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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


114490
SMC0191-0022
Bollettino Giunte e Commissioni n. 191 dell'11 luglio 1995 - edizione definitiva - (SMC12-191)
(suddiviso in 46 Unità Documento)
Unità Documento n.22 (che inizia a pag.32 dello stampato)
               ...V COMMISSIONE PERMANENTE
             (Bilancio, tesoro e programmazione)
 
            ...COMITATO PERMANENTE PER I PARERI
 
C2807. LAVCOMM
C2807.
Disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 18 maggio 1995, n. 176, recante disposizioni urgenti per il funzionamento degli uffici periferici del Ministero dell'interno nelle province recentemente istituite (2807). (Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazione).
Mariolina MOIOLI VIGANO. Luigi MARINO. Il sottosegretario Corrado SCIVOLETTO. Giovanni FERRANTE. Antonio MARTUSCIELLO, presidente.
Martedì 11 luglio 1995. - Presidenza del Presidente Antonio MARTUSCIELLO. - Intervengono il sottosegretario di Stato all'interno Corrado Scivoletto e il sottosegretario alla difesa Stefano Silvestri.
ZZSMC ZZRES ZZSMC110795 ZZSMC950711 ZZSMC000795 ZZSMC000095 ZZSMC191 ZZ12 ZZD ZZCN ZZC5 ZZCP ZZHH ZZII
     Mariolina MOIOLI VIGANO' (gruppo CCD), sostituendo il
  relatore, fa presente che il provvedimento, già approvato dal
  Senato, prevede la conversione in legge del decreto-legge 18
  maggio 1995, n. 176, recante disposizioni urgenti per il
  funzionamento degli uffici periferici del Ministero
  dell'interno nelle province recentemente istituite.  L'articolo
  1 prevede l'aumento di 8 posti nella qualifica di prefetto,
  dirigente superiore della Polizia di Stato e di dirigente del
  Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con contestuale
  riduzione rispettivamente di 16, 10 e 11 posti in organico
  nella qualifica iniziale di ciascun ruolo; prevede inoltre la
  copertura dei posti vacanti, nei limiti del 50 per cento, per
  ciascun ruolo e qualifica delle Prefetture e Questure di nuova
  istituzione, utilizzando gli idonei delle graduatorie dei
  concorsi già espletati.  Il Senato ha previsto che ciò avvenga
  anche in sostituzione del personale trasferito nelle nuove
  province.  Infine è conferita l'autorizzazione al Ministero
  dell'interno a stipulare contratti di locazione di stabili
  privati per provvedere con urgenza alla costituzione ed al
  funzionamento di uffici, comandi o reparti periferici anche in
  mancanza del nulla osta dell'Amministrazione finanziaria
  (comma 2).  La relazione tecnica quantifica in 32,5 miliardi
  per il 1995, 27,5 miliardi per il 1996 e 26 miliardi nel 1997
  gli oneri connessi all'istituzione e al funzionamento dei
  nuovi uffici periferici del Ministero dell'interno e fa
  presente che non derivano oneri dall'aumento delle dotazioni
  organiche dei ruoli di prefetto, dirigente superiore della
  Polizia di Stato e di dirigente dei VV.FF. in relazione alla
  contestuale riduzione nei singoli ruoli della qualifica
  iniziale, nonché dalla assunzione degli idonei di concorsi già
  espletati, in quanto nelle dotazioni dei relativi capitoli di
  bilancio erano già state previste le spese per la copertura
  delle vacanze di organico.  Al riguardo il Servizio del
  bilancio, ai fini della quantificazione della spesa per
  l'intero personale delle nuove strutture, anche a regime,
  ritiene necessario che "il Governo presenti i dati sulle
  esigenze di personale delle diverse qualifiche rispetto
  all'attuale consistenza degli organici, soprattutto in
  relazione alla particolare situazione caratterizzata da un
  alto numero di vacanze, concentrate
 
