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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


114453
ALA0213-0011
Allegato A n. 213 del 10 luglio 1995 (ALA12-213)
(suddiviso in 26 Unità Documento)
Unità Documento n.11 (che inizia a pag.5203 dello stampato)
...C2549. TESTIASS
...C2549.
...EMENDAMENTI PRESENTATI AGLI ARTICOLI 47, 49, 50 E 51 DEL DISEGNO DI LEGGE, NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 51.
ZZALA ZZRES ZZALA100795 ZZALA950710 ZZALA000795 ZZALA000095 ZZALA213 ZZ12 ZZTX
     Sopprimerlo.
  51. 2.
  Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini,
  Vendola.
  Sostituirlo con il seguente:
                         Art.  51.
                         (Sanzioni).
     1.  E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni
  nonché con la multa da lire un milione a lire cinque milioni,
  chiunque, senza autorizzazione del Ministro del lavoro e della
  previdenza sociale, svolge l'attività di cui all'articolo 4
  ovvero utilizzi, per indicare l'attività esercitata,
 
                             Pag. 5204
 
  l'espressione "fondo pensione".  Alla condanna segue
  l'interdizione dai pubblici uffici e la incapacità ad
  esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa di
  credito o società di gestione di fondi comuni e di
  intermediazione mobiliare o fondi pensione per un periodo di
  tempo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque.  La
  condanna comporta in ogni caso la confisca degli immobili e
  delle cose mobili che sono serviti e sono stati destinati a
  commettere il reato.
     2.  Ai componenti gli organi collegiali e ai responsabili
  dei fondi pensione che non ottemperano alle richieste o non si
  uniformano alle prescrizioni della Commissione di cui
  all'articolo 16, si applica la sanzione amministrativa del
  pagamento di una spesa da lire tre milioni a lire sessanta
  milioni.
     3.  Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i
  soggetti di cui al comma 1, che forniscono alla Commissione
  informazione falsa o comunque ostacolano l'esercizio delle sue
  funzioni sono puniti con l'arresto da sei mesi a tre anni.
     4.  Il rendiconto, il prospetto e il bilancio tecnico di
  cui all'articolo 17, comma 3, lettera  d),  sono compresi
  tra le comunicazioni sociali agli effetti dell'articolo 2621,
  n. 1, del codice civile.
     5.  Ai componenti gli organi collegiali e ai responsabili
  dei fondi pensione che violano le disposizioni dell'articolo
  6, comma 5, si applica la sanzione amministrativa del
  pagamento di una spesa da lire sei milioni a lire centoventi
  milioni.
     6.  Ai commissari nominati ai sensi dell'articolo 11 si
  applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4.
     7.  Ai soggetti di cui ai commi 1 e 3, che non effettuano
  le comunicazioni relative alla sopravvenuta variazione della
  condizione di onorabilità nel termine di quindici giorni dal
  momento in cui sono venuti a conoscenza degli eventi e delle
  situazioni relative, si applica la sanzione amministrativa del
  pagamento di una spesa da lire tre milioni a lire sessanta
  milioni.
  51. 1.
  Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini,
  Vendola.
 
DATA=950710 FASCID=ALA12-213 TIPOSTA=ALA LEGISL=12 NCOMM= SEDE= NSTA=0213 TOTPAG=0032 TOTDOC=0026 NDOC=0011 TIPDOC=P DOCTIT=0002 COMM= FTX PAGINIZ=0023 RIGINIZ=059 PAGFIN=0024 RIGFIN=041 UPAG=NO PAGEIN=5203 PAGEFIN=5204 SORTRES=9507105 SORTDDL= FASCIDC=12ALA 00213 SORTNAV=59507102 00213 300000 ZZALA213 NDOC0011 TIPDOCP DOCTIT0002 NDOC0002



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