Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


114479
SMC0191-0011
Bollettino Giunte e Commissioni n. 191 dell'11 luglio 1995 - edizione definitiva - (SMC12-191)
(suddiviso in 46 Unità Documento)
Unità Documento n.11 (che inizia a pag.11 dello stampato)
               ...I COMMISSIONE PERMANENTE
  (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
 
 
IN SEDE CONSULTIVA
C1901bis. LAVCOMM
C1901bis.
Nuovo testo del disegno di legge: Tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali (1901-bis). (Parere alla II Commissione).
(Esame e rinvio).
Gustavo SELVA, presidente. Giuseppe PERICU. Adriana VIGNERI. Sergio MATTARELLA. Michele VIETTI. Rosa JERVOLINO RUSSO. Valter BIELLI. Sergio COLA. Leopoldo ELIA. Fabio DOSI. Il Sottosegretario di Stato Edilberto RICCIARDI. Il Sottosegretario Edilberto RICCIARDI.
Martedì 11 luglio 1995. - Presidenza del Presidente Gustavo SELVA. - Interviene il Sottosegretario di Stato per la Grazia e la Giustizia Edilberto RICCIARDI.
ZZSMC ZZRES ZZSMC110795 ZZSMC950711 ZZSMC000795 ZZSMC000095 ZZSMC191 ZZ12 ZZD ZZC1 ZZCO ZZHH ZZII ZZFF
     La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
 
     Gustavo SELVA,  presidente,  ricorda che nella
  seduta del 5 luglio scorso il provvedimento è stato rimesso
  dal Comitato pareri in Commissione plenaria.
 
     Giuseppe PERICU (gruppo progressisti-federativo),
  relatore,  rifacendosi all'ampio dibattito già svoltosi
  in sede di Comitato pareri in ordine al nuovo testo del
  disegno di legge, ricorda che sono state enucleate alcune
  considerazioni in relazione a taluni aspetti del provvedimento
  ritenuti problematici: di queste, alcune hanno senz'altro un
  valore prioritario e dovrebbero pertanto assumere la forma di
  condizioni, mentre altre potrebbero rivestire la forma di
  osservazioni o di premesse allo schema di parere che si
  riserva di formulare.  Proprio alla luce del fatto che i
  rilievi che assumeranno la veste di condizioni dovranno avere
  un contenuto puntuale e preciso, invita fin d'ora i colleghi
  che interverranno nel dibattito a voler indicare quali
  considerazioni critiche ritengano vadano formulate sotto la
  forma di condizioni e quali invece sotto la forma di semplici
  osservazioni.  Per agevolare l'elaborazione di un articolato
  schema di parere da sottoporre alla Commissione, ritiene
  utile, ripercorrendo l'ampio dibattito svoltosi in sede di
  Comitato pareri, riesporre in modo schematico le principali
  questioni emerse dall'analisi del contenuto del provvedimento
  anticipando quale dovrebbe essere, a suo
 
