| La Commissione inizia l'esame del disegno di legge
all'ordine del giorno.
Salvatore SPARACINO (gruppo forza Italia),
relatore, nel rilevare che il provvedimento in esame
reitera precedenti analoghi decreti-legge non convertiti,
sottolinea che lo stesso è già stato approvato con alcune
modificazioni dal Senato. Il provvedimento provvede anzitutto
alla copertura finanziaria di oneri emersi nel corso della
definizione delle procedure di pensionamento anticipato dei
lavoratori marittimi e portuali. Queste procedure hanno
evidenziato l'insufficienza degli stanziamenti originariamente
previsti. Ci si riferisce, in particolare, ai prepensionamenti
gestiti dal fondo gestioni istituti contrattuali lavoratori
portuali, per i quali non vi sono stanziamenti sufficienti ad
evadere le richieste di rimborso degli enti previdenziali,
nonche ai pensionamenti anticipati dei lavoratori portuali e
dipendenti dagli enti. Si tratta, complessivamente, di un
intervento di 130 miliardi previsto dalla lettera a) del
comma 2 dell'articolo 1. L'articolo prevede poi la proroga per
il 1995 del beneficio dell'integrazione salariale
straordinaria per i lavoratori dipendenti da compagnie e
gruppi portuali. A tali categorie, il decreto unisce anche
quella dei dipendenti delle organizzazioni portuali, per le
quali in precedenza non era previsto il beneficio. Si tratta
nel complesso di 1800 unità. Rileva poi che mentre la
relazione al disegno di legge limita il beneficio per tale
nuova categoria a 300 unità, non è previsto tale limite
quantitativo nel testo della norma.
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Ciò potrebbe determinare conseguenze sulla quantificazione
degli oneri finanziari, poiché il previsto stanziamento di
lire 42 miliardi viene quantificato nella relazione tecnica in
base alle contribuzioni rapportate alle retribuzioni di 1800
lavoratori portuali (senza considerare il personale delle
organizzazioni portuali e la relativa retribuzione). Sul punto
il Governo dovrebbe chiarire il tenore della disposizione per
evitare che gli stanziamenti risultino poi inadeguati. La
ratio della norma è comunque chiara, essendo diretta a
favorire il processo di ristrutturazione del settore avviato
dalla legge n. 84 del 1994. La stessa è del resto la finalità
della disposizione di cui alla lettera c) del medesimo
comma 2, che destina 100 miliardi ad interventi diretti a
sostenere la riconversione ovvero a consentire la liquidazione
dei gruppi delle compa nie portuali, in attuazione di quanto
previsto dalla legge di riordino del settore portuale. Il
Senato ha modificato le percentuali di riparto dei fondi, da
attribuire ora per il 70 per cento, e non più per il 60 per
cento, in base al numero dei lavoratori interessati e per il
restante 30 per cento in base al disavanzo registrato nel
triennio 1992-1994. Occorre inoltre chiarire a chi spetta
valutare le cause che hanno determinato i disavanzi, nonché le
caratteristiche del piano di risanamento di cui si prospetta
l'adozione. Rileva infine che non appare corretto l'utilizzo
del termine: "erogazione" dovendosi piuttosto parlare di
contributi.
Appare tuttavia nel complesso migliorabile la disposizione
che prevede la valutazione di una serie di elementi ai fini
dell'attribuzione del beneficio. In particolare non sono
predeterminate né competenze né criteri di priorità. Né, del
resto, sono chiare le modalità di adozione del piano di
risanamento cui fa riferimento il decreto. Va inoltre rilevato
che la cifra riportata alla fine della lettera c), pari
al 60 per cento, non corrisponde a quanto previsto nella
medesima lettera. Si tratta quindi di un evidente errore che
risulta necessario correggere.
