| Florindo D'AIMMO (gruppo PPI), relatore, osserva
che l'emendamento del Governo apporta le seguenti
modificazioni agli articoli da 1 a 11, rispetto ai quali esso
è interamente sostitutivo. Il comma 2 fa salva la competenza
della Regione Valle d'Aosta in materia previdenziale: nessun
effetto finanziario ne consegue. Il comma 5 introduce la
cosiddetta "clausola di salvaguardia", in base alla quale il
Governo può, nel triennio 1996-1998, modificare i parametri
dell'ordinamento previdenziale, qualora non si realizzino gli
obiettivi di contenimento della spesa previdenziale previsti
dal disegno di legge. A partire dal 1998 le modifiche
necessarie ad assicurare tali obiettivi vengono inserite
nell'ambito della decisione annuale di bilancio. La modifica
del comma 6 non ha rilievo finanziario. Il comma 7 determina
variazioni che appaiono compensative tra loro, poiché da un
lato riduce il beneficio concesso dal testo originario nel
caso di anzianità contributiva di almeno 40 anni; dall'altro
concede un aumento convenzionale delle anzianità maturate
prima del compimento dei 18 anni. Il comma 9 evita che la
revisione dei coefficienti di trasformazione possa determinare
differenze troppo significative fra soggetti che si pensionano
immediatamente prima e immediatamente dopo la revisione
stessa. Il comma 11 consente la revisione dei coefficienti di
trasformazione anche prima dei 10 anni previsti dal testo
originario. Dal punto di vista finanziario tale modifica è
quanto mai opportuna. Il comma 14 colma una dimenticanza del
Governo, disciplinando le pensioni indirette nel nuovo sistema
contributivo: Non ne derivano effetti finanziari negativi. Il
comma 24 introduce un meccanismo per evitare che l'opzione per
il nuovo sistema contributivo possa risultare troppo
conveniente per alcuni soggetti in attività al 31 dicembre
1995. Il comma 25 disciplina le pensioni per i lavoratori
part time non previsti nel testo originario. Non ne
derivano effetti finanziari negativi. Il comma 27 estende le
penalizzazioni di cui alla tabella D) ai dipendenti pubblici
che al 31 dicembre 1995 abbiano un'anzianità compresa tra i 29
e 36 anni, qualora essi vadano in pensione di anzianità prima
dei 37 anni.
Il comma 40 contiene poi una modifica volta a rendere più
equitativo il trattamento
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derivante dal cumulo dei redditi, per evitare
differenziali troppo accentuati tra soggetti con livelli di
reddito ravvicinati.
Il comma 43 contiene una modifica di carattere tecnico per
coordinare la norma sulle funzioni del Nucleo di valutazione
della spesa previdenziale con le disposizioni recate dai commi
5 e 11, precedentemente illustrati.
E' stato poi elevato a 200 miliardi il tetto di spesa per
il concorso dello Stato negli oneri per le attività usuranti.
In proposito, segnala che la copertura deve ritenersi
sussistente perché le proposte di legge sull'integrazione al
minimo approvata dal Senato, che prenotano le stesse somme,
devono tenersi nella sostanza assorbite dal provvedimento in
esame.
Formula quindi la seguente proposta di parere:
"PARERE FAVOREVOLE
all'emendamento 1.66 del Governo, con l'osservazione che la
copertura di 100 miliardi di cui al comma 37 a valere sul
fondo speciale di parte corrente, accantonamento relativo al
Ministero del lavoro, si intende corretta poiché il disegno di
legge di riforma in esame assorbe sostanzialmente le proposte
di legge A.S. 131, 562 e 1838, approvate in un testo unificato
in sede deliberante dalla Commissione lavoro del Senato lo
scorso 5 luglio, che operava la stessa prenotazione".
Raffaele VALENSISE (gruppo alleanza nazionale) rileva che
soltanto da un'ora è stato posto a disposizione dei deputati
l'emendamento presentato dal Governo e che sarebbe opportuno
un approfondimento ulteriore rispetto a quello che è stato fin
qui possibile. E' vero che l'articolo 86, comma 5, del
regolamento prevede un rinvio dell'esame da parte
dell'Assemblea degli emendamenti presentati in corso di seduta
non superiore a 3 ore, ma è anche vero che tale disposizione
si riferisce ad ipotesi che si possono definire normali di
procedimento legislativo. In questo caso, invece, ci si trova
di fronte ad un emendamento che sostituisce ben 11 articoli
del disegno di legge, introducendo in essi significative
modificazioni, come quella contenuta nel comma 5 che prevede
la facoltà del Governo di adottare misure di modificazione dei
parametri dell'ordinamento previdenziale al fine di consentire
il rispetto degli obiettivi quantitativi di contenimento della
spesa previdenziale di cui alla tabella 1. Proprio questa
facoltà appare difficilmente conciliabile con quanto previsto
dal comma 3, secondo il quale la presente legge costituisce
parte integrante della manovra di finanza pubblica per gli
anni 1995-1997 e di quella per gli anni 1996-1998.
