| La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Gustavo SELVA, presidente, ricorda che nella
seduta del 5 luglio scorso il provvedimento è stato rimesso
dal Comitato pareri in Commissione plenaria.
Giuseppe PERICU (gruppo progressisti-federativo),
relatore, rifacendosi all'ampio dibattito già svoltosi
in sede di Comitato pareri in ordine al nuovo testo del
disegno di legge, ricorda che sono state enucleate alcune
considerazioni in relazione a taluni aspetti del provvedimento
ritenuti problematici: di queste, alcune hanno senz'altro un
valore prioritario e dovrebbero pertanto assumere la forma di
condizioni, mentre altre potrebbero rivestire la forma di
osservazioni o di premesse allo schema di parere che si
riserva di formulare. Proprio alla luce del fatto che i
rilievi che assumeranno la veste di condizioni dovranno avere
un contenuto puntuale e preciso, invita fin d'ora i colleghi
che interverranno nel dibattito a voler indicare quali
considerazioni critiche ritengano vadano formulate sotto la
forma di condizioni e quali invece sotto la forma di semplici
osservazioni. Per agevolare l'elaborazione di un articolato
schema di parere da sottoporre alla Commissione, ritiene
utile, ripercorrendo l'ampio dibattito svoltosi in sede di
Comitato pareri, riesporre in modo schematico le principali
questioni emerse dall'analisi del contenuto del provvedimento
anticipando quale dovrebbe essere, a suo
Pag. 12
parere, il modo in cui i singoli rilievi dovrebbero figurare
nell'ambito di un complessivo schema di parere.
In primo luogo, alcune considerazioni critiche di
carattere generale potrebbero rappresentare una sorta di
premessa all'espressione di un parere favorevole con
condizioni ed osservazioni. In quest'ambito potrebbe rientrare
la considerazione che la disciplina si sviluppa attraverso
l'analisi di situazioni particolari senza che sia dato
riscontrare un nucleo concettuale di riferimento che possa
valere anche quale canone ricostruttivo per l'individuazione
della regolamentazione di fattispecie non espressamente
previste: tale nucleo potrebbe essere agevolmente ritrovato
nel concetto di privacy secondo le elaborazioni che ne
sono state fornite dalla dottrina giuridica.
La considerazione unitaria del trattamento manuale e di
quello elettronico e, per converso, la non specifica
considerazione dei trattamenti tramite personal computer
e della diffusione e della comunicazione tramite reti
internazionali (Internet) può dare poi origine a difficoltà
applicative di rilievo, generando anche situazioni
discriminatorie non giustificate in violazione del principio
di eguaglianza.
L'istituzione di "un Garante", come nuova struttura,
concreta una tendenza del nostro ordinamento di esautoramento
delle pubbliche amministrazioni tradizionali creando
organizzazioni del tutto nuove e da queste distinte; il
fenomeno, pur positivo per diversi aspetti, rischia, ove non
controllato, di generare rilevanti inconvenienti; è - in
sostanza - opportuno provvedere all'istituzione di nuove
autorità indipendenti soltanto ove sia assolutamente
necessario e ricorrere invece a utilizzazioni di apparati
simili già operativi (nel caso di specie il riferimento
naturale è all'ISTAT e al Garante per l'informatica nella
pubblica amministrazione).
Osserva inoltre che nella parte del testo concernente le
"definizioni", il termine "trattamento" ricomprende anche la
comunicazione e la diffusione; nell'articolato, peraltro, si
dettano discipline differenziate per il "trattamento" e la
"comunicazione e diffusione", il che può determinare equivoci
interpretativi rilevanti anche sotto il profilo della
costituzionalità della norma di volta in volta ricostruita.
Suscita poi perplessità l'esclusione del trattamento da
parte di soggetti pubblici di dati personali, soprattutto se
si tiene conto che nella formula trattamento sono comprese
anche la comunicazione e la diffusione.
Il capo sesto del provvedimento, sulla tutela
amministrativa e giurisdizionale non chiarisce in termini
inequivoci che ogni qualvolta sia in discussione il
trattamento di un dato personale l'interessato gode di una
tutela giurisdizionale piena azionabile di fronte all'autorità
giudiziaria ordinaria.
