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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


114489
SMC0191-0021
Bollettino Giunte e Commissioni n. 191 dell'11 luglio 1995 - edizione definitiva - (SMC12-191)
(suddiviso in 46 Unità Documento)
Unità Documento n.21 (che inizia a pag.31 dello stampato)
               ...V COMMISSIONE PERMANENTE
             (Bilancio, tesoro e programmazione)
 
            ...COMITATO PERMANENTE PER I PARERI
 
C975. LAVCOMM
C975.
Pag. 31 Testo unificato delle proposte di legge: BONITO ed altri: Provvidenze in favore delle aziende agricole colpite da calamità naturali ed avversità atmosferiche. AGOSTINACCHIO ed altri: Interventi a favore di aziende agricole colpite da eventi calamitosi (975 e abb.). (Parere alla XIII Commissione).
(Esame e rinvio).
Antonio MARTUSCIELLO, presidente. Vassili CAMPATELLI. Maria CARAZZI. Eugenio OZZA.
Martedì 11 luglio 1995. - Presidenza del Presidente Antonio MARTUSCIELLO. - Intervengono il sottosegretario di Stato all'interno Corrado Scivoletto e il sottosegretario alla difesa Stefano Silvestri.
ZZSMC ZZRES ZZSMC110795 ZZSMC950711 ZZSMC000795 ZZSMC000095 ZZSMC191 ZZ12 ZZD ZZC5 ZZCP ZZHH ZZII
     Eugenio OZZA (gruppo AN),  relatore,  segnala che il
  testo unificato in esame contiene norme in favore delle
  aziende agricole colpite da eventi calamitosi.
     L'articolo 1 dispone che a favore delle aziende agricole
  in questione vengano concessi finanziamenti agrari di soccorso
  ad ammortamento decennale con premmortamento triennale.  Il
  finanziamento è destinato al "consolidamento di passività
  derivanti da operazioni di credito agrario e da esposizioni
  finanziarie destinate alle necessità dell'azienda agricola,
  poste in essere alla data di entrata in vigore della presente
  legge, scadute alla stessa data e non pagate, nonché da quelle
  scadenti entro il 31 dicembre 2000".
     In proposito, segnala che la norma è formulata in modo da
  non circoscrivere, se non con riguardo ai soggetti
  destinatari, l'entità dell'onere derivante per il bilancio
  statale, che quindi rimane del tutto indeterminato.  Va notato
  inoltre che sono previste due scadenze temporali (entrata in
  vigore della legge e 31 dicembre 2000) che configurano per gli
  anni avvenire un onere indeterminato per diritti che si vanno
  a creare in capo alle aziende agricole che possiedono i
  requisiti previsti nell'articolo in esame.
     Il comma 3 sospende le procedure esecutive per il mancato
  pagamento dei crediti di cui al comma 1 fino all'erogazione di
  finanziamenti previsti da tale comma e comunque per non più di
  2 anni dall'entrata in vigore dalla legge.
     Anche questo comma può provocare oneri per gli esercizi
  finanziari per i prossimi due anni non quantificati né
  coperti, con riguardo ad eventuali crediti vantati da
  amministrazioni pubbliche.
     L'articolo 2 reca una norma di copertura finanziaria per
  un onere valutato in 150 miliardi complessivi per il triennio
  1995-1997.
     Per quanto riguarda gli aspetti della quantificazione,
  rinvia a quanto già osservato in relazione all'articolo 1.
     La copertura grava per 30 miliardi per ciascuno dei 3 anni
  presi in considerazione sul fondo speciale di parte corrente,
  parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero della
  pubblica istruzione.  Per i residui 20 miliardi annui la
  copertura grava sul fondo di solidarietà nazionale di quella
  legge n. 185 del 1992.
     In proposito, osserva innanzitutto l'assoluta estraneità
  dell'accantonamento del Ministero della pubblica istruzione a
  cui si fa ricorso e in secondo luogo che per quanto riguarda
  le somme dal fondo di solidarietà nazionale che se si farà
  riferimento allo stanziamento iscritto al capitolo 8317 dello
  stato di previsione del Ministero del tesoro si utilizzerebbe
  un capitolo di bilancio di cui andrebbe meglio considerata
  l'entità, in sede di esame del disegno di legge di
  assestamento; nel caso in cui ci si riferisce al conto
  corrente infruttifero "fondo di solidarietà nazionale in
  agricoltura" la copertura potrebbe considerarsi corretta ove
  riformulata nel senso di prevedere il versamento alla entrata
  del bilancio dell'importo corrispondente per la successiva
  riassegnazione al capitolo di spesa dello stato di previsione
  del Ministero per le risorse agricole.
     Ritiene opportuno un chiarimento del Governo sulla portata
  delle norme.
     L'articolo 3 prevede che le somme iscritte nello stato di
  previsione del Ministero delle risorse agricole nonché quelle
  regionali per il concorso negli interessi sui finanziamenti di
  soccorso non utilizzate o disponibili per intervenuta revoca
  siano versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere
  riassegnate ai fini della copertura di analoghe annualità
  successive alla prima non iscritte in bilancio.
     La formulazione della norma appare far riferimento ad
  oneri non ancora previsti e quindi al momento puramente
  ipotizzabili.  In questo modo la norma assume
 
                              Pag. 32
 
  un carattere programmatico riferendosi a spese potenziali, in
  quanto tali non quantificabili e non suscettibili di copertura
  finanziaria.
 
     Antonio MARTUSCIELLO,  presidente,  fa presente che
  il rappresentante del tesoro è impossibilitato a partecipare
  ai lavori del Comitato, essendo contemporaneamente impegnato
  presso la Commissione lavoro per l'esame degli emendamenti
  alla riforma previdenziale.
 
     Vassili CAMPATELLI (gruppo progressisti-federativo)
  ritiene che, in mancanza dei necessari chiarimenti del
  Governo, sia opportuno rinviare l'esame del provvedimento, che
  affronta un problema degno di attenzione, ma di cui occorre
  valutare i profili finanziari, che sembrano almeno
  lacunosi.
 
     Maria CARAZZI (gruppo rifondazione
  comunista-progressisti) esprime perplessità anche
  sull'articolo 3, ove si prevede un meccanismo per utilizzare
  in esercizi futuri le risorse del Ministero delle risorse
  agricole e delle regioni non utilizzate o che si rendano
  disponibili a seguito di revoche.
 
     Eugenio OZZA (gruppo alleanza nazionale),  relatore,
  stante l'impossibilità di procedere all'esame degli aspetti
  finanziari del provvedimento, propone di rinviarne il seguito
  dell'esame ad altra seduta.
     Il Comitato concorda.
 
DATA=950711 FASCID=SMC12-191 TIPOSTA=SMC LEGISL=12 NCOMM=05 SEDE=CP NSTA=0191 TOTPAG=0079 TOTDOC=0046 NDOC=0021 TIPDOC=B DOCTIT=0000 COMM=C5 D PAGINIZ=0031 RIGINIZ=001 PAGFIN=0032 RIGFIN=026 UPAG=NO PAGEIN=31 PAGEFIN=32 SORTRES=9507113 SORTDDL= FASCIDC=12SMC 00191 SORTNAV=59507110 00191 b00000 ZZSMC191 NDOC0021 TIPDOCB DOCTIT0021 NDOC0021



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