| Mariolina MOIOLI VIGANO' (gruppo CCD), sostituendo il
relatore, fa presente che il provvedimento, già approvato dal
Senato, prevede la conversione in legge del decreto-legge 18
maggio 1995, n. 176, recante disposizioni urgenti per il
funzionamento degli uffici periferici del Ministero
dell'interno nelle province recentemente istituite. L'articolo
1 prevede l'aumento di 8 posti nella qualifica di prefetto,
dirigente superiore della Polizia di Stato e di dirigente del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con contestuale
riduzione rispettivamente di 16, 10 e 11 posti in organico
nella qualifica iniziale di ciascun ruolo; prevede inoltre la
copertura dei posti vacanti, nei limiti del 50 per cento, per
ciascun ruolo e qualifica delle Prefetture e Questure di nuova
istituzione, utilizzando gli idonei delle graduatorie dei
concorsi già espletati. Il Senato ha previsto che ciò avvenga
anche in sostituzione del personale trasferito nelle nuove
province. Infine è conferita l'autorizzazione al Ministero
dell'interno a stipulare contratti di locazione di stabili
privati per provvedere con urgenza alla costituzione ed al
funzionamento di uffici, comandi o reparti periferici anche in
mancanza del nulla osta dell'Amministrazione finanziaria
(comma 2). La relazione tecnica quantifica in 32,5 miliardi
per il 1995, 27,5 miliardi per il 1996 e 26 miliardi nel 1997
gli oneri connessi all'istituzione e al funzionamento dei
nuovi uffici periferici del Ministero dell'interno e fa
presente che non derivano oneri dall'aumento delle dotazioni
organiche dei ruoli di prefetto, dirigente superiore della
Polizia di Stato e di dirigente dei VV.FF. in relazione alla
contestuale riduzione nei singoli ruoli della qualifica
iniziale, nonché dalla assunzione degli idonei di concorsi già
espletati, in quanto nelle dotazioni dei relativi capitoli di
bilancio erano già state previste le spese per la copertura
delle vacanze di organico. Al riguardo il Servizio del
bilancio, ai fini della quantificazione della spesa per
l'intero personale delle nuove strutture, anche a regime,
ritiene necessario che "il Governo presenti i dati sulle
esigenze di personale delle diverse qualifiche rispetto
all'attuale consistenza degli organici, soprattutto in
relazione alla particolare situazione caratterizzata da un
alto numero di vacanze, concentrate
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peraltro solo in alcuni livelli, mentre in altri si
registra un'elevata quantità di personale in soprannumero".
Osserva inoltre che "l'aumento degli organici dovrebbe
comportare comunque un aumento della spesa, in quanto gli
organici delle qualifiche iniziali (di cui si dispone la
corrispondente riduzione) presentano attualmente delle vacanze
di una loro integrale copertura in tempi brevi non appare
verosimile". L'articolo 2 prevede l'ampliamento delle
dotazioni organiche nel grado di colonnello dell'Arma dei
Carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza con
contestuale riduzione di posti nell'organico dei tenenti
colonnelli. Da tali disposizioni, secondo la relazione
tecnica, non derivano oneri poiché ai tenenti colonnelli viene
già corrisposto un trattamento economico dirigenziale pari a
quello del colonnello, ai sensi dell'articolo 43, comma 22,
della legge n. 121/1981; le riduzioni contestuali consentono
di mantenere inalterato sia l'organico complessivo degli
ufficiali dei Carabinieri e della Guardia di finanza, sia il
relativo onere per le retribuzioni. L'articolo 3 prevede il
potenziamento straordinario delle strutture del Corpo dei
Vigili del Fuoco, connesso anche all'istituzione delle nuove
province, la copertura dei posti disponibili nella qualifica
di vigile del fuoco, utilizzando la graduatoria di un concorso
già bandito e ancora in corso di espletamento, nonche
l'assunzione di personale non operativo nei posti vacanti fino
al IV livello retributivo sulla base di selezioni effettuate
tra gli iscritti nelle liste di collocamento e in quelle di
