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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


114494
SMC0191-0026
Bollettino Giunte e Commissioni n. 191 dell'11 luglio 1995 - edizione definitiva - (SMC12-191)
(suddiviso in 46 Unità Documento)
Unità Documento n.26 (che inizia a pag.39 dello stampato)
             ...VIII COMMISSIONE PERMANENTE
           (Ambiente, territorio e lavori pubblici)
 
 
IN SEDE REFERENTE
C486; C695; C1655; C1683; C1722; C1836; C1857; C1946. LAVCOMM
C486; C695; C1655; C1683; C1722; C1836; C1857; C1946.
Testo unificato delle proposte e del disegno di legge abbinati: PASINATO: Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici) (486). (Parere della I Commissione e della Commissione speciale per le politiche comunitarie). NAN ed altri: Modifica all'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, in materia di esclusione delle procedure di affidamento di lavori pubblici (695). (Parere della I e della II Commissione). FORMENTI: Legge quadro in materia di lavori pubblici (1655). (Parere della I, della II, della V, della VI, della X, della XI e della XIV Commissione). BARGONE ed altri: Legge quadro in materia di lavori pubblici (1683). (Parere della I, della II, della V, della VI, della X, della XI e della XIV Commissione). CALDEROLI: Disciplina dell'affidamento degli appalti di lavori pubblici (1722). (Parere della I, della II, della V, della VI, della X, della XI e della Commissione speciale per le politiche comunitarie). Legge quadro sui lavori pubblici (1836). (Parere della I, della II, della IV, della V, della Pag. 40 VI, della VII, della X, della XI, della XII e della Commissione speciale per le politiche comunitarie). FUSCAGNI ed altri: Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, "Legge quadro in materia di lavori pubblici" (1857). (Parere della I, della II, della V, della X e della XI Commissione). MARTINAT ed altri: Legge-quadro in materia di lavori pubblici (1946). (Parere della I, della II, della V, della X, della XI e della Commissione speciale per le politiche comunitarie).
(Seguito dell'esame e rinvio).
Antonio BARGONE. Gian Piero SCANU. Cristoforo CANAVESE. Francesco FORMENTI, presidente. Dopo che il deputato Ugo CECCONI. Enrico CAVALIERE. Antonio BASILE. Paolo ODORIZZI. Antonio BARGONE, relatore. Paolo STELLA RICHTER. Alfredo ZAGATTI. Giuseppe BONOMI. Ugo CECCONI. Massimo SCALIA. Domenico BASILE. Sauro TURRONI. Il sottosegretario Paolo STELLA RICHTER. Serafino PULCINI.
Martedì 11 luglio 1995. - Presidenza del Presidente Francesco FORMENTI. - Interviene il sottosegretario ai lavori pubblici Paolo Stella Richter.
ZZSMC ZZRES ZZSMC110795 ZZSMC950711 ZZSMC000795 ZZSMC000095 ZZSMC191 ZZ12 ZZD ZZC8 ZZRE ZZHH ZZII ZZFF
     La Commissione prosegue l'esame del testo unificato,
  riprendendo l'articolo 21 dello stesso, accantonato nella
  seduta del 4 luglio.
 
     Antonio BARGONE, (gruppo prog.-fed.),  relatore,
  deve riscontrare, alla luce dell'ampia discussione svolta
  sull'articolo 21 e degli emendamenti ad esso presentati, la
  sostanziale adesione di quasi tutti i gruppi a tale articolo.
  Gli emendamenti ad esso presentati non sono supportati da
  adeguata consistenza numerica, ad eccezione di quelli
  soppressivi dei commi 3, 4 e 5, relativi al diritto di
  prelazione del promotore.  Dopo aver rilevato che
  sull'argomento si potrà comunque riflettere più ampiamente
  nelle successive fasi dell' iter,  prende atto di tali
  emendamenti soppressivi, rilevando tuttavia che il diritto di
  prelazione, in un contesto normativo come quello del testo
  unificato e in particolare dell'articolo 21, in cui deve
  comunque essere garantito l'interesse pubblico, serve da
  stimolo al promotore ad utilizzare il proprio capitale.  In
  questa direzione muove anche la proposta di legge presentata
  dal senatore Radice, che in una prima stesura utilizzava come
  stimolo l'attribuzione di un punteggio percentuale al
  promotore.  Detto ciò, prende atto della volontà abbastanza
  larga, che si registra nella Commissione, di sopprimere i
  commi riferiti al diritto di prelazione, rimettendosi pertanto
  alla Commissione stessa sui relativi emendamenti, e
  precisamente sugli emendamenti Turroni 21.8 e 21.9, Canavese
  21.10 e 21.12, Turroni 21.13.  Sui rimanenti emendamenti,
  ribadisce il parere già espresso nella seduta del 27 giugno
  scorso.  Raccomanda infine alla Commissione l'approvazione dei
  suoi emendamenti 21.122, 21.118, 21.117, 21.120 (nuova
  formulazione), 21.116, 21.119, 21.115 e 21.121, dichiarando di
  ritirare il suo emendamento 21.113.
 
