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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


114492
SMC0191-0024
Bollettino Giunte e Commissioni n. 191 dell'11 luglio 1995 - edizione definitiva - (SMC12-191)
(suddiviso in 46 Unità Documento)
Unità Documento n.24 (che inizia a pag.35 dello stampato)
               ...V COMMISSIONE PERMANENTE
             (Bilancio, tesoro e programmazione)
 
 
IN SEDE CONSULTIVA
C2549. LAVCOMM
C2549.
Ulteriori emendamenti al disegno di legge: Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare (2549). (Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione).
Florindo D'AIMMO. Pag. 38
Martedì 11 luglio 1995. - Presidenza del Presidente Silvio LIOTTA. - Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Giuseppe Vegas.
ZZSMC ZZRES ZZSMC110795 ZZSMC950711 ZZSMC000795 ZZSMC000095 ZZSMC191 ZZ12 ZZD ZZCN ZZC5 ZZCO ZZHH ZZII ZZFF
     Florindo D'AIMMO (gruppo PPI),  relatore,  osserva
  che l'emendamento del Governo apporta le seguenti
  modificazioni agli articoli da 1 a 11, rispetto ai quali esso
  è interamente sostitutivo.  Il comma 2 fa salva la competenza
  della Regione Valle d'Aosta in materia previdenziale: nessun
  effetto finanziario ne consegue.  Il comma 5 introduce la
  cosiddetta "clausola di salvaguardia", in base alla quale il
  Governo può, nel triennio 1996-1998, modificare i parametri
  dell'ordinamento previdenziale, qualora non si realizzino gli
  obiettivi di contenimento della spesa previdenziale previsti
  dal disegno di legge.  A partire dal 1998 le modifiche
  necessarie ad assicurare tali obiettivi vengono inserite
  nell'ambito della decisione annuale di bilancio.  La modifica
  del comma 6 non ha rilievo finanziario.  Il comma 7 determina
  variazioni che appaiono compensative tra loro, poiché da un
  lato riduce il beneficio concesso dal testo originario nel
  caso di anzianità contributiva di almeno 40 anni; dall'altro
  concede un aumento convenzionale delle anzianità maturate
  prima del compimento dei 18 anni.  Il comma 9 evita che la
  revisione dei coefficienti di trasformazione possa determinare
  differenze troppo significative fra soggetti che si pensionano
  immediatamente prima e immediatamente dopo la revisione
  stessa.  Il comma 11 consente la revisione dei coefficienti di
  trasformazione anche prima dei 10 anni previsti dal testo
  originario.  Dal punto di vista finanziario tale modifica è
  quanto mai opportuna.  Il comma 14 colma una dimenticanza del
  Governo, disciplinando le pensioni indirette nel nuovo sistema
  contributivo: Non ne derivano effetti finanziari negativi.  Il
  comma 24 introduce un meccanismo per evitare che l'opzione per
  il nuovo sistema contributivo possa risultare troppo
  conveniente per alcuni soggetti in attività al 31 dicembre
  1995.  Il comma 25 disciplina le pensioni per i lavoratori
  part time  non previsti nel testo originario.  Non ne
  derivano effetti finanziari negativi.  Il comma 27 estende le
  penalizzazioni di cui alla tabella D) ai dipendenti pubblici
  che al 31 dicembre 1995 abbiano un'anzianità compresa tra i 29
  e 36 anni, qualora essi vadano in pensione di anzianità prima
  dei 37 anni.
     Il comma 40 contiene poi una modifica volta a rendere più
  equitativo il trattamento
 
