| La Commissione prosegue l'esame del testo unificato,
riprendendo l'articolo 21 dello stesso, accantonato nella
seduta del 4 luglio.
Antonio BARGONE, (gruppo prog.-fed.), relatore,
deve riscontrare, alla luce dell'ampia discussione svolta
sull'articolo 21 e degli emendamenti ad esso presentati, la
sostanziale adesione di quasi tutti i gruppi a tale articolo.
Gli emendamenti ad esso presentati non sono supportati da
adeguata consistenza numerica, ad eccezione di quelli
soppressivi dei commi 3, 4 e 5, relativi al diritto di
prelazione del promotore. Dopo aver rilevato che
sull'argomento si potrà comunque riflettere più ampiamente
nelle successive fasi dell' iter, prende atto di tali
emendamenti soppressivi, rilevando tuttavia che il diritto di
prelazione, in un contesto normativo come quello del testo
unificato e in particolare dell'articolo 21, in cui deve
comunque essere garantito l'interesse pubblico, serve da
stimolo al promotore ad utilizzare il proprio capitale. In
questa direzione muove anche la proposta di legge presentata
dal senatore Radice, che in una prima stesura utilizzava come
stimolo l'attribuzione di un punteggio percentuale al
promotore. Detto ciò, prende atto della volontà abbastanza
larga, che si registra nella Commissione, di sopprimere i
commi riferiti al diritto di prelazione, rimettendosi pertanto
alla Commissione stessa sui relativi emendamenti, e
precisamente sugli emendamenti Turroni 21.8 e 21.9, Canavese
21.10 e 21.12, Turroni 21.13. Sui rimanenti emendamenti,
ribadisce il parere già espresso nella seduta del 27 giugno
scorso. Raccomanda infine alla Commissione l'approvazione dei
suoi emendamenti 21.122, 21.118, 21.117, 21.120 (nuova
formulazione), 21.116, 21.119, 21.115 e 21.121, dichiarando di
ritirare il suo emendamento 21.113.
Gian Piero SCANU (gruppo PPI) chiede se non sia
opportuno, data la posizione espressa dal Governo
sull'articolo 21 nelle precedenti sedute, contraria su alcuni
aspetti dello stesso, che la trattazione della materia venga
rinviata ad un momento in cui possa essere assicurata la
presenza del rappresentante del Governo, che in questo momento
risulta assente.
Cristoforo CANAVESE, (gruppo FLD), ricorda che nel
corso della discussione svolta nelle precedenti sedute era
stata evidenziata nel diritto di prelazione la finalità di
stimolo all'utilizzo del capitale privato. Precisato ciò, il
concetto di diritto di prelazione può essere a suo avviso
mantenuto, purché non si addossi all'Amministrazione il costo
dell'esercizio dello stesso. In tal senso dichiara di
condividere l'emendamento 21.115 del relatore e di ritirare i
suoi emendamenti 21.10 e 21.12, soppressivi dei commi 4 e
5.
Francesco FORMENTI, presidente, ricorda che il
rappresentante del Governo è sempre stato presente alle sedute
in cui si è discusso dell'articolo 21, e quindi ha già avuto
modo di esprimere il suo avviso, su alcuni aspetti contrario.
Con riferimento alle considerazioni del deputato Scanu,
osserva che in sede referente non è obbligatoria la presenza
del Governo.
Avverte che gli emendamenti Odorizzi 21.2, Camoirano 21.4,
Perale 21.6, Martinat da 21.14 a 21.106 e Camoirano 21.50 sono
stati ritirati dai presentatori.
Dopo che il deputato Ugo CECCONI (gruppo alleanza
nazionale), ha fatto proprio, in assenza del presentatore,
l'emendamento Turroni 21.1, la Commissione respinge tale
emendamento.
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Enrico CAVALIERE, (gruppo lega nord), intervenendo
sull'emendamento 21.122 del relatore, ritiene che, data la
caratteristica della figura del promotore, farne rientrare
l'azione in un piano programmatico già previsto ne svilisce la
novità.
Antonio BARGONE (gruppo prog.-fed.), relatore,
ritiene che la posizione del deputato Cavaliere scardini il
principio della programmazione contenuto nell'articolo 14.