     Gian Piero SCANU (gruppo PPI) chiede se non sia
  opportuno, data la posizione espressa dal Governo
  sull'articolo 21 nelle precedenti sedute, contraria su alcuni
  aspetti dello stesso, che la trattazione della materia venga
  rinviata ad un momento in cui possa essere assicurata la
  presenza del rappresentante del Governo, che in questo momento
  risulta assente.
 
     Cristoforo CANAVESE, (gruppo FLD), ricorda che nel
  corso della discussione svolta nelle precedenti sedute era
  stata evidenziata nel diritto di prelazione la finalità di
  stimolo all'utilizzo del capitale privato.  Precisato ciò, il
  concetto di diritto di prelazione può essere a suo avviso
  mantenuto, purché non si addossi all'Amministrazione il costo
  dell'esercizio dello stesso.  In tal senso dichiara di
  condividere l'emendamento 21.115 del relatore e di ritirare i
  suoi emendamenti 21.10 e 21.12, soppressivi dei commi 4 e
  5.
 
     Francesco FORMENTI,  presidente,  ricorda che il
  rappresentante del Governo è sempre stato presente alle sedute
  in cui si è discusso dell'articolo 21, e quindi ha già avuto
  modo di esprimere il suo avviso, su alcuni aspetti contrario.
  Con riferimento alle considerazioni del deputato Scanu,
  osserva che in sede referente non è obbligatoria la presenza
  del Governo.
     Avverte che gli emendamenti Odorizzi 21.2, Camoirano 21.4,
  Perale 21.6, Martinat da 21.14 a 21.106 e Camoirano 21.50 sono
  stati ritirati dai presentatori.
 
     Dopo che il deputato Ugo CECCONI (gruppo alleanza
  nazionale), ha fatto proprio, in assenza del presentatore,
  l'emendamento Turroni 21.1, la Commissione respinge tale
  emendamento.
 
                              Pag. 41
 
     Enrico CAVALIERE, (gruppo lega nord), intervenendo
  sull'emendamento 21.122 del relatore, ritiene che, data la
  caratteristica della figura del promotore, farne rientrare
  l'azione in un piano programmatico già previsto ne svilisce la
  novità.
 
     Antonio BARGONE (gruppo prog.-fed.),  relatore,
  ritiene che la posizione del deputato Cavaliere scardini il
  principio della programmazione contenuto nell'articolo 14.
 
     Antonio BASILE, (gruppo alleanza nazionale) condivide
  la posizione del deputato Cavaliere: la figura del promotore,
  infatti, ha un senso se promuove qualcosa di nuovo rispetto
  alle proposte della pubblica amministrazione.  In caso
  contrario, esso diventa un duplicato del concessionario.
  Sostenendo ciò non è propugnatore dell'urbanistica
  contrattata, dal momento che comunque il consiglio comunale
  esercita il proprio controllo al momento dell'inserimento
  dell'opera nel programma e nell'elenco annuale dei lavori.
 
     Paolo ODORIZZI, (gruppo forza Italia), condivide la
  posizione del deputato Cavaliere e voterà quindi contro
  l'emendamento del relatore 21.122.
 
     Antonio BARGONE (gruppo prog.-fed.),  relatore,  fa
  presente che il suo emendamento tende solo a coordinare la
  dizione contenuta al comma 1 con il contenuto dell'articolo 14
  già approvato.
     La Commissione approva l'emendamento 21.122 del
  relatore.
 
     Francesco FORMENTI,  presidente,  constata
  l'assenza del presentatore dell'emendamento Turroni 21.5 che
  s'intende pertanto decaduto.
     La Commissione approva l'emendamento 21.118 del relatore,
  gli identici emendamenti 21.117 del relatore e Camoirano 21.3,
  l'emendamento 21.120 del relatore, nonché gli identici
  emendamenti 21.115 del relatore e 21.7 Martinat.
 
