C2549.
...EMENDAMENTI PRESENTATI AGLI ARTICOLI 47, 49, 50 E 51 DEL DISEGNO DI LEGGE, NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 50.
ZZALA ZZRES ZZALA100795 ZZALA950710 ZZALA000795 ZZALA000095 ZZALA213 ZZ12 ZZTX
  Sopprimerlo.
  50. 15.
  Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini,
  Vendola.
  Sostituirlo con il seguente:
                         Art.  50.
                    (Regime transitorio).
     1.  All'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 21
  aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e
  integrazioni, le parole: "due anni" sono sostituite dalle
  seguenti: "quattro anni".
     2.  All'articolo 18, comma 3, lettera  b),  del decreto
  legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni
  e integrazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e
  assicurativa".
     3.  All'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 21
  aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed
  integrazioni, le parole: "Alle forme di cui alla lettera
  a)  non si applicano gli articoli 16 e 17" sono
  sostituite dalle seguenti: "Alle forme di cui alla lettera
  a)  non si applicano gli articoli 6, 16 e 17;".
     4.  All'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 21
  aprile 1993, n. 124, sono apportate le seguenti
  modificazioni:
    a)  nell'ultimo periodo le parole: "commi 1, 2 e 3"
  sono sostituite dalle seguenti: "commi 2 e 3";
    b)  è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al
  trasferimento, a favore di forme pensionistiche complementari
  disciplinate dal presente decreto legislativo, di posizioni
  previdenziali in essere alla data di entrata in vigore del
  presente decreto legislativo, costituite da fondi accantonati
  per fini previdenziali anche ai sensi dell'articolo 2117 del
  codice civile si applica il comma 11 dell'articolo 13".
     5.  All'articolo 18 del decreto legislativo 21 aprile 1993,
  n. 124, dopo il comma 8- ter  sono aggiunti i seguenti:
       "8- quater.  Ai contributi versati ai fondi di
  previdenza complementare che abbiano presentato istanza al
  Ministero del lavoro e della previdenza sociale per
  l'applicazione del periodo transitorio di cui al comma
  8- bis  continua ad applicarsi, fino al termine di tale
  periodo, anche per gli iscritti successivamente alla data di
  entrata in vigore del presente decreto, il trattamento
  tributario previsto dalle norme vigenti alla stessa data;
     8- quinquies.  L'accesso alle prestazioni per
  anzianità e vecchiaia assicurate dalle forme pensionistiche di
  cui al comma 1, che garantiscono prestazioni definite ad
  integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, è
  subordinato alla liquidazione del predetto trattamento".
     6.  Per i fondi pensione che abbiano presentato istanza al
  Ministero del lavoro e della previdenza sociale per
  l'applicazione del periodo transitorio di cui all'articolo 18,
  comma 8- bis,  del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
  124, all'imposta sostitutiva di cui ai commi 1 e 3
  dell'articolo 14 dello stesso decreto legislativo n. 124 del
  1993 si applica a partire dal 1995 e fino al termine del
  periodo transitorio una addizionale nella misura dell'1 per
  cento calcolata sul patrimonio netto contabile risultante
  dall'ultimo bilancio approvato dal fondo.
     7.  I fondi di cui al comma 6 presentano ai Ministeri delle
  finanze e del lavoro
 
                             Pag. 5203
 
  e della previdenza sociale, entro il 30 giugno di ogni anno a
  partire dal 1996, un prospetto da cui risulti l'ammontare dei
  contributi versati per gli iscritti successivamente alla data
  di entrata in vigore del decreto legislativo 21 aprile 1993,
  n. 124, e quello dell'addizionale all'imposta sostitutiva di
  cui al comma 6.  Il Ministro delle finanze, con proprio decreto
  di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza
  sociale può modificare, sulla base dei dati risultanti nel
  prospetto e per ciascuno dei fondi, la misura dell'addizionale
  prevista al fine di eliminare eventuali perdite di gettito
  derivanti dall'applicazione del regime tributario transitorio
  di cui all'articolo 18, comma 8- quater,  del citato
  decreto legislativo n. 124 del 1993.  L'integrazione
  dell'addizionale all'imposta sostitutiva dovrà essere versata
  entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
  decreto del Ministro delle finanze di cui al precedente
  periodo, con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2,
  dello stesso decreto legislativo n. 124 del 1993.
     8.  I contributi versati dal datore di lavoro e dal
  lavoratore a fondi costituiti ai sensi del decreto legislativo
  21 aprile 1993, n. 124, definiti da accordi collettivi
  antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge,
  mantengono limitatamente agli iscritti al 31 maggio 1993, il
  trattamento fiscale previsto dallo stesso decreto legislativo
  n. 124 del 1993, fino al rinnovo degli accordi stessi e
  comunque per un periodo massimo di quattro anni dalla data di
  entrata in vigore della presente legge.
  50. 19.
                                              La Commissione.
  Al comma 1, premettere il seguente:
     01.  All'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 21
  aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed
  integrazioni sono soppresse, al primo periodo, le parole:
  "mentre l'articolo 13, commi 5 e 7, ha effetto dal 1^ gennaio
  1994".
  50. 4.
                                                Mario Masini.
  Sopprimere il comma 1.
  50. 14.
  Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini,
  Vendola.
  Sopprimere il comma 2.
  50. 13.
  Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini,
  Vendola.
  Al comma 2, sopprimere la lettera  a).
  50. 12.
  Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini,
  Vendola.
  Al comma 2, sopprimere la lettera  b).
  50. 11.
  Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini,
  Vendola.
  Sopprimere il comma 3.
  50. 10.
  Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini,
  Vendola.
 
DATA=950710 FASCID=ALA12-213 TIPOSTA=ALA LEGISL=12 NCOMM= SEDE= NSTA=0213 TOTPAG=0032 TOTDOC=0026 NDOC=0010 TIPDOC=P DOCTIT=0002 COMM= TX PAGINIZ=0022 RIGINIZ=014 PAGFIN=0023 RIGFIN=058 UPAG=NO PAGEIN=5202 PAGEFIN=5203 SORTRES=9507105 SORTDDL= FASCIDC=12ALA 00213 SORTNAV=59507102 00213 300000 ZZALA213 NDOC0010 TIPDOCP DOCTIT0002 NDOC0002



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