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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


114495
SMC0191-0027
Bollettino Giunte e Commissioni n. 191 dell'11 luglio 1995 - edizione definitiva - (SMC12-191)
(suddiviso in 46 Unità Documento)
Unità Documento n.27 (che inizia a pag.45 dello stampato)
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                  IX COMMISSIONE PERMANENTE
            (Trasporti, poste e telecomunicazioni)
 
 
IN SEDE REFERENTE
C2808. LAVCOMM
C2808.
Disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 1995, n. 179, recante misure straordrnarie ed urgenti in favore del settore portuale, delle imprese navalmeccaniche ed armatoriali (approvato dal Senato - A.S. 1732) (2808). (Parere della I, della IV, della V, della VI, della VIII e della XI Commissione, nonché delle X Commissione ex articolo 73, comma 1- bis, del regolamento).
(Esame e rinvio).
Salvatore SPARACINO. Sante PERTICARO, presidente. Francesco MARENCO. Anna Maria BIRICOTTI. Il sottosegretario Carlo CHIMENTI.
Martedì 11 luglio 1995. - Presidenza del Presidente Sante PERTICARO. - Interviene il sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione Carlo Chimenti.
ZZSMC ZZRES ZZSMC110795 ZZSMC950711 ZZSMC000795 ZZSMC000095 ZZSMC191 ZZ12 ZZD ZZC9 ZZRE ZZHH ZZII
     La Commissione inizia l'esame del disegno di legge
  all'ordine del giorno.
 
     Salvatore SPARACINO (gruppo forza Italia),
  relatore,  nel rilevare che il provvedimento in esame
  reitera precedenti analoghi decreti-legge non convertiti,
  sottolinea che lo stesso è già stato approvato con alcune
  modificazioni dal Senato.  Il provvedimento provvede anzitutto
  alla copertura finanziaria di oneri emersi nel corso della
  definizione delle procedure di pensionamento anticipato dei
  lavoratori marittimi e portuali.  Queste procedure hanno
  evidenziato l'insufficienza degli stanziamenti originariamente
  previsti.  Ci si riferisce, in particolare, ai prepensionamenti
  gestiti dal fondo gestioni istituti contrattuali lavoratori
  portuali, per i quali non vi sono stanziamenti sufficienti ad
  evadere le richieste di rimborso degli enti previdenziali,
  nonche ai pensionamenti anticipati dei lavoratori portuali e
  dipendenti dagli enti.  Si tratta, complessivamente, di un
  intervento di 130 miliardi previsto dalla lettera  a)  del
  comma 2 dell'articolo 1.  L'articolo prevede poi la proroga per
  il 1995 del beneficio dell'integrazione salariale
  straordinaria per i lavoratori dipendenti da compagnie e
  gruppi portuali.  A tali categorie, il decreto unisce anche
  quella dei dipendenti delle organizzazioni portuali, per le
  quali in precedenza non era previsto il beneficio.  Si tratta
  nel complesso di 1800 unità.  Rileva poi che mentre la
  relazione al disegno di legge limita il beneficio per tale
  nuova categoria a 300 unità, non è previsto tale limite
  quantitativo nel testo della norma.
 