     Paolo ODORIZZI, (gruppo Forza Italia), in assenza del
  presentatore, fa propri gli emendamenti Turroni 21.5, 21.9 e
  21.13.
 
     Antonio BARGONE,  relatore,  espone al
  sottosegretario ai lavori pubblici, nel frattempo intervenuto,
  quanto già detto nel suo intervento iniziale, chiedendo in
  particolare la posizione del Governo sul diritto di
  prelazione.
 
     Paolo STELLA RICHTER si dichiara favorevole agli
  emendamenti Turroni 21.8, 21.9 e 21.13, soppressivi dei commi
  3, 4 e 5.
 
     Alfredo ZAGATTI (gruppo progressisti-federativo),
  intervenendo sull'emendamento 21.8, prende atto della
  posizione del relatore, che su di esso si è rimesso alla
  Commissione; da parte sua tuttavia si dichiara contrario
  all'emendamento, poiché eliminare l'istituto del diritto di
  prelazione nel momento in cui si rende obbligatoria la gara
  significa eliminare ogni incentivo alla iniziativa del
  promotore, in tal modo vanificando l'essenza stessa
  dell'articolo.
 
     Gian Piero SCANU (gruppo PPI) dichiara il proprio voto
  favorevole all'emendamento 21.8. Il beneficio al promotore
  infatti non può esprimersi attraverso una deroga a procedure
  fissate da fonti normative.  Ritiene inoltre necessario
  assicurare a tutti i concorrenti le pari opportunità.
 
     Giuseppe BONOMI (gruppo lega nord) dichiara il voto
  contrario sull'emendamento 21.8, condividendo le
  considerazioni del deputato Zagatti.
 
     Ugo CECCONI (gruppo alleanza nazionale) dichiara il
  proprio voto favorevole all'emendamento 21.8; il diritto di
  prelazione infatti favorisce il promotore rispetto ad altri
  concorrenti.
 
     Cristoforo CANAVESE (gruppo FLD) voterà contro
  l'emendamento 21.8, ritenendo che senza il diritto di
  prelazione l'articolo 21 non avrebbe senso.
 
                              Pag. 42
 
     Massimo SCALIA (gruppo progressisti-federativo) dopo
  aver osservato che attualmente si è in fase di esame in sede
  referente e che successivamente si potrà tornare
  sull'argomento oggetto dell'articolo 21, dichiara che per ora
  voterà a favore dell'emendamento 21.8, soppressivo del comma
  3.
     La Commissione respinge l'emendamento Turroni 21.8, fatto
  proprio dal deputato Odorizzi in assenza del presentatore.
 
     Ugo CECCONI (gruppo alleanza nazionale) dichiara il
  proprio voto favorevole all'emendamento Turroni 21.9.
 
     Gian Piero SCANU (gruppo PPI) manifesta il timore della
  propria parte politica per lo scenario che si delineerebbe con
  l'approvazione del testo dell'articolo 21 che sta emergendo.
  In tal evenienza infatti la predisposizione dei programmi da
  parte della pubblica amministrazione avverrebbe sulla spinta
  non delle esigenze non già delle comunità ma di èlite di
  progettisti.  E' certo necessaria a suo avviso una apertura
  alle forze sane dell'imprenditoria, ma ciò non deve avvenire
  con forzature che abbassino il sistema delle garanzie e dei
  controlli.
 
     Cristoforo CANAVESE (gruppo FLD) ricorda che le opere
  promosse dai promotori sono realizzate con risorse private e
  non con risorse pubbliche.  Dichiara il proprio voto contrario
  all'emendamento 21.9 ritenendo che l'esigenza di non far
  pagare alla pubblica amministrazione il costo della
  progettazione fatta dal promotore sia soddisfatta
  dall'emendamento 21.119 del relatore.
 
     Domenico BASILE (gruppo alleanza nazionale) voterà a
  favore dell'emendamento 21.9. Certo le opere del promotore non
  sono realizzate con risorse pubbliche, ma quelle private che
  sono utilizzate costituiscono soltanto delle anticipazioni in
  previsione dei ritorni che si avranno con la gestione
  dell'opera.  L'articolo 21, come va definendosi, a suo avviso
  contrasta con il principio, essenziale nella legge 109, della
  netta separazione tra progettazione ed esecuzione; diverso
  sarebbe se il promotore si muovesse fuori del programma: in
  tal caso infatti avrebbe senso che fosse il promotore a
  presentare la propria idea progettuale.
 