Antonio BASILE, (gruppo alleanza nazionale) condivide
la posizione del deputato Cavaliere: la figura del promotore,
infatti, ha un senso se promuove qualcosa di nuovo rispetto
alle proposte della pubblica amministrazione. In caso
contrario, esso diventa un duplicato del concessionario.
Sostenendo ciò non è propugnatore dell'urbanistica
contrattata, dal momento che comunque il consiglio comunale
esercita il proprio controllo al momento dell'inserimento
dell'opera nel programma e nell'elenco annuale dei lavori.
Paolo ODORIZZI, (gruppo forza Italia), condivide la
posizione del deputato Cavaliere e voterà quindi contro
l'emendamento del relatore 21.122.
Antonio BARGONE (gruppo prog.-fed.), relatore, fa
presente che il suo emendamento tende solo a coordinare la
dizione contenuta al comma 1 con il contenuto dell'articolo 14
già approvato.
La Commissione approva l'emendamento 21.122 del
relatore.
Francesco FORMENTI, presidente, constata
l'assenza del presentatore dell'emendamento Turroni 21.5 che
s'intende pertanto decaduto.
La Commissione approva l'emendamento 21.118 del relatore,
gli identici emendamenti 21.117 del relatore e Camoirano 21.3,
l'emendamento 21.120 del relatore, nonché gli identici
emendamenti 21.115 del relatore e 21.7 Martinat.
Paolo ODORIZZI, (gruppo Forza Italia), in assenza del
presentatore, fa propri gli emendamenti Turroni 21.5, 21.9 e
21.13.
Antonio BARGONE, relatore, espone al
sottosegretario ai lavori pubblici, nel frattempo intervenuto,
quanto già detto nel suo intervento iniziale, chiedendo in
particolare la posizione del Governo sul diritto di
prelazione.
Paolo STELLA RICHTER si dichiara favorevole agli
emendamenti Turroni 21.8, 21.9 e 21.13, soppressivi dei commi
3, 4 e 5.
Alfredo ZAGATTI (gruppo progressisti-federativo),
intervenendo sull'emendamento 21.8, prende atto della
posizione del relatore, che su di esso si è rimesso alla
Commissione; da parte sua tuttavia si dichiara contrario
all'emendamento, poiché eliminare l'istituto del diritto di
prelazione nel momento in cui si rende obbligatoria la gara
significa eliminare ogni incentivo alla iniziativa del
promotore, in tal modo vanificando l'essenza stessa
dell'articolo.
Gian Piero SCANU (gruppo PPI) dichiara il proprio voto
favorevole all'emendamento 21.8. Il beneficio al promotore
infatti non può esprimersi attraverso una deroga a procedure
fissate da fonti normative. Ritiene inoltre necessario
assicurare a tutti i concorrenti le pari opportunità.
Giuseppe BONOMI (gruppo lega nord) dichiara il voto
contrario sull'emendamento 21.8, condividendo le
considerazioni del deputato Zagatti.
Ugo CECCONI (gruppo alleanza nazionale) dichiara il
proprio voto favorevole all'emendamento 21.8; il diritto di
prelazione infatti favorisce il promotore rispetto ad altri
concorrenti.
Cristoforo CANAVESE (gruppo FLD) voterà contro
l'emendamento 21.8, ritenendo che senza il diritto di
prelazione l'articolo 21 non avrebbe senso.
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Massimo SCALIA (gruppo progressisti-federativo) dopo
aver osservato che attualmente si è in fase di esame in sede
referente e che successivamente si potrà tornare
sull'argomento oggetto dell'articolo 21, dichiara che per ora
voterà a favore dell'emendamento 21.8, soppressivo del comma
3.
La Commissione respinge l'emendamento Turroni 21.8, fatto
proprio dal deputato Odorizzi in assenza del presentatore.
Ugo CECCONI (gruppo alleanza nazionale) dichiara il
proprio voto favorevole all'emendamento Turroni 21.9.
Gian Piero SCANU (gruppo PPI) manifesta il timore della
propria parte politica per lo scenario che si delineerebbe con
l'approvazione del testo dell'articolo 21 che sta emergendo.
In tal evenienza infatti la predisposizione dei programmi da
parte della pubblica amministrazione avverrebbe sulla spinta
non delle esigenze non già delle comunità ma di èlite di
progettisti. E' certo necessaria a suo avviso una apertura
alle forze sane dell'imprenditoria, ma ciò non deve avvenire
con forzature che abbassino il sistema delle garanzie e dei
controlli.