                              Pag. 12
 
  parere, il modo in cui i singoli rilievi dovrebbero figurare
  nell'ambito di un complessivo schema di parere.
     In primo luogo, alcune considerazioni critiche di
  carattere generale potrebbero rappresentare una sorta di
  premessa all'espressione di un parere favorevole con
  condizioni ed osservazioni.  In quest'ambito potrebbe rientrare
  la considerazione che la disciplina si sviluppa attraverso
  l'analisi di situazioni particolari senza che sia dato
  riscontrare un nucleo concettuale di riferimento che possa
  valere anche quale canone ricostruttivo per l'individuazione
  della regolamentazione di fattispecie non espressamente
  previste: tale nucleo potrebbe essere agevolmente ritrovato
  nel concetto di  privacy  secondo le elaborazioni che ne
  sono state fornite dalla dottrina giuridica.
     La considerazione unitaria del trattamento manuale e di
  quello elettronico e, per converso, la non specifica
  considerazione dei trattamenti tramite  personal computer
  e della diffusione e della comunicazione tramite reti
  internazionali (Internet) può dare poi origine a difficoltà
  applicative di rilievo, generando anche situazioni
  discriminatorie non giustificate in violazione del principio
  di eguaglianza.
     L'istituzione di "un Garante", come nuova struttura,
  concreta una tendenza del nostro ordinamento di esautoramento
  delle pubbliche amministrazioni tradizionali creando
  organizzazioni del tutto nuove e da queste distinte; il
  fenomeno, pur positivo per diversi aspetti, rischia, ove non
  controllato, di generare rilevanti inconvenienti; è - in
  sostanza - opportuno provvedere all'istituzione di nuove
  autorità indipendenti soltanto ove sia assolutamente
  necessario e ricorrere invece a utilizzazioni di apparati
  simili già operativi (nel caso di specie il riferimento
  naturale è all'ISTAT e al Garante per l'informatica nella
  pubblica amministrazione).
     Osserva inoltre che nella parte del testo concernente le
  "definizioni", il termine "trattamento" ricomprende anche la
  comunicazione e la diffusione; nell'articolato, peraltro, si
  dettano discipline differenziate per il "trattamento" e la
  "comunicazione e diffusione", il che può determinare equivoci
  interpretativi rilevanti anche sotto il profilo della
  costituzionalità della norma di volta in volta ricostruita.
     Suscita poi perplessità l'esclusione del trattamento da
  parte di soggetti pubblici di dati personali, soprattutto se
  si tiene conto che nella formula trattamento sono comprese
  anche la comunicazione e la diffusione.
     Il capo sesto del provvedimento, sulla tutela
  amministrativa e giurisdizionale non chiarisce in termini
  inequivoci che ogni qualvolta sia in discussione il
  trattamento di un dato personale l'interessato gode di una
  tutela giurisdizionale piena azionabile di fronte all'autorità
  giudiziaria ordinaria.
     Venendo ora alle considerazioni che dovranno risultare
  oggetto di osservazioni o condizioni, si sofferma in primo
  luogo sul contenuto del comma 1 dell'articolo 1 del
  provvedimento.  Rispetto a tale norma vale il rilievo che la
  considerazione unitaria dei diritti e delle libertà
  fondamentali delle persone fisiche e di quelli delle persone
  giuridiche è del tutto impropria, in quanto secondo il nostro
  ordinamento i contenuti di tali diritti e libertà (sempreché
  queste ultime siano ipotizzabili nei confronti delle persone
  giuridiche) sono profondamente diversi; per converso questa
  (pur impropria) affermazione di principio, non trova naturale
  sviluppo nel testo, in quanto la tutela della personalità
  economica delle persone giuridiche è una regolamentata in modo
  del tutto insufficiente; tale rilievo potrebbe essere
  formulato sotto la forma di una osservazione.
     La previsione di cui al comma 1 dell'articolo 13 di una
  corresponsione di un contributo spese pare impropria e
  limitativa dei diritti determinando una situazione di
  sostanziale incostituzionalità; si tratta in tal caso di
  formulare una condizione soppressiva della previsione.
     L'articolo 23- bis   consente ai giornalisti il
  trattamento e la diffusione di dati personali, ivi compresi
  quelli particolari di cui agli articoli 21 e 22, senza il
  consenso dell'interessato e l'autorizzazione del Garante; nel
  conflitto tra tutela della persona
 
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  e libertà di manifestazione del pensiero si è ritenuto
  prevalente il secondo di questi valori; pare invece che ciò
  possa avvenire soltanto in presenza di cautele particolari e
  debba essere escluso per il trattamento e la diffusione di
  alcuni dati particolarmente sensibili quali quelli attinenti
  alla salute, alla vita sessuale e alla razza; in caso
  contrario si determinerebbe un contrasto con l'articolo 13,
  primo comma, della Costituzione.  Si rimette alla Commissione
  se tale rilievo debba assumere la forma di un'osservazione o
  di una condizione.
     Anche la possibilità per esercenti professioni sanitarie
  di poter trattare (articolo 22) dati personali relativi alle
  anomalie anche psichiche, tenuto conto che la finalità per la
  quale queste possibilità è accordata è abbastanza generica,
  assume sicuro rilievo costituzionale e dovrebbe essere dalla
  legge più opportunamente delimitata; anche in tal caso va
  approfondito se debba trattarsi di un'osservazione o di una
  condizione.
     L'articolo 22 di fatto consente la diffusione di tali
  inerenti alla salute e alla vita sessuale anche senza il
  consenso dell'interessato quando ciò sia necessario per fini
  di difesa dello Stato, di prevenzione o accertamenti di
  illeciti o per le erogazione di sanzioni, il che pare in
  contrasto con il nostro ordinamento costituzionale, contrasto
  che potrebbe essere superato ove venissero più
  specificatamente individuate le ipotesi generalmente descritte
  all'articolo 22, comma 2; tale rilievo potrebbe essere oggetto
  di apposita condizione.
     Il comma 6 dell'articolo 22 attribuisce un potere
  discrezionale eccessivamente ampio al Garante consentendo di
  autorizzare gli esercenti di attività assicurative a trattare
  senza il consenso dell'interessato dati strettamente
  personali, anche in questa ipotesi per evitare
  l'incostituzionalità occorrerebbe disciplinare in modo più
  dettagliato il potere attribuito al Garante.  Ritiene che anche
  in tal caso si possa formulare una apposita condizione.
 