     Massimo SCALIA (gruppo progressisti-federativo) voterà
  a favore dell'emendamento 21.9. E' infatti vero che i capitali
  utilizzati per la realizzazione delle opere proposte dal
  promotore sono privati, ma occorre riaffermare il principio
  della separazione netta tra progettazione ed esecuzione.  In
  termini più generali, ritiene che, come a suo tempo fu fatto
  per la legge 109, occorrerà acquisire il parere della
  Commissione antimafia sul testo che la Commissione definirà in
  sede referente, anche al fine di fugare i dubbi che sono stati
  avanzati da alcuni intervenuti nella seduta odierna.
 
     Alfredo ZAGATTI (gruppo progressisti-federativo)
  comprende i timori che derivano dalla novità della normativa
  proposta all'articolo 21, ma in essa occorre sottolineare la
  presenza anche di forti elementi di garanzia.  In primo luogo,
  il fatto che le opere promosse rientrino nella programmazione.
  Occorre inoltre considerare che tali opere vengono realizzate
  con denaro privato e in ciò sta la differenza rispetto alle
  "lotterie" del FIO.  Altro elemento di garanzia à costituito
  dall'obbligo di espletare gare per le opere proposte: se si
  vuole mantenere questo elemento, allora occorre prevedere
  anche il diritto di prelazione.
 
     Paolo ODORIZZI (gruppo progressisti-federativo) osserva
  che con il comma 5 dell'articolo 21 si legalizza la prassi
  degli accordi sottobanco dei concorrenti ad una gara.  Il
  diritto di prelazione, poi, è la negazione del principio della
  gara.  Da questi elementi discendono le considerazioni del
  deputato Scanu, che condivide, sul rischio dell'instaurarsi di
  una mafia dei progettisti.  Di qui il suo voto a favore
  dell'emendamento 21.9.
 
                              Pag. 43
 
     Sauro TURRONI (gruppo progressisti-federativo) ritiene
  che l'articolo 21 sia un articolo sbagliato, tratti un
  problema non ancora maturo e che quindi sia meglio
  soprassedervi.  Esso non è chiaro negli obiettivi, tanto più
  che già nella fase della programmazione è prevista da parte
  delle amministrazioni l'individuazione dei beni suscettibili
  di gestione economica.  L'introduzione della figura del
  promotore a suo avviso scardina il principio della
  programmazione; del tutto negativa poi è la previsione della
  possibIlità dI promuovere opere non solo pubbliche ma anche di
  pubblica utilità.  A suo avviso occorre invece distinguere
  nettamente il ruolo della pubblica amministrazione e quello
  dei privati.  Raccomanda in conclusione l'emendamento da lui
  sottoscritto, tendente a non ripercorrere deprecate strade
  antiche e consumate.
 
     Antonio BARGONE (gruppo progressisti-federativo),
  relatore,  a questo punto della discussione ritiene di
  dover svolgere alcune considerazioni, dal momento che in essa
  si sono registrate troppe sovrapposizioni ideologiche.  A suo
  avviso oggi bisogna misurarsi con quanto è successo
  all'indomani del varo della legge 109, e che ha prodotto per
  un anno il blocco della stessa.  E' emersa infatti l'eccessiva
  rigidità dell'impianto della legge 109, a fronte del quale
  tutte le forze politiche, al di là di contrapposizioni
  ideologiche, hanno ravvisato la necessità di introdurre in
  esso elementi di flessibilità.  D'altro lato, molto
  realisticamente, occorre prendere atto del fatto che non
  esistono risorse pubbliche per la realizzazione di opere
  pubbliche; a fronte di questa situazione tutti hanno
  riconosciuto la necessità del coinvolgimento dei capitali
  privati, senza demonizzazioni di sorta.
     Dopo aver osservato che con la cultura del sospetto non si
  arriva da nessuna parte, sottolinea che la norma in questione,
  lungi dall'essere incompatibile con i princìpi della legge
  109, può essere anzi eccessivamente vincolistica.  Tali
  vincoli, però, a suo avviso sono garanzie; ad avviso di altri,
  quali il deputato Basile, vanificano lo strumento del
  promotore.  In conclusione invita i colleghi a lasciare da
  parte i toni apocalittici e a concentrarsi sul merito dei
  problemi, anche in considerazione del fatto che l'esame del
  provvedimento è lungi dall'essere concluso.
     La Commissione respinge l'emendamento Turroni 21.9.
 
