Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


114483
SMC0191-0015
Bollettino Giunte e Commissioni n. 191 dell'11 luglio 1995 - edizione definitiva - (SMC12-191)
(suddiviso in 46 Unità Documento)
Unità Documento n.15 (che inizia a pag.21 dello stampato)
              ...II COMMISSIONE PERMANENTE
                         (Giustizia)
 
 
...IN SEDE REFERENTE
...C977; C1139; C1381; C1465; C1810. LAVCOMM
...C977; C1139; C1381; C1465; C1810.
EMENDAMENTI
Art. 1.
Martedì 11 luglio 1995. - Presidenza del presidente Tiziana MAIOLO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Edilberto Ricciardi.
ZZSMC ZZRES ZZSMC110795 ZZSMC950711 ZZSMC000795 ZZSMC000095 ZZSMC191 ZZ12 ZZD ZZTX ZZC2 ZZRE
     All'articolo 1, comma 1, sostituire le parole:
  ordinamento della professione di ragioniere commercialista
  con le seguenti:  ordinamento della professione di
  ragioniere e perito in materie commerciali;
  conseguentemente sostituire le parole:  albi dei ragionieri
  commercialisti  con le seguenti:  albi dei ragionieri e
  periti in materie commerciali.
  1. 2.
                                            Pasetto, Simeone.
     All'articolo 1, comma 2, sostituire le parole:
  ragionieri commercialisti  con le seguenti:  ragionieri
  e periti in materie commerciali.
  1. 3.
                                            Pasetto, Simeone.
             Subemendamenti all'emendamento 1.1.
     Al capoverso 1, dopo le parole:  nell'esercizio della
  professione  aggiungere la seguente:  esclusivamente.
  0. 1. 1. 1.
                                                Anedda, Neri.
     Al capoverso 2, dopo le parole:  nell'esercizio della
  professione  aggiungere la seguente:  esclusivamente.
  0. 1. 1. 2.
                                                Anedda, Neri.
     Sostituire il capoverso 3 con i seguenti:
     3.  L'utilizzazione del termine "commercialista" da solo o
  accompagnato da altre parole, da parte di chi sia in possesso
  del titolo di "dottore commercialista" o di "ragioniere
  commercialista", configura illecito disciplinare.
     4.  L'utilizzazione del termine "commercialista" da solo o
  accompagnato da altre parole, da parte di chi non sia in
  possesso del titolo di "dottore commercialista" o di
  "ragioniere commercialista", è punito ai sensi dell'articolo
  498, comma 2, del codice penale.
  0. 1. 1. 4.
                                                 Il relatore.
     Sostituire il capoverso 3 con il seguente:
     3.  Chi utilizza il titolo di "commercialista" senza farlo
  precedere dal titolo professionale di "ragioniere" o di
  "dottore" è punito con la sanzione disciplinare da parte
  dell'ordine di appartenenza e, se non iscritto in alcuno degli
  albi di cui ai commi precedenti, è punito ai sensi
  dell'articolo 498, comma 2, del codice penale.
  0. 1. 1. 6.
                                           Porcari, Scermino.
     Sostituire il capoverso 3 con il seguente:
     3.  L'utilizzazione del solo termine "commercialista" da
  parte di chi è in possesso del titolo di "ragioniere
  commercialista" o da parte di chi non ha alcun titolo per
  utilizzare il suddetto termine è punito ai sensi dell'articolo
  498, comma 2, del codice penale.
  0. 1. 1. 5.
                                                    Grimaldi.
 
                              Pag. 22
 
     Al capoverso 3, sopprimere le parole:  al di fuori
  dei titoli professionali di "dottore commercialista" o di
  "ragioniere commercialista".
  0. 1. 1. 3.
                                                Anedda, Neri.
     All'articolo 1, sopprimere il comma 3.
     Inoltre, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
                          Art.  2.
     1.  A decorrere dalla data di entrata in vigore della
  presente legge, gli iscritti nell'albo di cui all'articolo 29
  dell'ordinamento della professione di ragioniere e perito
  commerciale, approvato con decreto del Presidente della
  Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068, e successive
  modificazioni, devono utilizzare, nell'esercizio della
  professione, il titolo professionale di "ragioniere
  commercialista".
     2.  A decorrere dalla data di entrata in vigore della
  presente legge, gli iscritti nell'albo di cui all'articolo 29
  dell'ordinamento della professione di dottore commercialista,
  approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27
  ottobre 1953, n. 1067, e successive modificazioni, devono
  utilizzare, nell'esercizio della professione, il titolo
  professionale di "dottore commercialista".
      3.  L'utilizzazione, a fini di esercizio della
  professione, al di fuori dei titoli professionali di "dottore
  commercialista" o di "ragioniere commercialista", della parola
  "commercialista", da sola o accompagnata da altre parole, è
  soggetta alle medesime sanzioni previste dalla legge per
  l'utilizzo abusivo dei suddetti titoli professionali.
  1. 1.
                                                 Il relatore.
     All'articolo 1, comma 3, sostituire le parole:
  ragioniere commercialista  con le seguenti:  ragionieri
  e periti in materie commerciali.
  1. 4.
                                            Pasetto, Simeone.
 
DATA=950711 FASCID=SMC12-191 TIPOSTA=SMC LEGISL=12 NCOMM=02 SEDE=RE NSTA=0191 TOTPAG=0079 TOTDOC=0046 NDOC=0015 TIPDOC=P DOCTIT=0014 COMM=C2 D FTX PAGINIZ=0021 RIGINIZ=008 PAGFIN=0022 RIGFIN=037 UPAG=NO PAGEIN=21 PAGEFIN=22 SORTRES=9507113 SORTDDL= FASCIDC=12SMC 00191 SORTNAV=59507110 00191 b00000 ZZSMC191 NDOC0015 TIPDOCP DOCTIT0014 NDOC0014



Ritorna al menu della banca dati