     Adriana VIGNERI, (gruppo progressisti-federativo),
  soffermandosi in particolare sull'istituzione della figura del
  Garante per la protezione dei dati, osserva che nel corso del
  dibattito svoltosi nel Comitato pareri è stato sollevato il
  problema dell'opportunità di favorire il proliferare di
  autorità amministrative indipendenti.  In ordine a tale
  problematica ritiene che occorra aver presente una distinzione
  fondamentale.  Vi sono infatti autorità amministrative
  indipendenti che sono preposte a un singolo settore e svolgono
  quindi un compito di regolazione e di controllo che vanno
  distinte da altre autorità, ad esempio il Garante per
  l'editoria o per l'antitrust, la cui istituzione è collegata
  direttamente all'attuazione di principi costituzionali,
  tutelando in tal modo diritti fondamentali della persona.
  Ritiene che il Garante per la protezione dei dati, di cui è
  prevista l'istituzione nel provvedimento in esame, rientri in
  questa seconda categoria.
     Nel condividere più in generale le proposte oggi formulate
  dal relatore, ritiene che vada approfondito lo studio circa
  l'impostazione generale del provvedimento; se esso cioè sia
  costruito come un divieto generalizzato rispetto al
  trattamento dei dati con singole eccezioni o sulla base di una
  logica opposta.  Se si dovesse ritenere che sia la prima
  l'impostazione seguita nel provvedimento, alcune norme
  sarebbero formulate in modo poco coerente.  Osserva infine che
  non è chiaro se le tre condizioni previste nel comma 2
  dell'articolo 2 del nuovo testo del disegno di legge siano
  disgiuntive o piuttosto congiuntive.
 
     Giuseppe PERICU, (gruppo progressisti-federativo),
  relatore,  fa presente che il provvedimento in esame mira
  a regolare il trattamento dei dati personali, non a vietarli o
  a consentirli.  La regolazione del trattamento incontra
  evidentemente dei limiti.  Si può dire pertanto, per
  approssimazione, che il provvedimento consente tutto ciò che
  non è vietato in modo esplicito.
 
     Sergio MATTARELLA, (gruppo PPI), ribadisce l'importanza
  del provvedimento per la vita del nostro paese e per i
  prossimi decenni e ciò conferma la giustezza
 
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  della scelta che sia la Commissione nel suo  plenum  ad
  affrontarne l'esame.  Nel merito, ritiene che le perplessità
  evidenziate dal relatore in ordine al comma 1 dell'articolo 1
  vadano espresse sotto forma di condizione e non di
  osservazione trattandosi di una distinzione tra persone
  fisiche e persone giuridiche che è costituzionalmente
  centrale.
 
     Giuseppe PERICU, (gruppo progressisti-federativo),
  relatore,  coglie l'occasione per ricordare che il comma
  1 dell'articolo 1 non era presente nell'originario disegno di
  legge del Governo ma è stato successivamente introdotto dalla
  Commissione di merito.
 