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  Ciò potrebbe determinare conseguenze sulla quantificazione
  degli oneri finanziari, poiché il previsto stanziamento di
  lire 42 miliardi viene quantificato nella relazione tecnica in
  base alle contribuzioni rapportate alle retribuzioni di 1800
  lavoratori portuali (senza considerare il personale delle
  organizzazioni portuali e la relativa retribuzione).  Sul punto
  il Governo dovrebbe chiarire il tenore della disposizione per
  evitare che gli stanziamenti risultino poi inadeguati.  La
  ratio  della norma è comunque chiara, essendo diretta a
  favorire il processo di ristrutturazione del settore avviato
  dalla legge n. 84 del 1994.  La stessa è del resto la finalità
  della disposizione di cui alla lettera  c)  del medesimo
  comma 2, che destina 100 miliardi ad interventi diretti a
  sostenere la riconversione ovvero a consentire la liquidazione
  dei gruppi delle compa nie portuali, in attuazione di quanto
  previsto dalla legge di riordino del settore portuale.    Il
  Senato ha modificato le percentuali di riparto dei fondi, da
  attribuire ora per il 70 per cento, e non più per il 60 per
  cento, in base al numero dei lavoratori interessati e per il
  restante 30 per cento in base al disavanzo registrato nel
  triennio 1992-1994.  Occorre inoltre chiarire a chi spetta
  valutare le cause che hanno determinato i disavanzi, nonché le
  caratteristiche del piano di risanamento di cui si prospetta
  l'adozione.  Rileva infine che non appare corretto l'utilizzo
  del termine: "erogazione" dovendosi piuttosto parlare di
  contributi.
     Appare tuttavia nel complesso migliorabile la disposizione
  che prevede la valutazione di una serie di elementi ai fini
  dell'attribuzione del beneficio.  In particolare non sono
  predeterminate né competenze né criteri di priorità. Né, del
  resto, sono chiare le modalità di adozione del piano di
  risanamento cui fa riferimento il decreto.  Va inoltre rilevato
  che la cifra riportata alla fine della lettera  c),  pari
  al 60 per cento, non corrisponde a quanto previsto nella
  medesima lettera.  Si tratta quindi di un evidente errore che
  risulta necessario correggere.
     Oltre agli interventi predetti, destinati ai lavoratori
  nonché alle compagnie e ai gruppi portuali, sono previsti
  altri interventi (ai commi 3 e 4 dell'articolo 1) destinati al
  settore armatoriale.
     La  ratio  delle norme citate è quella di ridurre, per
  le imprese del settore, gli oneri di armamento e nel contempo
  di favorire la formazione del personale con contributi per
  l'imbarco del medesimo.  A tale finalità peraltro sono
  destinati solo circa 26 miliardi su un totale di 100 miliardi.
  I rimanenti 74 miliardi sono destinati a contribuzioni alle
  imprese, determinate in misura corrispondente alle ritenute a
  titolo di acconto operate nei confronti del personale
  appartenente alla gente di mare.
     Con riferimento al previsto sostegno alla formazione, si
  deve rilevare che l'intervento di cui alla lettera  b)
  per favorire l'imbarco di allievi ufficiali, quantificato in 6
  miliardi, viene stimato dalla relazione tecnica sufficiente
  per 500 unità, ponendo però a base del calcolo il costo
  mensile di lire 1 milione.  Il testo del decreto, invece, al
  riguardo prevede un costo doppio, pari a due milioni.  Se ne
  dovrebbe dedurre che l'effetto complessivo è dimezzato
  rispetto a quello ipotizzato nella relazione tecnica.  Anche su
  tale punto il Governo dovrebbe chiarire la propria
  posizione.
     L'articolo 2 del decreto prevede ulteriori interventi per
  l'armatoria e per la cantieristica.  La finalità che persegue
  la norma è quella di completare gli interventi consentiti
  dalle direttive VI e VII della CEE.  Di tale ultima direttiva
  in particolare, è stata disposta la proroga a tutto il
  corrente anno.  Di qui la previsione di ulteriori limiti di
  impegno per rifinanziare gli interventi già previsti in ultimo
  dalle leggi n. 234/1989, n. 431/1991 e dal decreto legge 564
  del 1993.  Cosi, per l'ammodernamento di imprese che effettuano
  lavori di costruzione, trasformazione e grande riparazione,
  sono previsti limiti di impegno di lire 60 miliardi
  rispettivamente nel 1995 e nel 1997.
     Per ridurre poi gli oneri finanziari per imprese che
  effettuano lavori di costruzione e trasformazione navale sono
  previsti altri limiti di impegno di 50 e 15 miliardi,
  rispettivamente nel 1995 e 1996.  Si
 
