| All'articolo 1, comma 1, sostituire le parole:
ordinamento della professione di ragioniere commercialista
con le seguenti: ordinamento della professione di
ragioniere e perito in materie commerciali;
conseguentemente sostituire le parole: albi dei ragionieri
commercialisti con le seguenti: albi dei ragionieri e
periti in materie commerciali.
1. 2.
Pasetto, Simeone.
All'articolo 1, comma 2, sostituire le parole:
ragionieri commercialisti con le seguenti: ragionieri
e periti in materie commerciali.
1. 3.
Pasetto, Simeone.
Subemendamenti all'emendamento 1.1.
Al capoverso 1, dopo le parole: nell'esercizio della
professione aggiungere la seguente: esclusivamente.
0. 1. 1. 1.
Anedda, Neri.
Al capoverso 2, dopo le parole: nell'esercizio della
professione aggiungere la seguente: esclusivamente.
0. 1. 1. 2.
Anedda, Neri.
Sostituire il capoverso 3 con i seguenti:
3. L'utilizzazione del termine "commercialista" da solo o
accompagnato da altre parole, da parte di chi sia in possesso
del titolo di "dottore commercialista" o di "ragioniere
commercialista", configura illecito disciplinare.
4. L'utilizzazione del termine "commercialista" da solo o
accompagnato da altre parole, da parte di chi non sia in
possesso del titolo di "dottore commercialista" o di
"ragioniere commercialista", è punito ai sensi dell'articolo
498, comma 2, del codice penale.
0. 1. 1. 4.
Il relatore.
Sostituire il capoverso 3 con il seguente:
3. Chi utilizza il titolo di "commercialista" senza farlo
precedere dal titolo professionale di "ragioniere" o di
"dottore" è punito con la sanzione disciplinare da parte
dell'ordine di appartenenza e, se non iscritto in alcuno degli
albi di cui ai commi precedenti, è punito ai sensi
dell'articolo 498, comma 2, del codice penale.
0. 1. 1. 6.
Porcari, Scermino.
Sostituire il capoverso 3 con il seguente:
3. L'utilizzazione del solo termine "commercialista" da
parte di chi è in possesso del titolo di "ragioniere
commercialista" o da parte di chi non ha alcun titolo per
utilizzare il suddetto termine è punito ai sensi dell'articolo
498, comma 2, del codice penale.
0. 1. 1. 5.
Grimaldi.
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Al capoverso 3, sopprimere le parole: al di fuori
dei titoli professionali di "dottore commercialista" o di
"ragioniere commercialista".
0. 1. 1. 3.
Anedda, Neri.
All'articolo 1, sopprimere il comma 3.
Inoltre, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 2.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, gli iscritti nell'albo di cui all'articolo 29
dell'ordinamento della professione di ragioniere e perito
commerciale, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068, e successive
modificazioni, devono utilizzare, nell'esercizio della
professione, il titolo professionale di "ragioniere
commercialista".
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, gli iscritti nell'albo di cui all'articolo 29
dell'ordinamento della professione di dottore commercialista,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27
ottobre 1953, n. 1067, e successive modificazioni, devono
utilizzare, nell'esercizio della professione, il titolo
professionale di "dottore commercialista".
3. L'utilizzazione, a fini di esercizio della
professione, al di fuori dei titoli professionali di "dottore
commercialista" o di "ragioniere commercialista", della parola
"commercialista", da sola o accompagnata da altre parole, è
soggetta alle medesime sanzioni previste dalla legge per
l'utilizzo abusivo dei suddetti titoli professionali.
1. 1.
Il relatore.
All'articolo 1, comma 3, sostituire le parole:
ragioniere commercialista con le seguenti: ragionieri
e periti in materie commerciali.
1. 4.
Pasetto, Simeone.
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