Oltre agli interventi predetti, destinati ai lavoratori
nonché alle compagnie e ai gruppi portuali, sono previsti
altri interventi (ai commi 3 e 4 dell'articolo 1) destinati al
settore armatoriale.
La ratio delle norme citate è quella di ridurre, per
le imprese del settore, gli oneri di armamento e nel contempo
di favorire la formazione del personale con contributi per
l'imbarco del medesimo. A tale finalità peraltro sono
destinati solo circa 26 miliardi su un totale di 100 miliardi.
I rimanenti 74 miliardi sono destinati a contribuzioni alle
imprese, determinate in misura corrispondente alle ritenute a
titolo di acconto operate nei confronti del personale
appartenente alla gente di mare.
Con riferimento al previsto sostegno alla formazione, si
deve rilevare che l'intervento di cui alla lettera b)
per favorire l'imbarco di allievi ufficiali, quantificato in 6
miliardi, viene stimato dalla relazione tecnica sufficiente
per 500 unità, ponendo però a base del calcolo il costo
mensile di lire 1 milione. Il testo del decreto, invece, al
riguardo prevede un costo doppio, pari a due milioni. Se ne
dovrebbe dedurre che l'effetto complessivo è dimezzato
rispetto a quello ipotizzato nella relazione tecnica. Anche su
tale punto il Governo dovrebbe chiarire la propria
posizione.
L'articolo 2 del decreto prevede ulteriori interventi per
l'armatoria e per la cantieristica. La finalità che persegue
la norma è quella di completare gli interventi consentiti
dalle direttive VI e VII della CEE. Di tale ultima direttiva
in particolare, è stata disposta la proroga a tutto il
corrente anno. Di qui la previsione di ulteriori limiti di
impegno per rifinanziare gli interventi già previsti in ultimo
dalle leggi n. 234/1989, n. 431/1991 e dal decreto legge 564
del 1993. Cosi, per l'ammodernamento di imprese che effettuano
lavori di costruzione, trasformazione e grande riparazione,
sono previsti limiti di impegno di lire 60 miliardi
rispettivamente nel 1995 e nel 1997.
Per ridurre poi gli oneri finanziari per imprese che
effettuano lavori di costruzione e trasformazione navale sono
previsti altri limiti di impegno di 50 e 15 miliardi,
rispettivamente nel 1995 e 1996. Si
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prevedono inoltre limiti di impegno per finanziare interventi
a favore delle imprese cantieristiche ed armatoriali, in
conformità alla VII direttiva CEE. In particolare, per la
cantieristica, per le nuove costruzioni e per le iniziative di
trasformazione navale, sono previsti ulteriori limiti di
impegno per lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e
1996.
A favore invece dell'armatoria, per ridurre gli oneri
finanziari per lavori di costruzione e trasformazione navale,
sono previsti limiti di impegno per 20 e 15 miliardi,
rispettivamente per il 1995 e per il 1996. Sono infine
previsti limiti di impegno per 5 miliardi per il 1996,
destinati a finanziare programmi di ricerca navale e studi di
tecnica navale. Gli articoli 14 e 15 del D.L. n. 564 del 1993,
richiamati dalla lettera e) del comma 1 dell'articolo 2
in esame si riferiscono a due istituti di ricerca navale,
l'INSEAN ed il CETENA.
Tuttavia, l'articolo 14 prevede già il rifinanziamento dei
programmi di ricerca navale per il triennio 1991-1993.
Occorrerebbe verificare se tale riferimento è ancora
appropriato e comunque coordinare tali norme con l'articolo
2- bis.