Venendo ora alle considerazioni che dovranno risultare
oggetto di osservazioni o condizioni, si sofferma in primo
luogo sul contenuto del comma 1 dell'articolo 1 del
provvedimento. Rispetto a tale norma vale il rilievo che la
considerazione unitaria dei diritti e delle libertà
fondamentali delle persone fisiche e di quelli delle persone
giuridiche è del tutto impropria, in quanto secondo il nostro
ordinamento i contenuti di tali diritti e libertà (sempreché
queste ultime siano ipotizzabili nei confronti delle persone
giuridiche) sono profondamente diversi; per converso questa
(pur impropria) affermazione di principio, non trova naturale
sviluppo nel testo, in quanto la tutela della personalità
economica delle persone giuridiche è una regolamentata in modo
del tutto insufficiente; tale rilievo potrebbe essere
formulato sotto la forma di una osservazione.
La previsione di cui al comma 1 dell'articolo 13 di una
corresponsione di un contributo spese pare impropria e
limitativa dei diritti determinando una situazione di
sostanziale incostituzionalità; si tratta in tal caso di
formulare una condizione soppressiva della previsione.
L'articolo 23- bis consente ai giornalisti il
trattamento e la diffusione di dati personali, ivi compresi
quelli particolari di cui agli articoli 21 e 22, senza il
consenso dell'interessato e l'autorizzazione del Garante; nel
conflitto tra tutela della persona
Pag. 13
e libertà di manifestazione del pensiero si è ritenuto
prevalente il secondo di questi valori; pare invece che ciò
possa avvenire soltanto in presenza di cautele particolari e
debba essere escluso per il trattamento e la diffusione di
alcuni dati particolarmente sensibili quali quelli attinenti
alla salute, alla vita sessuale e alla razza; in caso
contrario si determinerebbe un contrasto con l'articolo 13,
primo comma, della Costituzione. Si rimette alla Commissione
se tale rilievo debba assumere la forma di un'osservazione o
di una condizione.
Anche la possibilità per esercenti professioni sanitarie
di poter trattare (articolo 22) dati personali relativi alle
anomalie anche psichiche, tenuto conto che la finalità per la
quale queste possibilità è accordata è abbastanza generica,
assume sicuro rilievo costituzionale e dovrebbe essere dalla
legge più opportunamente delimitata; anche in tal caso va
approfondito se debba trattarsi di un'osservazione o di una
condizione.
L'articolo 22 di fatto consente la diffusione di tali
inerenti alla salute e alla vita sessuale anche senza il
consenso dell'interessato quando ciò sia necessario per fini
di difesa dello Stato, di prevenzione o accertamenti di
illeciti o per le erogazione di sanzioni, il che pare in
contrasto con il nostro ordinamento costituzionale, contrasto
che potrebbe essere superato ove venissero più
specificatamente individuate le ipotesi generalmente descritte
all'articolo 22, comma 2; tale rilievo potrebbe essere oggetto
di apposita condizione.
Il comma 6 dell'articolo 22 attribuisce un potere
discrezionale eccessivamente ampio al Garante consentendo di
autorizzare gli esercenti di attività assicurative a trattare
senza il consenso dell'interessato dati strettamente
personali, anche in questa ipotesi per evitare
l'incostituzionalità occorrerebbe disciplinare in modo più
dettagliato il potere attribuito al Garante. Ritiene che anche
in tal caso si possa formulare una apposita condizione.
Adriana VIGNERI, (gruppo progressisti-federativo),
soffermandosi in particolare sull'istituzione della figura del
Garante per la protezione dei dati, osserva che nel corso del
dibattito svoltosi nel Comitato pareri è stato sollevato il
problema dell'opportunità di favorire il proliferare di
autorità amministrative indipendenti. In ordine a tale
problematica ritiene che occorra aver presente una distinzione
fondamentale. Vi sono infatti autorità amministrative
indipendenti che sono preposte a un singolo settore e svolgono
quindi un compito di regolazione e di controllo che vanno
distinte da altre autorità, ad esempio il Garante per
l'editoria o per l'antitrust, la cui istituzione è collegata
direttamente all'attuazione di principi costituzionali,
tutelando in tal modo diritti fondamentali della persona.
Ritiene che il Garante per la protezione dei dati, di cui è
prevista l'istituzione nel provvedimento in esame, rientri in
questa seconda categoria.