mobilità. La relazione tecnica si limita a quantificare gli
oneri derivanti dal potenziamento delle strutture - 100
miliardi nel 1995, 91 miliardi nel 1996 e in 100 miliardi nel
1997 - sulla base di un elenco molto dettagliato di tutte le
voci di spesa. Il Servizio del bilancio, però, osserva che
"appare necessaria la quantificazione degli oneri per
l'assunzione di personale non operativo, tenuto conto
dell'elevato numero di vacanze di organico, nonché un
chiarimento del Governo sul numero di unità del personale del
profilo di vigile del fuoco che si intende assumere
utilizzando la disposizione di cui al comma 2"; segnala a tal
fine che non risulterebbero vacanze di organico nel V livello
operativo, in cui si collocano i neo assunti. L'articolo 4,
allo scopo di realizzare un potenziamento tecnico-logistico
delle Forze di polizia, anche in relazione alle accresciute
esigenze di funzionamento delle nuove strutture tecnico
operative istituite nelle nuove province, autorizza la spesa
di 68,7 miliardi nel 1995 assegnando al capo della Polizia,
dei Carabinieri e della Guardia di finanza la quota parte
delle risorse finanziarie medesime. Il Servizio del bilancio
osserva che la relazione tecnica si limita a riportare l'onere
di 68,7 miliardi per il 1995 nella tabella riepilogativa senza
peraltro fornire gli elementi a base della quantificazione.
Tuttavia l'onere per lo Stato è comunque limitato all'importo
dello stanziamento. L'articolo inoltre consente il ricorso
alla trattativa privata, allo scopo di semplificare ed
accelerare le procedure di provvista delle infrastrutture: in
merito si rileva l'orientamento della Commissione bilancio di
contrarietà a deroghe alle norme di contabilità generale dello
Stato. L'articolo 5 prevede che agli oneri derivanti dal
decreto si provveda in parte a carico del Fondo speciale di
parte corrente, accantonamento del Ministero dell'interno: si
tratta di un utilizzo almeno in parte diverso rispetto alle
finalizzazioni programmatiche originarie relative a misure per
le aree metropolitane (18,5 miliardi per il 1996 e 26 miliardi
per il 1997), alla parificazione gradi forze di polizia e
forze armate (27 miliardi per il 1995) a "cure domiciliari per
malati terminali" (20 miliardi per il 1995) ed al "fondo
potenziamento polizia e vigili del fuoco" (53,2 miliardi per
il 1995). In altra parte si provvede per l'ammontare di 100
miliardi per ciascuno degli anni 1995-1997 riducendo
l'autorizzazione di spesa della legge n. 35 del 1995 in
materia di alluvioni. Sembra opportuno a proposito di questa
ultima copertura che riguarda almeno in parte prelievi
tributari una tantum un chiarimento del Governo. A
fronte di oneri permanenti è necessario che anche la copertura
abbia lo stesso carattere.
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Luigi MARINO (gruppo rifondazione
comunista-progressisti) chiede chiarimenti circa le coperture
previste dall'articolo 5.
Il sottosegretario Corrado SCIVOLETTO fa presente che
l'articolo 5 non comporta distrazione di fondi dalle finalità
originarie, trattandosi di risorse destinate al potenziamento
del Corpo dei vigili del fuoco.
Giovanni FERRANTE (gruppo progressisti-federativo)
rileva che, quando i cittadini hanno versato l' una tantum
in favore delle zone alluvionate, l'hanno fatto per questa
finalità e non per l'istituzione di nuove province.
Antonio MARTUSCIELLO, presidente, propone di
formulare nel parere un'osservazione sull'opportunità di
toccare i fondi destinati alle zone alluvionate.
Mariolina MOIOLI VIGANO' (gruppo CCD), relatore,
formula quindi la seguente proposta di parere:
PARERE FAVOREVOLE
con l'osservazione che l'opportuna distinzione, inserita dal
Senato, fra oneri a carattere continuativo e oneri di natura
temporanea chiarisce la diversa portata della clausola di
copertura; resta tuttavia la perplessità della utilizzazione,
a copertura, dell'autorizzazione di spesa recata dalla legge
n. 35 del 1995 in materia di alluvioni.
Il Comitato approva.
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