Completano l'articolo 2 le norme dei commi 2, 3 e 4, con i
quali si dispone in merito al completamento delle procedure di
erogazione dei contributi già concessi nel settore del credito
navale, con autorizzazione ad assumere limiti di impegno
ulteriori per 10 miliardi nel 1995. Si autorizza, inoltre, il
Ministro dei trasporti e della navigazione ad impegnare - per
le finalità sinora esposte - limiti di impegno anche per il
1996 ed il 1997, fin dal corrente anno. Il decreto fornisce
infine il criterio per la attualizzazione del contributo per
lavori di costruzione e trasformazione navale, riferendolo
alla fase della liquidazione finale. La quantificazione
complessiva degli oneri previsti dal citato articolo 2 è
contenuta nel comma 5. Si tratta nel complesso di oneri per
150 miliardi nel 1995, che passano a 195 miliardi nel 1996 e
salgono a 255 miliardi nel 1997. La relativa copertura
finanziaria è posta a carico degli stanziamenti accantonati
nella tabella B della legge finanziaria, che vengono in tal
modo resi disponibili.
Ulteriori interventi per la cantieristica sono previsti
dall'articolo 2- bis introdotto dal Senato. In proposito,
nel riterare che il comma 1, non avendo alcun valore
dispositivo, andrebbe soppresso, sottolinea che viene
autorizzato il Ministero dei trasporti e della navigazione a
concedere contributi alla FINCANTIERI a titolo di concorso
statale ai costi sociali - esclusi quelli per riparazioni
navali, già autorizzati dalla CEE - sostenuti dalla società
per realizzare processi di ristrutturazione in attuazione
della VII direttiva. Sono a tal fine autorizzati limiti di
impegno decennali pari a lire 5 e 28,5 miliardi a decorrere,
rispettivamente, dal 1996 e dal 1997.
Viene autorizzata poi la concessione di contributi agli
istituti INSEAN e CETENA per programmi di ricerca navale
relativi al periodo 1994-1996, sono autorizzati a tale tine
limiti di impegno decennali per 9 miliardi dal 1997. Agli
stessi enti fa riferimento la lettera e) del comma 1
dell'articolo 2. Sarebbe forse opportuno accorpare in un'unica
sede tali disposizioni.
Vengono inoltre previste ulteriori contribuzioni alla
FINCANIERI in relazione al processo di ristrutturazione del
cantiere navalmeccanico di Palermo. Il contributo previsto è
pari al 25 per cento degli investimenti diretti
all'ammodernamento delle infrastrutture e dalla
razionalizzazione delle attività di officina. Si tratta di
attivita che, in linea con la normativa comunitaria, non
comportano aumenti di capacità produttiva. La concessione del
contributo è comunque subordinata all'approvazione del piano
di ristrutturazione che la società deve presentare entro tre
mesi dalla data di conversione del decreto-legge, nonché alla
verifica della realizzazione del piano e all'ammontare delle
relative spese.
Al fine predetto sono autorizzati limiti di impegno
decennali per lire 2,7 miliardi a decorrere dal 1997.
Sempre in conformità alla normativa europea - che ha
prorogato al 31 dicembre 1995 l'efficacia della VII direttiva
- si dispone che le disposizioni del DL n. 563 del 1994,
attuativo della direttiva medesima,
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siano applicabili anche ai contratti di costruzione e
trasformazione navale stipulati nel corso del 1995.
Sono a tal fine autorizzati limiti di impegno decennale in
ragione di lire 7 miliardi è 60 miliardi rispettivamente a
decorrere dal 1996 e dal 1997.
Si tratta in conclusione di interventi - comunque non
cumulabili con altri aiuti ed erogabili con il ricorso al
sistema dell'anticipazione bancaria - che comportano un onere
stimato in 12 miliardi per il 1996 ed in 112 miliardi per il
1997. Alla relativa copertura finanziaria si provvede
utilizzando i fondi accantonati nella Tabella B allegata alla
legge finanziaria.
Con l'articolo 3 si consente poi di utilizzare il capitolo
7501 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti
anche per opere cofinanziate dallo Stato e non solo - come in
precedenza - per opere totalmente a carico dello Stato.