Silvio LIOTTA, presidente, fa presente che il rinvio
dell'esame in Assemblea in conseguenza della presentazione
dell'emendamento da parte del Governo è stato stabilito dal
Presidente della Camera in base al comma 5 dell'articolo 86;
pertanto, prevedendo tale disposizione un termine massimo di 3
ore, la seduta riprenderà alle ore 20. Già in Assemblea un
deputato del gruppo di Alleanza Nazionale ha richiesto alla
presidenza un termine ulteriore per l'esame dell'emendamento.
Essendo stata respinta tale richiesta dal Presidente della
Camera, non può ora prevedersi un termine ulteriore per
l'espressione del parere.
Se il Governo avesse accorpato tutti gli articoli del
provvedimento in tre distinti emendamenti interamente
sostitutivi e avesse posto su di essi la questione di fiducia,
vi sarebbe stato un surrettizio aggiramento del regolamento
che non prevede la posizione della questione di fiducia
sull'intero provvedimento. Comunque, questo Governo di tecnici
ha commesso una leggerezza procedurale, considerato che
avrebbe potuto presentare un disegno di legge costituito da
pochi articoli, oppure avrebbe potuto richiedere alla
Commissione di merito di procedere ad un tale accorpamento. E'
poi quantomeno singolare che il Governo non si sia opposto
all'esame in sede deliberante del provvedimento di iniziativa
parlamentare in materia di integrazione al minimo presso il
Senato,
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dando così l'avallo ad una linea che appare in contrasto con
il disegno di legge di riforma presentato dal medesimo Governo
presso questo ramo del Parlamento. Ovviamente, se la Camera
approverà la riforma, l'esame di quel provvedimento non avrà
ulteriore seguito.
In definitiva, il comma 5 dell'emendamento sostitutivo ha
la funzione di rafforzare la portata finanziaria della
manovra, pur potendo apparire eccessivamente rigido.
In linea generale, rileva comunque che le altre modifiche
attengono più al merito del provvedimento che non agli aspetti
finanziari.
Luigi MARINO (gruppo rifondazione comunista-progressisti)
ritiene che sia incomprensibile il riferimento a miglioramenti
contenuti nell'emendamento del Governo: semmai si tratta
infatti di peggioramenti. Sottolinea poi che il comma 2
contiene alcune osservazioni del tutto gratuite dal punto di
vista giuridico. In primo luogo si dice che le disposizioni
costituiscono princìpi fondamentali di riforma
economico-sociale della Repubblica e in secondo luogo si
prevede che successive leggi non possano introdurre eccezioni
se non per via espressa. C'è da chiedersi come si concilino
tali disposizioni con il successivo comma 5, che prevede in
caso di mancato raggiungimento dei risparmi attesi ai sensi
della tabella 1 l'adozione da parte del Governo di misure di
modifica dei parametri dell'ordinamento previdenziale. A parte
che non è chiaro cosa ciò possa significare in concreto,
rileva che la Commissione bilancio non può limitarsi ad un
esame ragionieristico della norma, ma deve valutarla tenendo
conto che essa tende ad ipotecare lo scenario macroeconomico
dei prossimi decenni. Sottolinea inoltre che l'applicazione
della riforma sarà impossibile, a causa delle tensioni sociali
che si verranno a verificare, specie nel meridione. La realtà
è che se la fiscalità generale non deve cofinanziare i settori
sociali di spesa, bisognerebbe avere il coraggio di dire che
un biglietto dell'autobus a Roma dovrebbe costare 10 mila lire
e che la spesa sanitaria dovrebbe andare interamente a carico
dei privati.
Daniele ROSCIA (gruppo lega nord), intervenendo
sull'ordine dei lavori, chiede quando saranno esaminati i
subemendamenti riferiti all'emendamento 1.66 del Governo.
Dichiara quindi che il suo gruppo ritiene condivisibile la
proposta di parere del relatore sugli aspetti finanziari,
mentre nel merito ha presentato corposi subemendamenti.
Silvio LIOTTA, presidente, avverte che l'esame dei
subemendamenti avverrà secondo i tempi compatibili con i
lavori dell'Assemblea e secondo le decisioni che saranno
assunte dal Governo e dalla Presidenza della Camera.
La Commissione approva infine la proposta di parere del
relatore.
La seduta termina alle 20.
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