     Sergio MATTARELLA, (gruppo PPI), osserva che anche i
  rilievi critici avanzati dal relatore in ordine all'articolo
  23- bis  vanno risolti attraverso una condizione che
  preveda la soppressione di tale articolo: la tutela della
  persona è infatti assolutamente preminente.  Non condivide
  inoltre la non applicazione del provvedimento al trattamento
  dei dati personali effettuato da soggetti pubblici; è
  preoccupato che in tal modo si sancisca il principio che di
  tali dati se ne possa fare un qualsivoglia uso, incentivandone
  in particolare una loro utilizzazione distorta.  Chiede
  pertanto uno sforzo al relatore perché nel suo schema di
  parere ampli il contenuto del provvedimento per ricomprendervi
  anche i soggetti pubblici.  Per quanto riguarda le lettere
  a)   b)  e  c)  del comma 2 dell'articolo 22,
  ritiene che tali previsioni non debbano andare disgiunte,
  stante anche l'opinabilità di quanto previsto nelle lettere
  b)  e  c)  che rischierebbe seriamente di ledere i
  diritti della persona alla riservatezza.  Nel concordare per il
  resto con le proposte del relatore, ribadisce che l'urgenza
  del provvedimento non esime da un suo approfondito esame per
  evitare di approvare una normativa che consenta nei fatti il
  verificarsi di gravi abusi.
 
     Gustavo SELVA,  presidente,  nel ricordare
  l'importanza del provvedimento e la necessità di un  iter
  rapido, sollecitato del resto dallo stesso Presidente della
  Camera, auspica che la Commissione possa concludere i suoi
  lavori entro la giornata di domani.
 
     Michele VIETTI, (gruppo CCD), concorda con la proposta
  del relatore di esporre nella premessa allo schema di parere
  le osservazioni generali sul concetto di  privacy.
  Ribadisce inoltre, come già indicato nel dibattito svoltosi
  nel Comitato pareri, che l'impianto normativo del
  provvedimento appare superato perché non tiene in debito conto
  la diffusione del  personal computer  ormai largamente
  utilizzato nelle attività commerciali e professìonali e anche
  perché non prende in considerazione, nelle norme sul
  trasferimento transfrontaliero dei dati, i problemi relativi
  alla diffusione delle nuove reti internazionali di
  telecomunicazione (Internet). per quanto riguarda
  l'istituzione del Garante, fa proprie le perplessità avanzate
  in relazione al moltiplicarsi dell'istituzione di tale
  autorità.  Nel concordare con il relatore in relazione
  all'esistenza di alcune imprecisioni terminologiche nel
  provvedimento, ad esempio per quanto riguarda la definizione
  di trattamento, ritiene che le valutazioni critiche circa il
  contenuto del comma 1 dell'articolo 1 vadano espresse sotto
  forma di condizione e non di osservazione.  Condivide inoltre
  le perplessità avanzate dal relatore in ordine al comma 1
  dell'articolo 13 e al contenuto dell'articolo 23- bis;
  analogamente per quanto riguarda le perplessità derivanti dal
  mancato riferimento al trattamento di dati da parte di
  soggetti pubblici.  Nel concordare con i tre rilievi critici
  avanzati dal relatore in ordine all'articolo 22, ritiene che
  essi andrebbero recepiti attraverso apposite condizioni
  soppressive.  Nel rifarsi più in generale alle osservazioni già
  espresse in sede di Comitato pareri, condivide per il resto le
  proposte formulate dal relatore.
 
     Rosa JERVOLINO RUSSO, (gruppo PPI), nel rifarsi nel
  dettaglio alle valutazioni critiche già esposte in sede di
  Comitato pareri, osserva fin d'ora che non sono
 
                              Pag. 15
 
  convincenti le risposte fornite in quella sede dal
  rappresentante del Governo.  Nel concordare in linea generale
  con le proposte oggi formulate dal relatore, intende svolgere
  tre considerazioni integrative.
     In primo luogo, ribadisce la sua perplessità circa
  l'esclusione dal provvedimento della disciplina del
  trattamento dei dati da parte di soggetti pubblici.  Conferma
  inoltre di ritenere discutibile la previsione del comma 1
  dell'articolo 35; secondo tale disposizione, infatti, il
  provvedimento in esame diventerebbe una legge statale di
  principio cui deve attenersi la legislazione regionale;
  tuttavia il riferimento effettuato alle materie di cui
  all'articolo 117 della Costituzione risulta decisamente
  improprio.  Non si capisce per quale motivo il provvedimento
  debba avere una valenza diversa rispetto alla legislazione
  regionale, trattandosi in ogni caso di tutelare i diritti
  della persona, a prescindere dal fatto che i dati utilizzati
  abbiano o no per oggetto le materie di cui all'articolo 117
  della Costituzione.  La terza osservazione concerne il comma 1
  dell'articolo 40 secondo il quale le disposizioni della legge
  che prescrivono il consenso dell'interessato non si applicano
  in riferimento ai dati personali raccolti precedentemente alla
  data di entrata in vigore della legge, o il cui trattamento
  sia iniziato prima di tale data; tale norma risulta
  evidentemente inaccettabile considerato che, trattandosi di
  rispettare i diritti della persona, è del tutto indifferente
  il tempo in cui i dati sono stati raccolti.
 