Cristoforo CANAVESE (gruppo FLD) ricorda che le opere
promosse dai promotori sono realizzate con risorse private e
non con risorse pubbliche. Dichiara il proprio voto contrario
all'emendamento 21.9 ritenendo che l'esigenza di non far
pagare alla pubblica amministrazione il costo della
progettazione fatta dal promotore sia soddisfatta
dall'emendamento 21.119 del relatore.
Domenico BASILE (gruppo alleanza nazionale) voterà a
favore dell'emendamento 21.9. Certo le opere del promotore non
sono realizzate con risorse pubbliche, ma quelle private che
sono utilizzate costituiscono soltanto delle anticipazioni in
previsione dei ritorni che si avranno con la gestione
dell'opera. L'articolo 21, come va definendosi, a suo avviso
contrasta con il principio, essenziale nella legge 109, della
netta separazione tra progettazione ed esecuzione; diverso
sarebbe se il promotore si muovesse fuori del programma: in
tal caso infatti avrebbe senso che fosse il promotore a
presentare la propria idea progettuale.
Massimo SCALIA (gruppo progressisti-federativo) voterà
a favore dell'emendamento 21.9. E' infatti vero che i capitali
utilizzati per la realizzazione delle opere proposte dal
promotore sono privati, ma occorre riaffermare il principio
della separazione netta tra progettazione ed esecuzione. In
termini più generali, ritiene che, come a suo tempo fu fatto
per la legge 109, occorrerà acquisire il parere della
Commissione antimafia sul testo che la Commissione definirà in
sede referente, anche al fine di fugare i dubbi che sono stati
avanzati da alcuni intervenuti nella seduta odierna.
Alfredo ZAGATTI (gruppo progressisti-federativo)
comprende i timori che derivano dalla novità della normativa
proposta all'articolo 21, ma in essa occorre sottolineare la
presenza anche di forti elementi di garanzia. In primo luogo,
il fatto che le opere promosse rientrino nella programmazione.
Occorre inoltre considerare che tali opere vengono realizzate
con denaro privato e in ciò sta la differenza rispetto alle
"lotterie" del FIO. Altro elemento di garanzia à costituito
dall'obbligo di espletare gare per le opere proposte: se si
vuole mantenere questo elemento, allora occorre prevedere
anche il diritto di prelazione.
Paolo ODORIZZI (gruppo progressisti-federativo) osserva
che con il comma 5 dell'articolo 21 si legalizza la prassi
degli accordi sottobanco dei concorrenti ad una gara. Il
diritto di prelazione, poi, è la negazione del principio della
gara. Da questi elementi discendono le considerazioni del
deputato Scanu, che condivide, sul rischio dell'instaurarsi di
una mafia dei progettisti. Di qui il suo voto a favore
dell'emendamento 21.9.
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Sauro TURRONI (gruppo progressisti-federativo) ritiene
che l'articolo 21 sia un articolo sbagliato, tratti un
problema non ancora maturo e che quindi sia meglio
soprassedervi. Esso non è chiaro negli obiettivi, tanto più
che già nella fase della programmazione è prevista da parte
delle amministrazioni l'individuazione dei beni suscettibili
di gestione economica. L'introduzione della figura del
promotore a suo avviso scardina il principio della
programmazione; del tutto negativa poi è la previsione della
possibIlità dI promuovere opere non solo pubbliche ma anche di
pubblica utilità. A suo avviso occorre invece distinguere
nettamente il ruolo della pubblica amministrazione e quello
dei privati. Raccomanda in conclusione l'emendamento da lui
sottoscritto, tendente a non ripercorrere deprecate strade
antiche e consumate.
Antonio BARGONE (gruppo progressisti-federativo),
relatore, a questo punto della discussione ritiene di
dover svolgere alcune considerazioni, dal momento che in essa
si sono registrate troppe sovrapposizioni ideologiche. A suo
avviso oggi bisogna misurarsi con quanto è successo
all'indomani del varo della legge 109, e che ha prodotto per
un anno il blocco della stessa. E' emersa infatti l'eccessiva
rigidità dell'impianto della legge 109, a fronte del quale
tutte le forze politiche, al di là di contrapposizioni
ideologiche, hanno ravvisato la necessità di introdurre in
esso elementi di flessibilità. D'altro lato, molto
realisticamente, occorre prendere atto del fatto che non
esistono risorse pubbliche per la realizzazione di opere
pubbliche; a fronte di questa situazione tutti hanno
riconosciuto la necessità del coinvolgimento dei capitali
privati, senza demonizzazioni di sorta.