L'articolo 4, infine, evita il vuoto legislativo di un giorno
che si determinerebbe in assenza della espressa previsione di
retroattività dell'efficacia delle norme contenute nel
decreto. In conclusione, ribadita la necessità di procedere
rapidamente nell'esame del provvedimento, si dichiara
disponibile a valutare i suggerimenti e le proposte che
emergeranno nel prosieguo del dibattito.
Sante PERTICARO, presidente, ricorda che il
decreto-legge n. 179/95 decade la prossima settimana.
Peraltro, il testo all'esame della Commissione, alla luce di
quanto ha affermato il relatore, richiede alcune correzioni. A
questo punto, si tratta allora di decidere come procedere. Per
un verso, infatti, si potrebbe proseguire in tempi rapidissimi
approvando il provvedimento già nelle seduta di domani mattina
per verificare la possibilità di portarlo in Aula giovedì e
consentire al Senato di approvarlo definitivamente entro la
prossima settimana. Ciò determinerebbe tuttavia la conseguenza
di "strozzare" la discussione su un provvedimento di indubbio
rilievo. Per altro verso, si potrebbe decidere di approfondire
le varie questioni, nella consepevolezza che da ciò
deriverebbe la decandenza del provvedimento e la necessità di
una sua reiterazione.
Francesco MARENCO (gruppo alleanza nazionale), nel
rilevare che l'errore cui ha fatto riferimento il relatore per
quanto riguarda la lettera c) del comma 2 dell'articolo
1, costituisce poco più di un refuso, ricorda che l'onorevole
Sparacino ha svolto un'ottima relazione e ha sottoposto al
Governo alcune domande che richiedono una risposta. Rileva
inoltre di ritenere opportuno licenziare al più presto il
provvedimento la cui urgenza è indiscutibile. Si tratta
infatti di interventi diretti a favorire la trasformazione
delle compagnie portuali e per incentivare le industrie
cantieristiche e dell'armatoria, utilizzando stanziamenti già
previsti in finanziaria. Quanto all'articolo 2- bis
introdotto al Senato, le relative disposizioni erano previste
nell'accordo definito in sede OCSE. Oltretutto, si tratta di
far fronte ad oneri già sostenuti da Fincantieri. In
conclusione, occorre fare tutto il possibile per licenziare
già domani il provvedimento in modo da consentirne la
definitiva approvazione in tempo utile.
Anna Maria BIRICOTTI (gruppo progressisti-federativo)
rileva che il provvedimento in esame è molto importante e va
approvato in tempi rapidi, essendo stato già reiterato e
riguardando parti fondamentali dell'economia marittima. E'
infatti indiscutibile la necessità di porre l'industria
cantierietica nazionale in condizioni di essere competitiva,
così come quella di favorire la trasformazione delle compagnie
portuali. A giudizio del suo gruppo occorre quindi procedere
rapidamente senza trascurare, comunque, il fatto che alcune
delle disposizioni recate dal provvedimento sono strettamente
correlate con quelle previste del decreto-legge n. 237/95,
recante interventi a favore del settore portuale e
marittimo.
Il sottosegretario Carlo CHIMENTI sottolinea che
avrebbe voluto verificare personalmente la possibilità di una
approvazione definitiva del provvedimento da
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parte del Senato, nel caso in cui esso fosse parzialmente
modificato dalla Commissione. Si dichiara comunque convinto
che se si intende procedere al fine di una conversione del
decreto-legge, occorra evitare di apportare allo stesso
modificazioni significative, al di là degli errori
sottolineati dal relatore. In caso contrario, potrebbe forse
risultare preferibile farlo decadere per riesaminare alcune
delle questioni sollevate dopo la sua reiterazione.
Sante PERTICARO, presidente, propone che il
termine per la presentazione degli emendamenti sia fissato per
domani alle ore 8,45. Sulla base delle proposte che saranno
avanzate si potrà quindi valutare come proseguire nell'esame
del provvedimento.
La Commissione prende atto.
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