                              Pag. 36
 
  derivante dal cumulo dei redditi, per evitare
  differenziali troppo accentuati tra soggetti con livelli di
  reddito ravvicinati.
     Il comma 43 contiene una modifica di carattere tecnico per
  coordinare la norma sulle funzioni del Nucleo di valutazione
  della spesa previdenziale con le disposizioni recate dai commi
  5 e 11, precedentemente illustrati.
     E' stato poi elevato a 200 miliardi il tetto di spesa per
  il concorso dello Stato negli oneri per le attività usuranti.
  In proposito, segnala che la copertura deve ritenersi
  sussistente perché le proposte di legge sull'integrazione al
  minimo approvata dal Senato, che prenotano le stesse somme,
  devono tenersi nella sostanza assorbite dal provvedimento in
  esame.
     Formula quindi la seguente proposta di parere:
                      "PARERE FAVOREVOLE
  all'emendamento 1.66 del Governo, con l'osservazione che la
  copertura di 100 miliardi di cui al comma 37 a valere sul
  fondo speciale di parte corrente, accantonamento relativo al
  Ministero del lavoro, si intende corretta poiché il disegno di
  legge di riforma in esame assorbe sostanzialmente le proposte
  di legge A.S. 131, 562 e 1838, approvate in un testo unificato
  in sede deliberante dalla Commissione lavoro del Senato lo
  scorso 5 luglio, che operava la stessa prenotazione".
     Raffaele VALENSISE (gruppo alleanza nazionale) rileva che
  soltanto da un'ora è stato posto a disposizione dei deputati
  l'emendamento presentato dal Governo e che sarebbe opportuno
  un approfondimento ulteriore rispetto a quello che è stato fin
  qui possibile.  E' vero che l'articolo 86, comma 5, del
  regolamento prevede un rinvio dell'esame da parte
  dell'Assemblea degli emendamenti presentati in corso di seduta
  non superiore a 3 ore, ma è anche vero che tale disposizione
  si riferisce ad ipotesi che si possono definire normali di
  procedimento legislativo.  In questo caso, invece, ci si trova
  di fronte ad un emendamento che sostituisce ben 11 articoli
  del disegno di legge, introducendo in essi significative
  modificazioni, come quella contenuta nel comma 5 che prevede
  la facoltà del Governo di adottare misure di modificazione dei
  parametri dell'ordinamento previdenziale al fine di consentire
  il rispetto degli obiettivi quantitativi di contenimento della
  spesa previdenziale di cui alla tabella 1.  Proprio questa
  facoltà appare difficilmente conciliabile con quanto previsto
  dal comma 3, secondo il quale la presente legge costituisce
  parte integrante della manovra di finanza pubblica per gli
  anni 1995-1997 e di quella per gli anni 1996-1998.
     Silvio LIOTTA,  presidente,  fa presente che il rinvio
  dell'esame in Assemblea in conseguenza della presentazione
  dell'emendamento da parte del Governo è stato stabilito dal
  Presidente della Camera in base al comma 5 dell'articolo 86;
  pertanto, prevedendo tale disposizione un termine massimo di 3
  ore, la seduta riprenderà alle ore 20.  Già in Assemblea un
  deputato del gruppo di Alleanza Nazionale ha richiesto alla
  presidenza un termine ulteriore per l'esame dell'emendamento.
  Essendo stata respinta tale richiesta dal Presidente della
  Camera, non può ora prevedersi un termine ulteriore per
  l'espressione del parere.
     Se il Governo avesse accorpato tutti gli articoli del
  provvedimento in tre distinti emendamenti interamente
  sostitutivi e avesse posto su di essi la questione di fiducia,
  vi sarebbe stato un surrettizio aggiramento del regolamento
  che non prevede la posizione della questione di fiducia
  sull'intero provvedimento.  Comunque, questo Governo di tecnici
  ha commesso una leggerezza procedurale, considerato che
  avrebbe potuto presentare un disegno di legge costituito da
  pochi articoli, oppure avrebbe potuto richiedere alla
  Commissione di merito di procedere ad un tale accorpamento.  E'
  poi quantomeno singolare che il Governo non si sia opposto
  all'esame in sede deliberante del provvedimento di iniziativa
  parlamentare in materia di integrazione al minimo presso il
  Senato,
 
                              Pag. 37
 
  dando così l'avallo ad una linea che appare in contrasto con
  il disegno di legge di riforma presentato dal medesimo Governo
  presso questo ramo del Parlamento.  Ovviamente, se la Camera
  approverà la riforma, l'esame di quel provvedimento non avrà
  ulteriore seguito.
     In definitiva, il comma 5 dell'emendamento sostitutivo ha
  la funzione di rafforzare la portata finanziaria della
  manovra, pur potendo apparire eccessivamente rigido.
     In linea generale, rileva comunque che le altre modifiche
  attengono più al merito del provvedimento che non agli aspetti
  finanziari.
     Luigi MARINO (gruppo rifondazione comunista-progressisti)
  ritiene che sia incomprensibile il riferimento a miglioramenti
  contenuti nell'emendamento del Governo: semmai si tratta
  infatti di peggioramenti.  Sottolinea poi che il comma 2
  contiene alcune osservazioni del tutto gratuite dal punto di
  vista giuridico.  In primo luogo si dice che le disposizioni
  costituiscono princìpi fondamentali di riforma
  economico-sociale della Repubblica e in secondo luogo si
  prevede che successive leggi non possano introdurre eccezioni
  se non per via espressa.  C'è da chiedersi come si concilino
  tali disposizioni con il successivo comma 5, che prevede in
  caso di mancato raggiungimento dei risparmi attesi ai sensi
  della tabella 1 l'adozione da parte del Governo di misure di
  modifica dei parametri dell'ordinamento previdenziale.  A parte
  che non è chiaro cosa ciò possa significare in concreto,
  rileva che la Commissione bilancio non può limitarsi ad un
  esame ragionieristico della norma, ma deve valutarla tenendo
  conto che essa tende ad ipotecare lo scenario macroeconomico
  dei prossimi decenni.  Sottolinea inoltre che l'applicazione
  della riforma sarà impossibile, a causa delle tensioni sociali
  che si verranno a verificare, specie nel meridione.  La realtà
  è che se la fiscalità generale non deve cofinanziare i settori
  sociali di spesa, bisognerebbe avere il coraggio di dire che
  un biglietto dell'autobus a Roma dovrebbe costare 10 mila lire
  e che la spesa sanitaria dovrebbe andare interamente a carico
  dei privati.
     Daniele ROSCIA (gruppo lega nord), intervenendo
  sull'ordine dei lavori, chiede quando saranno esaminati i
  subemendamenti riferiti all'emendamento 1.66 del Governo.
     Dichiara quindi che il suo gruppo ritiene condivisibile la
  proposta di parere del relatore sugli aspetti finanziari,
  mentre nel merito ha presentato corposi subemendamenti.
     Silvio LIOTTA,  presidente,  avverte che l'esame dei
  subemendamenti avverrà secondo i tempi compatibili con i
  lavori dell'Assemblea e secondo le decisioni che saranno
  assunte dal Governo e dalla Presidenza della Camera.
     La Commissione approva infine la proposta di parere del
  relatore.
 
     La seduta termina alle 20.
 
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