Nel condividere più in generale le proposte oggi formulate
dal relatore, ritiene che vada approfondito lo studio circa
l'impostazione generale del provvedimento; se esso cioè sia
costruito come un divieto generalizzato rispetto al
trattamento dei dati con singole eccezioni o sulla base di una
logica opposta. Se si dovesse ritenere che sia la prima
l'impostazione seguita nel provvedimento, alcune norme
sarebbero formulate in modo poco coerente. Osserva infine che
non è chiaro se le tre condizioni previste nel comma 2
dell'articolo 2 del nuovo testo del disegno di legge siano
disgiuntive o piuttosto congiuntive.
Giuseppe PERICU, (gruppo progressisti-federativo),
relatore, fa presente che il provvedimento in esame mira
a regolare il trattamento dei dati personali, non a vietarli o
a consentirli. La regolazione del trattamento incontra
evidentemente dei limiti. Si può dire pertanto, per
approssimazione, che il provvedimento consente tutto ciò che
non è vietato in modo esplicito.
Sergio MATTARELLA, (gruppo PPI), ribadisce l'importanza
del provvedimento per la vita del nostro paese e per i
prossimi decenni e ciò conferma la giustezza
Pag. 14
della scelta che sia la Commissione nel suo plenum ad
affrontarne l'esame. Nel merito, ritiene che le perplessità
evidenziate dal relatore in ordine al comma 1 dell'articolo 1
vadano espresse sotto forma di condizione e non di
osservazione trattandosi di una distinzione tra persone
fisiche e persone giuridiche che è costituzionalmente
centrale.
Giuseppe PERICU, (gruppo progressisti-federativo),
relatore, coglie l'occasione per ricordare che il comma
1 dell'articolo 1 non era presente nell'originario disegno di
legge del Governo ma è stato successivamente introdotto dalla
Commissione di merito.
Sergio MATTARELLA, (gruppo PPI), osserva che anche i
rilievi critici avanzati dal relatore in ordine all'articolo
23- bis vanno risolti attraverso una condizione che
preveda la soppressione di tale articolo: la tutela della
persona è infatti assolutamente preminente. Non condivide
inoltre la non applicazione del provvedimento al trattamento
dei dati personali effettuato da soggetti pubblici; è
preoccupato che in tal modo si sancisca il principio che di
tali dati se ne possa fare un qualsivoglia uso, incentivandone
in particolare una loro utilizzazione distorta. Chiede
pertanto uno sforzo al relatore perché nel suo schema di
parere ampli il contenuto del provvedimento per ricomprendervi
anche i soggetti pubblici. Per quanto riguarda le lettere
a) b) e c) del comma 2 dell'articolo 22,
ritiene che tali previsioni non debbano andare disgiunte,
stante anche l'opinabilità di quanto previsto nelle lettere
b) e c) che rischierebbe seriamente di ledere i
diritti della persona alla riservatezza. Nel concordare per il
resto con le proposte del relatore, ribadisce che l'urgenza
del provvedimento non esime da un suo approfondito esame per
evitare di approvare una normativa che consenta nei fatti il
verificarsi di gravi abusi.
Gustavo SELVA, presidente, nel ricordare
l'importanza del provvedimento e la necessità di un iter
rapido, sollecitato del resto dallo stesso Presidente della
Camera, auspica che la Commissione possa concludere i suoi
lavori entro la giornata di domani.
Michele VIETTI, (gruppo CCD), concorda con la proposta
del relatore di esporre nella premessa allo schema di parere
le osservazioni generali sul concetto di privacy.
Ribadisce inoltre, come già indicato nel dibattito svoltosi
nel Comitato pareri, che l'impianto normativo del
provvedimento appare superato perché non tiene in debito conto
la diffusione del personal computer ormai largamente
utilizzato nelle attività commerciali e professìonali e anche
perché non prende in considerazione, nelle norme sul
trasferimento transfrontaliero dei dati, i problemi relativi
alla diffusione delle nuove reti internazionali di
telecomunicazione (Internet). per quanto riguarda
l'istituzione del Garante, fa proprie le perplessità avanzate
in relazione al moltiplicarsi dell'istituzione di tale
autorità. Nel concordare con il relatore in relazione
all'esistenza di alcune imprecisioni terminologiche nel
provvedimento, ad esempio per quanto riguarda la definizione
di trattamento, ritiene che le valutazioni critiche circa il
contenuto del comma 1 dell'articolo 1 vadano espresse sotto
forma di condizione e non di osservazione. Condivide inoltre
le perplessità avanzate dal relatore in ordine al comma 1
dell'articolo 13 e al contenuto dell'articolo 23- bis;
analogamente per quanto riguarda le perplessità derivanti dal
mancato riferimento al trattamento di dati da parte di
soggetti pubblici. Nel concordare con i tre rilievi critici
avanzati dal relatore in ordine all'articolo 22, ritiene che
essi andrebbero recepiti attraverso apposite condizioni
soppressive. Nel rifarsi più in generale alle osservazioni già
espresse in sede di Comitato pareri, condivide per il resto le
proposte formulate dal relatore.