                              Pag. 33
 
  peraltro solo in alcuni livelli, mentre in altri si
  registra un'elevata quantità di personale in soprannumero".
  Osserva inoltre che "l'aumento degli organici dovrebbe
  comportare comunque un aumento della spesa, in quanto gli
  organici delle qualifiche iniziali (di cui si dispone la
  corrispondente riduzione) presentano attualmente delle vacanze
  di una loro integrale copertura in tempi brevi non appare
  verosimile".  L'articolo 2 prevede l'ampliamento delle
  dotazioni organiche nel grado di colonnello dell'Arma dei
  Carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza con
  contestuale riduzione di posti nell'organico dei tenenti
  colonnelli.  Da tali disposizioni, secondo la relazione
  tecnica, non derivano oneri poiché ai tenenti colonnelli viene
  già corrisposto un trattamento economico dirigenziale pari a
  quello del colonnello, ai sensi dell'articolo 43, comma 22,
  della legge n. 121/1981; le riduzioni contestuali consentono
  di mantenere inalterato sia l'organico complessivo degli
  ufficiali dei Carabinieri e della Guardia di finanza, sia il
  relativo onere per le retribuzioni.  L'articolo 3 prevede il
  potenziamento straordinario delle strutture del Corpo dei
  Vigili del Fuoco, connesso anche all'istituzione delle nuove
  province, la copertura dei posti disponibili nella qualifica
  di vigile del fuoco, utilizzando la graduatoria di un concorso
  già bandito e ancora in corso di espletamento, nonche
  l'assunzione di personale non operativo nei posti vacanti fino
  al IV livello retributivo sulla base di selezioni effettuate
  tra gli iscritti nelle liste di collocamento e in quelle di
  mobilità.  La relazione tecnica si limita a quantificare gli
  oneri derivanti dal potenziamento delle strutture - 100
  miliardi nel 1995, 91 miliardi nel 1996 e in 100 miliardi nel
  1997 - sulla base di un elenco molto dettagliato di tutte le
  voci di spesa.  Il Servizio del bilancio, però, osserva che
  "appare necessaria la quantificazione degli oneri per
  l'assunzione di personale non operativo, tenuto conto
  dell'elevato numero di vacanze di organico, nonché un
  chiarimento del Governo sul numero di unità del personale del
  profilo di vigile del fuoco che si intende assumere
  utilizzando la disposizione di cui al comma 2"; segnala a tal
  fine che non risulterebbero vacanze di organico nel V livello
  operativo, in cui si collocano i neo assunti.  L'articolo 4,
  allo scopo di realizzare un potenziamento tecnico-logistico
  delle Forze di polizia, anche in relazione alle accresciute
  esigenze di funzionamento delle nuove strutture tecnico
  operative istituite nelle nuove province, autorizza la spesa
  di 68,7 miliardi nel 1995 assegnando al capo della Polizia,
  dei Carabinieri e della Guardia di finanza la quota parte
  delle risorse finanziarie medesime.  Il Servizio del bilancio
  osserva che la relazione tecnica si limita a riportare l'onere
  di 68,7 miliardi per il 1995 nella tabella riepilogativa senza
  peraltro fornire gli elementi a base della quantificazione.
  Tuttavia l'onere per lo Stato è comunque limitato all'importo
  dello stanziamento.  L'articolo inoltre consente il ricorso
  alla trattativa privata, allo scopo di semplificare ed
  accelerare le procedure di provvista delle infrastrutture: in
  merito si rileva l'orientamento della Commissione bilancio di
  contrarietà a deroghe alle norme di contabilità generale dello
  Stato.  L'articolo 5 prevede che agli oneri derivanti dal
  decreto si provveda in parte a carico del Fondo speciale di
  parte corrente, accantonamento del Ministero dell'interno: si
  tratta di un utilizzo almeno in parte diverso rispetto alle
  finalizzazioni programmatiche originarie relative a misure per
  le aree metropolitane (18,5 miliardi per il 1996 e 26 miliardi
  per il 1997), alla parificazione gradi forze di polizia e
  forze armate (27 miliardi per il 1995) a "cure domiciliari per
  malati terminali" (20 miliardi per il 1995) ed al "fondo
  potenziamento polizia e vigili del fuoco" (53,2 miliardi per
  il 1995).  In altra parte si provvede per l'ammontare di 100
  miliardi per ciascuno degli anni 1995-1997 riducendo
  l'autorizzazione di spesa della legge n. 35 del 1995 in
  materia di alluvioni.  Sembra opportuno a proposito di questa
  ultima copertura che riguarda almeno in parte prelievi
  tributari  una tantum  un chiarimento del Governo.  A
  fronte di oneri permanenti è necessario che anche la copertura
  abbia lo stesso carattere.
 
                              Pag. 34
 
     Luigi MARINO (gruppo rifondazione
  comunista-progressisti) chiede chiarimenti circa le coperture
  previste dall'articolo 5.
 
     Il sottosegretario Corrado SCIVOLETTO fa presente che
  l'articolo 5 non comporta distrazione di fondi dalle finalità
  originarie, trattandosi di risorse destinate al potenziamento
  del Corpo dei vigili del fuoco.
 
     Giovanni FERRANTE (gruppo progressisti-federativo)
  rileva che, quando i cittadini hanno versato l' una tantum
  in favore delle zone alluvionate, l'hanno fatto per questa
  finalità e non per l'istituzione di nuove province.
 
     Antonio MARTUSCIELLO,  presidente,  propone di
  formulare nel parere un'osservazione sull'opportunità di
  toccare i fondi destinati alle zone alluvionate.
 
     Mariolina MOIOLI VIGANO' (gruppo CCD),  relatore,
  formula quindi la seguente proposta di parere:
                      PARERE FAVOREVOLE
  con l'osservazione che l'opportuna distinzione, inserita dal
  Senato, fra oneri a carattere continuativo e oneri di natura
  temporanea chiarisce la diversa portata della clausola di
  copertura; resta tuttavia la perplessità della utilizzazione,
  a copertura, dell'autorizzazione di spesa recata dalla legge
  n. 35 del 1995 in materia di alluvioni.
     Il Comitato approva.
 
DATA=950711 FASCID=SMC12-191 TIPOSTA=SMC LEGISL=12 NCOMM=05 SEDE=CP NSTA=0191 TOTPAG=0079 TOTDOC=0046 NDOC=0022 TIPDOC=B DOCTIT=0000 COMM=C5 D CN PAGINIZ=0032 RIGINIZ=027 PAGFIN=0034 RIGFIN=025 UPAG=NO PAGEIN=32 PAGEFIN=34 SORTRES=9507113 SORTDDL= FASCIDC=12SMC 00191 SORTNAV=59507110 00191 b00000 ZZSMC191 NDOC0022 TIPDOCB DOCTIT0022 NDOC0022



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