| Sopprimerlo.
51. 2.
Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini,
Vendola.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 51.
(Sanzioni).
1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni
nonché con la multa da lire un milione a lire cinque milioni,
chiunque, senza autorizzazione del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, svolge l'attività di cui all'articolo 4
ovvero utilizzi, per indicare l'attività esercitata,
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l'espressione "fondo pensione". Alla condanna segue
l'interdizione dai pubblici uffici e la incapacità ad
esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa di
credito o società di gestione di fondi comuni e di
intermediazione mobiliare o fondi pensione per un periodo di
tempo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque. La
condanna comporta in ogni caso la confisca degli immobili e
delle cose mobili che sono serviti e sono stati destinati a
commettere il reato.
2. Ai componenti gli organi collegiali e ai responsabili
dei fondi pensione che non ottemperano alle richieste o non si
uniformano alle prescrizioni della Commissione di cui
all'articolo 16, si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una spesa da lire tre milioni a lire sessanta
milioni.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i
soggetti di cui al comma 1, che forniscono alla Commissione
informazione falsa o comunque ostacolano l'esercizio delle sue
funzioni sono puniti con l'arresto da sei mesi a tre anni.
4. Il rendiconto, il prospetto e il bilancio tecnico di
cui all'articolo 17, comma 3, lettera d), sono compresi
tra le comunicazioni sociali agli effetti dell'articolo 2621,
n. 1, del codice civile.
5. Ai componenti gli organi collegiali e ai responsabili
dei fondi pensione che violano le disposizioni dell'articolo
6, comma 5, si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una spesa da lire sei milioni a lire centoventi
milioni.
6. Ai commissari nominati ai sensi dell'articolo 11 si
applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4.
7. Ai soggetti di cui ai commi 1 e 3, che non effettuano
le comunicazioni relative alla sopravvenuta variazione della
condizione di onorabilità nel termine di quindici giorni dal
momento in cui sono venuti a conoscenza degli eventi e delle
situazioni relative, si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una spesa da lire tre milioni a lire sessanta
milioni.
51. 1.
Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini,
Vendola.
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