Rosa JERVOLINO RUSSO, (gruppo PPI), nel rifarsi nel
dettaglio alle valutazioni critiche già esposte in sede di
Comitato pareri, osserva fin d'ora che non sono
Pag. 15
convincenti le risposte fornite in quella sede dal
rappresentante del Governo. Nel concordare in linea generale
con le proposte oggi formulate dal relatore, intende svolgere
tre considerazioni integrative.
In primo luogo, ribadisce la sua perplessità circa
l'esclusione dal provvedimento della disciplina del
trattamento dei dati da parte di soggetti pubblici. Conferma
inoltre di ritenere discutibile la previsione del comma 1
dell'articolo 35; secondo tale disposizione, infatti, il
provvedimento in esame diventerebbe una legge statale di
principio cui deve attenersi la legislazione regionale;
tuttavia il riferimento effettuato alle materie di cui
all'articolo 117 della Costituzione risulta decisamente
improprio. Non si capisce per quale motivo il provvedimento
debba avere una valenza diversa rispetto alla legislazione
regionale, trattandosi in ogni caso di tutelare i diritti
della persona, a prescindere dal fatto che i dati utilizzati
abbiano o no per oggetto le materie di cui all'articolo 117
della Costituzione. La terza osservazione concerne il comma 1
dell'articolo 40 secondo il quale le disposizioni della legge
che prescrivono il consenso dell'interessato non si applicano
in riferimento ai dati personali raccolti precedentemente alla
data di entrata in vigore della legge, o il cui trattamento
sia iniziato prima di tale data; tale norma risulta
evidentemente inaccettabile considerato che, trattandosi di
rispettare i diritti della persona, è del tutto indifferente
il tempo in cui i dati sono stati raccolti.
Valter BIELLI (gruppo misto), alla luce dell'ampio
dibattito in corso nella seduta odierna, sottolinea la
giustezza di aver rimesso il provvedimento in Commissione dal
Comitato pareri proprio per consentire che si potesse svolgere
un esame più approfondito su un provvedimento da cui, come
giustamente ha ricordato il deputato Mattarella, dipenderanno
la libertà e la democrazia del nostro paese per i prossimi
anni. Con il provvedimento in esame - si afferma - si vuole
dare attuazione ad impegni internazionali del nostro paese,
anche se va ricordato che occorre completare l'attuazione
degli impegni internazionali in tutti i settori e non solo in
questo. Rappresenta inoltre il problema costituito dal fatto
che il provvedimento in esame non contiene un collegamento tra
l'Autorità per l'informatica, organismo già esistente, e
l'istituendo Garante per la protezione dei dati; si tratta
evidentemente di operare un coordimanento tra queste due
figure.
Sergio COLA (gruppo alleanza nazionale) nel condividere
le articolate considerazioni svolte dal relatore, si limita a
svolgere qualche osservazione su singoli aspetti. per quanto
riguarda l'istituzione di una nuova figura di Garante,
condivide i rischi connessi al proliferare di queste forme di
autorità amministrative; seguendo tale impostazione, si
dovrebbe formulare nello schema di parere una specifica
osservazione volta a sopprimere le norme che istituiscono il
Garante. Nel concordare sulle valutazioni critiche del
contenuto del comma 1 dell'articolo 1, per quanto riguarda le
problematiche giustamente evidenziate dal relatore con
riferimento all'articolo 23- bis ritiene che esse vadano
formalizzate attraverso una apposita condizione che valga ad
evitare arbitrii che danneggiano la libertà della persona. Per
quanto riguarda infine le proposte del relatore in relazione
all'articolo 22, concorda sul fatto che esse si traducono in
apposite condizioni soppressive.