     Il sottosegretario Paolo STELLA RICHTER esprime parere
  favorevole all'emendamento 21.119 del relatore.
     La Commissione approva l'emendamento 21.119 del relatore e
  gli identici emendamenti 21.115 del relatore e 21.11
  Martinelli.
 
     Ugo CECCONI dichiara il proprio voto favorevole
  all'emendamento Turroni 21.13.
 
     Giuseppe BONOMI (gruppo Lega Nord), soffermandosi sul
  contenuto del comma 5, ritiene errato ancorare la somma che
  deve essere versata dal soggetto promotore al migliore
  offerente in caso di esercizio del diritto di prelazione, alle
  spese sostenute dal promotore stesso per la partecipazione
  alla gara; a suo avviso sarebbe invece opportuno che tale
  somma sia pari alle spese sostenute dall'offerente stesso per
  la partecipazione alla gara.
 
     Antonio BARGONE (gruppo progressisti-fedeativo),
  relatore,  dichiara di condividere le considerazioni del
  deputato Bonomi e a tal fine preannunzia la presentazione di
  un emendamento interamente sostitutivo del comma 5.
 
     Domenico BASILE (gruppo alleanza nazionale) ritiene
  che, poiché per partecipare alla gara anche il promotore deve
  predisporre la progettazione almeno definitiva, anche per il
  promotore che non eserciti il diritto di prelazione debba
  essere previsto, al comma 4, il rimborso delle spese sostenute
  per concorrere alla gara e quindi per la redazione del
  progetto.  Ciò precisato, ritiene comunque che occorre
  contrastare il crearsi di "conventicole" finalizzate
  all'incasso di questi rimborsi da parte del promotore.  Infine
 
                              Pag. 44
 
  ritiene che il concetto di spese documentate debba essere
  inserito anche al com- ma 1.
 
     Paolo ODORIZZI (gruppo forza Italia) ritiene che la
  proposta formulata dal deputato Bonomi renderà sicura la
  perversa utilizzazione delle gare: l'incentivo a partecipare
  alla gara sarà infatti quello di ricevere dei rimborsi, tanto
  più che per una società non è difficile dimostrare di aver
  sostenuto delle spese.
 
     Cristoforo CANAVESE (gruppo FLD) fa osservare che se il
  migliore offerente, nel caso in cui il promotore non eserciti
  il diritto di prelazione, non esegue l'opera, esso perde le
  fideiussioni bancarie.  Osserva inoltre che l'importo, di cui
  al comma 1, delle spese sostenute dal promotore per la
  redazione del progetto preliminare e degli studi
  tecnico-economici à l'unico importo reso pubblico attraverso
  la sua comunicazione alla Amministrazione; tale importo
  pertanto è a suo avviso l'unico cui si possono ancorare i
  rimborsi senza il rischio di andare a coprire spese non
  effettuate.
 
     Serafino PULCINI (gruppo progressisti-fedeativo)
  ritiene che dalla discussione odierna possa uscirsi prevedendo
  come soluzione concorsi tra privati che vogliono eseguire
  un'opera.
 
     Il sottosegretario Paolo STELLA RICHTER ribadisce il
  suo parere contrario all'emendamento Turroni 21.13.
     La Commissione respinge l'emendamento Turroni 21.13.
 
     Francesco FORMENTI,  presidente,  convenendovi la
  Commissione, rinvia il seguito dell'esame alla già prevista
  seduta di domani, avvertendo che, nella stessa giornata di
  domani, lo stesso proseguirà altresì al termine della seduta
  pomeridiana dell'Assemblea.
 
     La seduta termina alle 16.
 
DATA=950711 FASCID=SMC12-191 TIPOSTA=SMC LEGISL=12 NCOMM=08 SEDE=RE NSTA=0191 TOTPAG=0079 TOTDOC=0046 NDOC=0026 TIPDOC=B DOCTIT=0000 COMM=C8 D F PAGINIZ=0039 RIGINIZ=020 PAGFIN=0044 RIGFIN=033 UPAG=NO PAGEIN=39 PAGEFIN=44 SORTRES=9507113 SORTDDL= FASCIDC=12SMC 00191 SORTNAV=59507110 00191 b00000 ZZSMC191 NDOC0026 TIPDOCB DOCTIT0026 NDOC0026



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