| Eugenio OZZA (gruppo AN), relatore, segnala che il
testo unificato in esame contiene norme in favore delle
aziende agricole colpite da eventi calamitosi.
L'articolo 1 dispone che a favore delle aziende agricole
in questione vengano concessi finanziamenti agrari di soccorso
ad ammortamento decennale con premmortamento triennale. Il
finanziamento è destinato al "consolidamento di passività
derivanti da operazioni di credito agrario e da esposizioni
finanziarie destinate alle necessità dell'azienda agricola,
poste in essere alla data di entrata in vigore della presente
legge, scadute alla stessa data e non pagate, nonché da quelle
scadenti entro il 31 dicembre 2000".
In proposito, segnala che la norma è formulata in modo da
non circoscrivere, se non con riguardo ai soggetti
destinatari, l'entità dell'onere derivante per il bilancio
statale, che quindi rimane del tutto indeterminato. Va notato
inoltre che sono previste due scadenze temporali (entrata in
vigore della legge e 31 dicembre 2000) che configurano per gli
anni avvenire un onere indeterminato per diritti che si vanno
a creare in capo alle aziende agricole che possiedono i
requisiti previsti nell'articolo in esame.
Il comma 3 sospende le procedure esecutive per il mancato
pagamento dei crediti di cui al comma 1 fino all'erogazione di
finanziamenti previsti da tale comma e comunque per non più di
2 anni dall'entrata in vigore dalla legge.
Anche questo comma può provocare oneri per gli esercizi
finanziari per i prossimi due anni non quantificati né
coperti, con riguardo ad eventuali crediti vantati da
amministrazioni pubbliche.
L'articolo 2 reca una norma di copertura finanziaria per
un onere valutato in 150 miliardi complessivi per il triennio
1995-1997.
Per quanto riguarda gli aspetti della quantificazione,
rinvia a quanto già osservato in relazione all'articolo 1.
La copertura grava per 30 miliardi per ciascuno dei 3 anni
presi in considerazione sul fondo speciale di parte corrente,
parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero della
pubblica istruzione. Per i residui 20 miliardi annui la
copertura grava sul fondo di solidarietà nazionale di quella
legge n. 185 del 1992.
In proposito, osserva innanzitutto l'assoluta estraneità
dell'accantonamento del Ministero della pubblica istruzione a
cui si fa ricorso e in secondo luogo che per quanto riguarda
le somme dal fondo di solidarietà nazionale che se si farà
riferimento allo stanziamento iscritto al capitolo 8317 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro si utilizzerebbe
un capitolo di bilancio di cui andrebbe meglio considerata
l'entità, in sede di esame del disegno di legge di
assestamento; nel caso in cui ci si riferisce al conto
corrente infruttifero "fondo di solidarietà nazionale in
agricoltura" la copertura potrebbe considerarsi corretta ove
riformulata nel senso di prevedere il versamento alla entrata
del bilancio dell'importo corrispondente per la successiva
riassegnazione al capitolo di spesa dello stato di previsione
del Ministero per le risorse agricole.
Ritiene opportuno un chiarimento del Governo sulla portata
delle norme.
L'articolo 3 prevede che le somme iscritte nello stato di
previsione del Ministero delle risorse agricole nonché quelle
regionali per il concorso negli interessi sui finanziamenti di
soccorso non utilizzate o disponibili per intervenuta revoca
siano versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere
riassegnate ai fini della copertura di analoghe annualità
successive alla prima non iscritte in bilancio.
La formulazione della norma appare far riferimento ad
oneri non ancora previsti e quindi al momento puramente
ipotizzabili. In questo modo la norma assume
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un carattere programmatico riferendosi a spese potenziali, in
quanto tali non quantificabili e non suscettibili di copertura
finanziaria.
Antonio MARTUSCIELLO, presidente, fa presente che
il rappresentante del tesoro è impossibilitato a partecipare
ai lavori del Comitato, essendo contemporaneamente impegnato
presso la Commissione lavoro per l'esame degli emendamenti
alla riforma previdenziale.
Vassili CAMPATELLI (gruppo progressisti-federativo)
ritiene che, in mancanza dei necessari chiarimenti del
Governo, sia opportuno rinviare l'esame del provvedimento, che
affronta un problema degno di attenzione, ma di cui occorre
valutare i profili finanziari, che sembrano almeno
lacunosi.
Maria CARAZZI (gruppo rifondazione
comunista-progressisti) esprime perplessità anche
sull'articolo 3, ove si prevede un meccanismo per utilizzare
in esercizi futuri le risorse del Ministero delle risorse
agricole e delle regioni non utilizzate o che si rendano
disponibili a seguito di revoche.
Eugenio OZZA (gruppo alleanza nazionale), relatore,
stante l'impossibilità di procedere all'esame degli aspetti
finanziari del provvedimento, propone di rinviarne il seguito
dell'esame ad altra seduta.
Il Comitato concorda.
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