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  prevedono inoltre limiti di impegno per finanziare interventi
  a favore delle imprese cantieristiche ed armatoriali, in
  conformità alla VII direttiva CEE.  In particolare, per la
  cantieristica, per le nuove costruzioni e per le iniziative di
  trasformazione navale, sono previsti ulteriori limiti di
  impegno per lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e
  1996.
     A favore invece dell'armatoria, per ridurre gli oneri
  finanziari per lavori di costruzione e trasformazione navale,
  sono previsti limiti di impegno per 20 e 15 miliardi,
  rispettivamente per il 1995 e per il 1996.  Sono infine
  previsti limiti di impegno per 5 miliardi per il 1996,
  destinati a finanziare programmi di ricerca navale e studi di
  tecnica navale.  Gli articoli 14 e 15 del D.L. n. 564 del 1993,
  richiamati dalla lettera  e)  del comma 1 dell'articolo 2
  in esame si riferiscono a due istituti di ricerca navale,
  l'INSEAN ed il CETENA.
     Tuttavia, l'articolo 14 prevede già il rifinanziamento dei
  programmi di ricerca navale per il triennio 1991-1993.
  Occorrerebbe verificare se tale riferimento è ancora
  appropriato e comunque coordinare tali norme con l'articolo
  2- bis.
     Completano l'articolo 2 le norme dei commi 2, 3 e 4, con i
  quali si dispone in merito al completamento delle procedure di
  erogazione dei contributi già concessi nel settore del credito
  navale, con autorizzazione ad assumere limiti di impegno
  ulteriori per 10 miliardi nel 1995.  Si autorizza, inoltre, il
  Ministro dei trasporti e della navigazione ad impegnare - per
  le finalità sinora esposte - limiti di impegno anche per il
  1996 ed il 1997, fin dal corrente anno.  Il decreto fornisce
  infine il criterio per la attualizzazione del contributo per
  lavori di costruzione e trasformazione navale, riferendolo
  alla fase della liquidazione finale.  La quantificazione
  complessiva degli oneri previsti dal citato articolo 2 è
  contenuta nel comma 5.  Si tratta nel complesso di oneri per
  150 miliardi nel 1995, che passano a 195 miliardi nel 1996 e
  salgono a 255 miliardi nel 1997.  La relativa copertura
  finanziaria è posta a carico degli stanziamenti accantonati
  nella tabella B della legge finanziaria, che vengono in tal
  modo resi disponibili.
     Ulteriori interventi per la cantieristica sono previsti
  dall'articolo 2- bis  introdotto dal Senato.  In proposito,
  nel riterare che il comma 1, non avendo alcun valore
  dispositivo, andrebbe soppresso, sottolinea che viene
  autorizzato il Ministero dei trasporti e della navigazione a
  concedere contributi alla FINCANTIERI a titolo di concorso
  statale ai costi sociali - esclusi quelli per riparazioni
  navali, già autorizzati dalla CEE - sostenuti dalla società
  per realizzare processi di ristrutturazione in attuazione
  della VII direttiva.  Sono a tal fine autorizzati limiti di
  impegno decennali pari a lire 5 e 28,5 miliardi a decorrere,
  rispettivamente, dal 1996 e dal 1997.
     Viene autorizzata poi la concessione di contributi agli
  istituti INSEAN e CETENA per programmi di ricerca navale
  relativi al periodo 1994-1996, sono autorizzati a tale tine
  limiti di impegno decennali per 9 miliardi dal 1997.  Agli
  stessi enti fa riferimento la lettera  e)  del comma 1
  dell'articolo 2.  Sarebbe forse opportuno accorpare in un'unica
  sede tali disposizioni.
     Vengono inoltre previste ulteriori contribuzioni alla
  FINCANIERI in relazione al processo di ristrutturazione del
  cantiere navalmeccanico di Palermo.  Il contributo previsto è
  pari al 25 per cento degli investimenti diretti
  all'ammodernamento delle infrastrutture e dalla
  razionalizzazione delle attività di officina.  Si tratta di
  attivita che, in linea con la normativa comunitaria, non
  comportano aumenti di capacità produttiva.  La concessione del
  contributo è comunque subordinata all'approvazione del piano
  di ristrutturazione che la società deve presentare entro tre
  mesi dalla data di conversione del decreto-legge, nonché alla
  verifica della realizzazione del piano e all'ammontare delle
  relative spese.
     Al fine predetto sono autorizzati limiti di impegno
  decennali per lire 2,7 miliardi a decorrere dal 1997.
     Sempre in conformità alla normativa europea - che ha
  prorogato al 31 dicembre 1995 l'efficacia della VII direttiva
  - si dispone che le disposizioni del DL n. 563 del 1994,
  attuativo della direttiva medesima,
 
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  siano applicabili anche ai contratti di costruzione e
  trasformazione navale stipulati nel corso del 1995.
     Sono a tal fine autorizzati limiti di impegno decennale in
  ragione di lire 7 miliardi è 60 miliardi rispettivamente a
  decorrere dal 1996 e dal 1997.
     Si tratta in conclusione di interventi - comunque non
  cumulabili con altri aiuti ed erogabili con il ricorso al
  sistema dell'anticipazione bancaria - che comportano un onere
  stimato in 12 miliardi per il 1996 ed in 112 miliardi per il
  1997.  Alla relativa copertura finanziaria si provvede
  utilizzando i fondi accantonati nella Tabella B allegata alla
  legge finanziaria.
     Con l'articolo 3 si consente poi di utilizzare il capitolo
  7501 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti
  anche per opere cofinanziate dallo Stato e non solo - come in
  precedenza - per opere totalmente a carico dello Stato.
  L'articolo 4, infine, evita il vuoto legislativo di un giorno
  che si determinerebbe in assenza della espressa previsione di
  retroattività dell'efficacia delle norme contenute nel
  decreto.    In conclusione, ribadita la necessità di procedere
  rapidamente nell'esame del provvedimento, si dichiara
  disponibile a valutare i suggerimenti e le proposte che
  emergeranno nel prosieguo del dibattito.
 