     Valter BIELLI (gruppo misto), alla luce dell'ampio
  dibattito in corso nella seduta odierna, sottolinea la
  giustezza di aver rimesso il provvedimento in Commissione dal
  Comitato pareri proprio per consentire che si potesse svolgere
  un esame più approfondito su un provvedimento da cui, come
  giustamente ha ricordato il deputato Mattarella, dipenderanno
  la libertà e la democrazia del nostro paese per i prossimi
  anni.  Con il provvedimento in esame - si afferma - si vuole
  dare attuazione ad impegni internazionali del nostro paese,
  anche se va ricordato che occorre completare l'attuazione
  degli impegni internazionali in tutti i settori e non solo in
  questo.  Rappresenta inoltre il problema costituito dal fatto
  che il provvedimento in esame non contiene un collegamento tra
  l'Autorità per l'informatica, organismo già esistente, e
  l'istituendo Garante per la protezione dei dati; si tratta
  evidentemente di operare un coordimanento tra queste due
  figure.
 
     Sergio COLA (gruppo alleanza nazionale) nel condividere
  le articolate considerazioni svolte dal relatore, si limita a
  svolgere qualche osservazione su singoli aspetti. per quanto
  riguarda l'istituzione di una nuova figura di Garante,
  condivide i rischi connessi al proliferare di queste forme di
  autorità amministrative; seguendo tale impostazione, si
  dovrebbe formulare nello schema di parere una specifica
  osservazione volta a sopprimere le norme che istituiscono il
  Garante.  Nel concordare sulle valutazioni critiche del
  contenuto del comma 1 dell'articolo 1, per quanto riguarda le
  problematiche giustamente evidenziate dal relatore con
  riferimento all'articolo 23- bis  ritiene che esse vadano
  formalizzate attraverso una apposita condizione che valga ad
  evitare arbitrii che danneggiano la libertà della persona.  Per
  quanto riguarda infine le proposte del relatore in relazione
  all'articolo 22, concorda sul fatto che esse si traducono in
  apposite condizioni soppressive.
 
     Leopoldo ELIA (gruppo PPI) si dichiara in primo luogo
  d'accordo con il relatore nel formulare una condizione volta
  alla soppressione del comma 6 dell'articolo 22.  Conferma
  inoltre le perplessità, già espresse in sede di Comitato
  pareri, circa l'esclusione dei soggetti pubblici dalla
  applicazione del provvedimento; ciò contrasta con la tendenza
  prevalente nella legislazione straniera di estendere la tutela
  anche nel caso di trattamento dei dati da parte di persone
  giuridiche per evitare che le persone fisiche eludano la
  normativa attraverso persone giuridiche che fungano da
  schermo.  Esprime inoltre forti perplessità in ordine ai commi
  2 e 3 dell'articolo
 
                              Pag. 16
 
  41; in tali norme con riferimento all'Autorità per
  l'informatica nella pubblica amministrazione si prevede che
  essa non operi più presso la Presidenza del Consiglio dei
  ministri e che il presidente ed i membri di essa siano
  nominati di intesa tra il Presidente del Senato e il
  Presidente della Camera: appare senza dubbio inconcepibile che
  in una stessa legge si istituisca una nuova figura di Garante
  e contestualmente si elevi allo stesso livello un organismo
  già esistente.  Si dovrebbe piuttosto procedere
  all'unificazione delle competenze o alla soppressione di
  quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 41.
 
     Sergio MATTARELLA (gruppo PPI) sottolinea che
  l'articolo 41 ha, oltre quello appena evidenziato dal deputato
  Elia, un altro riferimento che riguarda direttamente il
  Parlamento; il comma 1 dell'articolo 41 riformula infatti
  l'articolo 10 della legge n. 121 del 1951 sottraendo al
  Comitato parlamentare di vigilanza sui servizi segreti il
  controllo sul centro di elaborazione dati ed attribuendolo al
  nuovo Garante per la protezione dei dati.  Si tratta di
  un'altra modifica di notevole rilievo e sulle cui conseguenze
  occorrerebbe più attentamente riflettere.
 