Leopoldo ELIA (gruppo PPI) si dichiara in primo luogo
d'accordo con il relatore nel formulare una condizione volta
alla soppressione del comma 6 dell'articolo 22. Conferma
inoltre le perplessità, già espresse in sede di Comitato
pareri, circa l'esclusione dei soggetti pubblici dalla
applicazione del provvedimento; ciò contrasta con la tendenza
prevalente nella legislazione straniera di estendere la tutela
anche nel caso di trattamento dei dati da parte di persone
giuridiche per evitare che le persone fisiche eludano la
normativa attraverso persone giuridiche che fungano da
schermo. Esprime inoltre forti perplessità in ordine ai commi
2 e 3 dell'articolo
Pag. 16
41; in tali norme con riferimento all'Autorità per
l'informatica nella pubblica amministrazione si prevede che
essa non operi più presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri e che il presidente ed i membri di essa siano
nominati di intesa tra il Presidente del Senato e il
Presidente della Camera: appare senza dubbio inconcepibile che
in una stessa legge si istituisca una nuova figura di Garante
e contestualmente si elevi allo stesso livello un organismo
già esistente. Si dovrebbe piuttosto procedere
all'unificazione delle competenze o alla soppressione di
quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 41.
Sergio MATTARELLA (gruppo PPI) sottolinea che
l'articolo 41 ha, oltre quello appena evidenziato dal deputato
Elia, un altro riferimento che riguarda direttamente il
Parlamento; il comma 1 dell'articolo 41 riformula infatti
l'articolo 10 della legge n. 121 del 1951 sottraendo al
Comitato parlamentare di vigilanza sui servizi segreti il
controllo sul centro di elaborazione dati ed attribuendolo al
nuovo Garante per la protezione dei dati. Si tratta di
un'altra modifica di notevole rilievo e sulle cui conseguenze
occorrerebbe più attentamente riflettere.
Gustavo SELVA, presidente, recependo le numerose
osservazioni emerse oggi in Commissione, ritiene che si
dovrebbe opportunamente rimeditare sul fenomeno del
proliferare di figure di autorità amministrative indipendenti
che ineriscono l'attuazione di norme costituzionali.
Fabio DOSI, (gruppo lega nord), nel concordare con le
osservazioni del presidente, rileva che il Garante, oltre a
diminuire i poteri del Parlamento, è una figura che finora non
ha funzionato. Più in generale considera il provvedimento in
esame del tutto inutile, ritenendo che meglio si potrebbe
agire utilizzando le norme gia esistenti. Il provvedimento è
solo la dimostrazione dell'incapacità del legislatore di
controllare la situazione e le innovazioni tecnologiche.
Giuseppe PERICU, (gruppo progressisti-federativo),
relatore, osserva che, alla luce dell'ampio dibattito
fin qui svoltosi, su alcuni punti si può registrare il
consenso della Commissione su proposte abbastanza chiare
mentre altri temi richiedono un ulteriore lavoro di
approfondimento. Si riserva pertanto di verificare il quadro
complessivo delle posizioni oggi emerse e di predisporre per
domani uno schema di parere da sottoporre alla Commissione.
Anticipando le sue valutazioni in ordine ad alcuni dei temi
affrontati nel dibattito, rileva che vi è un ampio consenso
della Commissione per la soppressione del comma 6
dell'articolo 22. Per quanto riguarda il trattamento
particolare riservato ai giornalisti, prende atto della
soluzione drastica proposta dal deputato Mattarella che,
attraverso la soppressione dell'articolo 23- bis, del
comma 5 dell'articolo 22 e del comma 3 dell'articolo 21, mira
ad assicurare una totale prevalenza ai diritti della persona;
se la Commissione è concorde su tale soluzione, essa potrebbe
essere perseguibile. Per quanto riguarda i rilievi critici
emersi nel dibattito in ordine alla mancata regolamentazione
dei soggetti pubblici, ritiene che si potrebbe modificare il
provvedimento affermando che i suoi principi vanno applicati
anche alla pubblica amministrazione. Si tratta peraltro di un
argomento da approfondire, dovendosi registrare se in materia
vi sia anche il consenso del Governo. Per quanto riguarda le
valutazioni critiche avanzate dal deputato Elia in ordine
all'istituzione del Garante soprattutto alla luce
dell'elevazione ad autorità amministrativa indipendente
dell'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione, un'ipotesi di soluzione potrebbe essere
quella di demandare i compiti del Garante a tale autorità,
evitando in tal modo il proliferare di nuove autorità
amministrative. E' tuttavia perplesso in ordine alla
competenza della Commissione nel proporre tale scelta, se essa
cioè non spetti piuttosto alla Commissione di merito. In ogni
caso, come rilevato anche dal presidente, il tema delle
autorità amministrative indipendenti va senz'altro
approfondito.