Dopo aver osservato che con la cultura del sospetto non si
arriva da nessuna parte, sottolinea che la norma in questione,
lungi dall'essere incompatibile con i princìpi della legge
109, può essere anzi eccessivamente vincolistica. Tali
vincoli, però, a suo avviso sono garanzie; ad avviso di altri,
quali il deputato Basile, vanificano lo strumento del
promotore. In conclusione invita i colleghi a lasciare da
parte i toni apocalittici e a concentrarsi sul merito dei
problemi, anche in considerazione del fatto che l'esame del
provvedimento è lungi dall'essere concluso.
La Commissione respinge l'emendamento Turroni 21.9.
Il sottosegretario Paolo STELLA RICHTER esprime parere
favorevole all'emendamento 21.119 del relatore.
La Commissione approva l'emendamento 21.119 del relatore e
gli identici emendamenti 21.115 del relatore e 21.11
Martinelli.
Ugo CECCONI dichiara il proprio voto favorevole
all'emendamento Turroni 21.13.
Giuseppe BONOMI (gruppo Lega Nord), soffermandosi sul
contenuto del comma 5, ritiene errato ancorare la somma che
deve essere versata dal soggetto promotore al migliore
offerente in caso di esercizio del diritto di prelazione, alle
spese sostenute dal promotore stesso per la partecipazione
alla gara; a suo avviso sarebbe invece opportuno che tale
somma sia pari alle spese sostenute dall'offerente stesso per
la partecipazione alla gara.
Antonio BARGONE (gruppo progressisti-fedeativo),
relatore, dichiara di condividere le considerazioni del
deputato Bonomi e a tal fine preannunzia la presentazione di
un emendamento interamente sostitutivo del comma 5.
Domenico BASILE (gruppo alleanza nazionale) ritiene
che, poiché per partecipare alla gara anche il promotore deve
predisporre la progettazione almeno definitiva, anche per il
promotore che non eserciti il diritto di prelazione debba
essere previsto, al comma 4, il rimborso delle spese sostenute
per concorrere alla gara e quindi per la redazione del
progetto. Ciò precisato, ritiene comunque che occorre
contrastare il crearsi di "conventicole" finalizzate
all'incasso di questi rimborsi da parte del promotore. Infine
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ritiene che il concetto di spese documentate debba essere
inserito anche al com- ma 1.
Paolo ODORIZZI (gruppo forza Italia) ritiene che la
proposta formulata dal deputato Bonomi renderà sicura la
perversa utilizzazione delle gare: l'incentivo a partecipare
alla gara sarà infatti quello di ricevere dei rimborsi, tanto
più che per una società non è difficile dimostrare di aver
sostenuto delle spese.
Cristoforo CANAVESE (gruppo FLD) fa osservare che se il
migliore offerente, nel caso in cui il promotore non eserciti
il diritto di prelazione, non esegue l'opera, esso perde le
fideiussioni bancarie. Osserva inoltre che l'importo, di cui
al comma 1, delle spese sostenute dal promotore per la
redazione del progetto preliminare e degli studi
tecnico-economici à l'unico importo reso pubblico attraverso
la sua comunicazione alla Amministrazione; tale importo
pertanto è a suo avviso l'unico cui si possono ancorare i
rimborsi senza il rischio di andare a coprire spese non
effettuate.
Serafino PULCINI (gruppo progressisti-fedeativo)
ritiene che dalla discussione odierna possa uscirsi prevedendo
come soluzione concorsi tra privati che vogliono eseguire
un'opera.
Il sottosegretario Paolo STELLA RICHTER ribadisce il
suo parere contrario all'emendamento Turroni 21.13.
La Commissione respinge l'emendamento Turroni 21.13.
Francesco FORMENTI, presidente, convenendovi la
Commissione, rinvia il seguito dell'esame alla già prevista
seduta di domani, avvertendo che, nella stessa giornata di
domani, lo stesso proseguirà altresì al termine della seduta
pomeridiana dell'Assemblea.
La seduta termina alle 16.
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