     Gustavo SELVA,  presidente,  recependo le numerose
  osservazioni emerse oggi in Commissione, ritiene che si
  dovrebbe opportunamente rimeditare sul fenomeno del
  proliferare di figure di autorità amministrative indipendenti
  che ineriscono l'attuazione di norme costituzionali.
 
     Fabio DOSI, (gruppo lega nord), nel concordare con le
  osservazioni del presidente, rileva che il Garante, oltre a
  diminuire i poteri del Parlamento, è una figura che finora non
  ha funzionato.  Più in generale considera il provvedimento in
  esame del tutto inutile, ritenendo che meglio si potrebbe
  agire utilizzando le norme gia esistenti.  Il provvedimento è
  solo la dimostrazione dell'incapacità del legislatore di
  controllare la situazione e le innovazioni tecnologiche.
 
     Giuseppe PERICU, (gruppo progressisti-federativo),
  relatore,  osserva che, alla luce dell'ampio dibattito
  fin qui svoltosi, su alcuni punti si può registrare il
  consenso della Commissione su proposte abbastanza chiare
  mentre altri temi richiedono un ulteriore lavoro di
  approfondimento.  Si riserva pertanto di verificare il quadro
  complessivo delle posizioni oggi emerse e di predisporre per
  domani uno schema di parere da sottoporre alla Commissione.
  Anticipando le sue valutazioni in ordine ad alcuni dei temi
  affrontati nel dibattito, rileva che vi è un ampio consenso
  della Commissione per la soppressione del comma 6
  dell'articolo 22.  Per quanto riguarda il trattamento
  particolare riservato ai giornalisti, prende atto della
  soluzione drastica proposta dal deputato Mattarella che,
  attraverso la soppressione dell'articolo 23- bis,  del
  comma 5 dell'articolo 22 e del comma 3 dell'articolo 21, mira
  ad assicurare una totale prevalenza ai diritti della persona;
  se la Commissione è concorde su tale soluzione, essa potrebbe
  essere perseguibile.  Per quanto riguarda i rilievi critici
  emersi nel dibattito in ordine alla mancata regolamentazione
  dei soggetti pubblici, ritiene che si potrebbe modificare il
  provvedimento affermando che i suoi principi vanno applicati
  anche alla pubblica amministrazione.  Si tratta peraltro di un
  argomento da approfondire, dovendosi registrare se in materia
  vi sia anche il consenso del Governo.  Per quanto riguarda le
  valutazioni critiche avanzate dal deputato Elia in ordine
  all'istituzione del Garante soprattutto alla luce
  dell'elevazione ad autorità amministrativa indipendente
  dell'Autorità per l'informatica nella pubblica
  amministrazione, un'ipotesi di soluzione potrebbe essere
  quella di demandare i compiti del Garante a tale autorità,
  evitando in tal modo il proliferare di nuove autorità
  amministrative.  E' tuttavia perplesso in ordine alla
  competenza della Commissione nel proporre tale scelta, se essa
  cioè non spetti piuttosto alla Commissione di merito.  In ogni
  caso, come rilevato anche dal presidente, il tema delle
  autorità amministrative indipendenti va senz'altro
  approfondito.
 
                              Pag. 17
 
     Sergio COLA, (gruppo alleanza nazionale), e Sergio
  MATTARELLA, (gruppo PPI), osservano che non vi è certo dubbio
  che rientri nella competenza della Commissione di evitare che
  nel provvedimento in esame si addivenga in pratica
  all'istituzione di due autorità amministrative
  indipendenti.
 
     Giuseppe PERICU, (gruppo progressisti-federativo),
  relatore,  nel ribadire le proprie perplessità
  sull'argomento, rileva che sarebbe opportuno evitare di
  esprimere un parere troppo gravoso per la Commissione di
  merito.  Anche sulla base di questa considerazione ritiene che
  le critiche al comma 1 dell'articolo 1 possono esprimersi
  attraverso un'osservazione e non una condizione.  Concorda
  invece con la perplessità avanzata dal deputato Mattarella in
  relazione al comma 1 dell'articolo 41; si riserva di
  formularla come condizione.  Condivisibili sono anche le
  osservazioni svolte dal deputato Jervolino in relazione al
  contenuto del comma 1 dell'articolo 38.
 