Pag. 17
Sergio COLA, (gruppo alleanza nazionale), e Sergio
MATTARELLA, (gruppo PPI), osservano che non vi è certo dubbio
che rientri nella competenza della Commissione di evitare che
nel provvedimento in esame si addivenga in pratica
all'istituzione di due autorità amministrative
indipendenti.
Giuseppe PERICU, (gruppo progressisti-federativo),
relatore, nel ribadire le proprie perplessità
sull'argomento, rileva che sarebbe opportuno evitare di
esprimere un parere troppo gravoso per la Commissione di
merito. Anche sulla base di questa considerazione ritiene che
le critiche al comma 1 dell'articolo 1 possono esprimersi
attraverso un'osservazione e non una condizione. Concorda
invece con la perplessità avanzata dal deputato Mattarella in
relazione al comma 1 dell'articolo 41; si riserva di
formularla come condizione. Condivisibili sono anche le
osservazioni svolte dal deputato Jervolino in relazione al
contenuto del comma 1 dell'articolo 38.
Il Sottosegretario di Stato Edilberto RICCIARDI osserva
come il provvedimento, in conformità alla direttiva
comunitaria che si propone di attuare, istituisca un solo
nuovo Garante, quello per la protezione dei dati informatici,
mentre si limita a dettare talune norme integrative della
disciplina del Garante per l'informatica nella pubblica
amministrazione. Concorda peraltro sull'opportunità di
riflettere sulla scelta di attribuire al Garante per la
protezione dei dati informatici talune competenze attualmente
esercitate dal Comitato parlamentare di controllo sui servizi
di sicurezza. Sottolinea inoltre come la normativa in esame
aumenti le possibilità di tutela del cittadino prevedendo
nuovi interventi di natura correttiva. Ritiene inoltre che, al
contrario di quanto affermato dal relatore, gli enti pubblici
non risultino esclusi dall'applicazione della normativa poiché
l'articolo 4 deve intendersi riferito esclusivamente a quegli
apparati dello Stato dotati di banche dati disciplinate da
specifiche normative, mentre per i restanti enti pubblici
valgono le disposizioni dettate dagli articoli 25 e 26. Chiede
pertanto alla Commissione di valutare benevolmente tali due
aspetti del provvedimento. Ribadisce inoltre che la
giurisprudenza di merito ha di recente riconosciuto alle
persone giuridiche il diritto all'identità personale che
rappresenta un concetto assai ampio, anche se non consente di
porre sullo stesso piano i diritti delle persone fisiche ed i
diritti delle persone giuridiche.
Adriana VIGNERI, (gruppo progressisti-federativo), pur
concordando con il Sottosegretario Ricciardi sul fatto che il
provvedimento è riferito anche agli enti pubblici, rileva come
proprio l'articolo 25 preveda garanzie insufficienti poiché,
al comma 1, si limita ad affermare in modo superfluo che i
soggetti pubblici possono effettuare il trattamento di dati
personali "soltanto per lo svolgimento delle funzioni
istituzionali" e fa inoltre intendere che, in assenza di
limiti stabiliti dalla legge e dal regolamento, il trattamento
dei dati personali deve ritenersi sempre possibile.
Il Sottosegretario Edilberto RICCIARDI osserva come
l'articolo 25, comma 1, sembri consentire il trattamento dei
dati personali da parte di soggetti pubblici senza il consenso
dell'interessato solo quando questo sia contemplato dalla
legge e dal regolamento. Se ne deduce pertanto che, in assenza
di un'apposita normativa a riguardo, il trattamento dei dati
personali è consentito soltanto con il consenso
dell'interessato.
Gustavo SELVA, presidente, fa presente che per le
ore 16,00 è prevista la ripresa della seduta dell'Assemblea e
la Commissione dovrà conseguentemente ora sospendere i propri
lavori.
Propone quindi - e la Commissione consente - che il
seguito dell'esame del
Pag. 18
nuovo testo del disegno di legge prosegua nella seduta
di giovedì 13 luglio.
Avverte infine che la prevista seduta in sede referente e
il comitato ristretto per l'esame delle proposte di legge in
materia di permessi ed indennità degli amministratori
locali avranno luogo al termine della seduta pomeridiana
dell'Assemblea.
La seduta termina alle 16.
| |