| Sopprimerlo.
50. 15.
Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini,
Vendola.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 50.
(Regime transitorio).
1. All'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e
integrazioni, le parole: "due anni" sono sostituite dalle
seguenti: "quattro anni".
2. All'articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni
e integrazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e
assicurativa".
3. All'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed
integrazioni, le parole: "Alle forme di cui alla lettera
a) non si applicano gli articoli 16 e 17" sono
sostituite dalle seguenti: "Alle forme di cui alla lettera
a) non si applicano gli articoli 6, 16 e 17;".
4. All'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nell'ultimo periodo le parole: "commi 1, 2 e 3"
sono sostituite dalle seguenti: "commi 2 e 3";
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al
trasferimento, a favore di forme pensionistiche complementari
disciplinate dal presente decreto legislativo, di posizioni
previdenziali in essere alla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, costituite da fondi accantonati
per fini previdenziali anche ai sensi dell'articolo 2117 del
codice civile si applica il comma 11 dell'articolo 13".
5. All'articolo 18 del decreto legislativo 21 aprile 1993,
n. 124, dopo il comma 8- ter sono aggiunti i seguenti:
"8- quater. Ai contributi versati ai fondi di
previdenza complementare che abbiano presentato istanza al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale per
l'applicazione del periodo transitorio di cui al comma
8- bis continua ad applicarsi, fino al termine di tale
periodo, anche per gli iscritti successivamente alla data di
entrata in vigore del presente decreto, il trattamento
tributario previsto dalle norme vigenti alla stessa data;
8- quinquies. L'accesso alle prestazioni per
anzianità e vecchiaia assicurate dalle forme pensionistiche di
cui al comma 1, che garantiscono prestazioni definite ad
integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, è
subordinato alla liquidazione del predetto trattamento".
6. Per i fondi pensione che abbiano presentato istanza al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale per
l'applicazione del periodo transitorio di cui all'articolo 18,
comma 8- bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124, all'imposta sostitutiva di cui ai commi 1 e 3
dell'articolo 14 dello stesso decreto legislativo n. 124 del
1993 si applica a partire dal 1995 e fino al termine del
periodo transitorio una addizionale nella misura dell'1 per
cento calcolata sul patrimonio netto contabile risultante
dall'ultimo bilancio approvato dal fondo.
7. I fondi di cui al comma 6 presentano ai Ministeri delle
finanze e del lavoro
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e della previdenza sociale, entro il 30 giugno di ogni anno a
partire dal 1996, un prospetto da cui risulti l'ammontare dei
contributi versati per gli iscritti successivamente alla data
di entrata in vigore del decreto legislativo 21 aprile 1993,
n. 124, e quello dell'addizionale all'imposta sostitutiva di
cui al comma 6. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto
di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale può modificare, sulla base dei dati risultanti nel
prospetto e per ciascuno dei fondi, la misura dell'addizionale
prevista al fine di eliminare eventuali perdite di gettito
derivanti dall'applicazione del regime tributario transitorio
di cui all'articolo 18, comma 8- quater, del citato
decreto legislativo n. 124 del 1993. L'integrazione
dell'addizionale all'imposta sostitutiva dovrà essere versata
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
decreto del Ministro delle finanze di cui al precedente
periodo, con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2,
dello stesso decreto legislativo n. 124 del 1993.
8. I contributi versati dal datore di lavoro e dal
lavoratore a fondi costituiti ai sensi del decreto legislativo
21 aprile 1993, n. 124, definiti da accordi collettivi
antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge,
mantengono limitatamente agli iscritti al 31 maggio 1993, il
trattamento fiscale previsto dallo stesso decreto legislativo
n. 124 del 1993, fino al rinnovo degli accordi stessi e
comunque per un periodo massimo di quattro anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
50. 19.
La Commissione.
Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed
integrazioni sono soppresse, al primo periodo, le parole:
"mentre l'articolo 13, commi 5 e 7, ha effetto dal 1^ gennaio
1994".
50. 4.
Mario Masini.
Sopprimere il comma 1.
50. 14.
Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini,
Vendola.
Sopprimere il comma 2.
50. 13.
Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini,
Vendola.
Al comma 2, sopprimere la lettera a).
50. 12.
Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini,
Vendola.
Al comma 2, sopprimere la lettera b).
50. 11.
Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini,
Vendola.
Sopprimere il comma 3.
50. 10.
Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini,
Vendola.
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