     Il Sottosegretario di Stato Edilberto RICCIARDI osserva
  come il provvedimento, in conformità alla direttiva
  comunitaria che si propone di attuare, istituisca un solo
  nuovo Garante, quello per la protezione dei dati informatici,
  mentre si limita a dettare talune norme integrative della
  disciplina del Garante per l'informatica nella pubblica
  amministrazione.  Concorda peraltro sull'opportunità di
  riflettere sulla scelta di attribuire al Garante per la
  protezione dei dati informatici talune competenze attualmente
  esercitate dal Comitato parlamentare di controllo sui servizi
  di sicurezza.  Sottolinea inoltre come la normativa in esame
  aumenti le possibilità di tutela del cittadino prevedendo
  nuovi interventi di natura correttiva.  Ritiene inoltre che, al
  contrario di quanto affermato dal relatore, gli enti pubblici
  non risultino esclusi dall'applicazione della normativa poiché
  l'articolo 4 deve intendersi riferito esclusivamente a quegli
  apparati dello Stato dotati di banche dati disciplinate da
  specifiche normative, mentre per i restanti enti pubblici
  valgono le disposizioni dettate dagli articoli 25 e 26.  Chiede
  pertanto alla Commissione di valutare benevolmente tali due
  aspetti del provvedimento.  Ribadisce inoltre che la
  giurisprudenza di merito ha di recente riconosciuto alle
  persone giuridiche il diritto all'identità personale che
  rappresenta un concetto assai ampio, anche se non consente di
  porre sullo stesso piano i diritti delle persone fisiche ed i
  diritti delle persone giuridiche.
 
     Adriana VIGNERI, (gruppo progressisti-federativo), pur
  concordando con il Sottosegretario Ricciardi sul fatto che il
  provvedimento è riferito anche agli enti pubblici, rileva come
  proprio l'articolo 25 preveda garanzie insufficienti poiché,
  al comma 1, si limita ad affermare in modo superfluo che i
  soggetti pubblici possono effettuare il trattamento di dati
  personali "soltanto per lo svolgimento delle funzioni
  istituzionali" e fa inoltre intendere che, in assenza di
  limiti stabiliti dalla legge e dal regolamento, il trattamento
  dei dati personali deve ritenersi sempre possibile.
 
     Il Sottosegretario Edilberto RICCIARDI osserva come
  l'articolo 25, comma 1, sembri consentire il trattamento dei
  dati personali da parte di soggetti pubblici senza il consenso
  dell'interessato solo quando questo sia contemplato dalla
  legge e dal regolamento.  Se ne deduce pertanto che, in assenza
  di un'apposita normativa a riguardo, il trattamento dei dati
  personali è consentito soltanto con il consenso
  dell'interessato.
 
     Gustavo SELVA,  presidente,  fa presente che per le
  ore 16,00 è prevista la ripresa della seduta dell'Assemblea e
  la Commissione dovrà conseguentemente ora sospendere i propri
  lavori.
     Propone quindi - e la Commissione consente - che il
  seguito dell'esame del
 
                              Pag. 18
 
  nuovo testo del disegno di legge prosegua nella seduta
  di giovedì 13 luglio.
     Avverte infine che la prevista seduta in sede referente e
  il comitato ristretto per l'esame delle proposte di legge in
  materia di permessi ed indennità degli amministratori
  locali avranno luogo al termine della seduta pomeridiana
  dell'Assemblea.
 
     La seduta termina alle 16.
 
DATA=950711 FASCID=SMC12-191 TIPOSTA=SMC LEGISL=12 NCOMM=01 SEDE=CO NSTA=0191 TOTPAG=0079 TOTDOC=0046 NDOC=0011 TIPDOC=B DOCTIT=0000 COMM=C1 D F PAGINIZ=0011 RIGINIZ=037 PAGFIN=0018 RIGFIN=009 UPAG=NO PAGEIN=11 PAGEFIN=18 SORTRES=9507113 SORTDDL= FASCIDC=12SMC 00191 SORTNAV=59507110 00191 b00000 ZZSMC191 NDOC0011 TIPDOCB DOCTIT0011 NDOC0011



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