     Sante PERTICARO,  presidente,  ricorda che il
  decreto-legge n. 179/95 decade la prossima settimana.
  Peraltro, il testo all'esame della Commissione, alla luce di
  quanto ha affermato il relatore, richiede alcune correzioni.  A
  questo punto, si tratta allora di decidere come procedere.  Per
  un verso, infatti, si potrebbe proseguire in tempi rapidissimi
  approvando il provvedimento già nelle seduta di domani mattina
  per verificare la possibilità di portarlo in Aula giovedì e
  consentire al Senato di approvarlo definitivamente entro la
  prossima settimana.  Ciò determinerebbe tuttavia la conseguenza
  di "strozzare" la discussione su un provvedimento di indubbio
  rilievo.  Per altro verso, si potrebbe decidere di approfondire
  le varie questioni, nella consepevolezza che da ciò
  deriverebbe la decandenza del provvedimento e la necessità di
  una sua reiterazione.
 
     Francesco MARENCO (gruppo alleanza nazionale), nel
  rilevare che l'errore cui ha fatto riferimento il relatore per
  quanto riguarda la lettera  c)  del comma 2 dell'articolo
  1, costituisce poco più di un refuso, ricorda che l'onorevole
  Sparacino ha svolto un'ottima relazione e ha sottoposto al
  Governo alcune domande che richiedono una risposta.  Rileva
  inoltre di ritenere opportuno licenziare al più presto il
  provvedimento la cui urgenza è indiscutibile.  Si tratta
  infatti di interventi diretti a favorire la trasformazione
  delle compagnie portuali e per incentivare le industrie
  cantieristiche e dell'armatoria, utilizzando stanziamenti già
  previsti in finanziaria.  Quanto all'articolo 2- bis
  introdotto al Senato, le relative disposizioni erano previste
  nell'accordo definito in sede OCSE.  Oltretutto, si tratta di
  far fronte ad oneri già sostenuti da Fincantieri.  In
  conclusione, occorre fare tutto il possibile per licenziare
  già domani il provvedimento in modo da consentirne la
  definitiva approvazione in tempo utile.
 
     Anna Maria BIRICOTTI (gruppo progressisti-federativo)
  rileva che il provvedimento in esame è molto importante e va
  approvato in tempi rapidi, essendo stato già reiterato e
  riguardando parti fondamentali dell'economia marittima.  E'
  infatti indiscutibile la necessità di porre l'industria
  cantierietica nazionale in condizioni di essere competitiva,
  così come quella di favorire la trasformazione delle compagnie
  portuali.  A giudizio del suo gruppo occorre quindi procedere
  rapidamente senza trascurare, comunque, il fatto che alcune
  delle disposizioni recate dal provvedimento sono strettamente
  correlate con quelle previste del decreto-legge n. 237/95,
  recante interventi a favore del settore portuale e
  marittimo.
 
     Il sottosegretario Carlo CHIMENTI sottolinea che
  avrebbe voluto verificare personalmente la possibilità di una
  approvazione definitiva del provvedimento da
 
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  parte del Senato, nel caso in cui esso fosse parzialmente
  modificato dalla Commissione.  Si dichiara comunque convinto
  che se si intende procedere al fine di una conversione del
  decreto-legge, occorra evitare di apportare allo stesso
  modificazioni significative, al di là degli errori
  sottolineati dal relatore.  In caso contrario, potrebbe forse
  risultare preferibile farlo decadere per riesaminare alcune
  delle questioni sollevate dopo la sua reiterazione.
 
     Sante PERTICARO,  presidente,  propone che il
  termine per la presentazione degli emendamenti sia fissato per
  domani alle ore 8,45.  Sulla base delle proposte che saranno
  avanzate si potrà quindi valutare come proseguire nell'esame
  del provvedimento.
     La Commissione prende atto.
 
DATA=950711 FASCID=SMC12-191 TIPOSTA=SMC LEGISL=12 NCOMM=09 SEDE=RE NSTA=0191 TOTPAG=0079 TOTDOC=0046 NDOC=0027 TIPDOC=B DOCTIT=0000 COMM=C9 D PAGINIZ=0045 RIGINIZ=001 PAGFIN=0049 RIGFIN=015 UPAG=NO PAGEIN=45 PAGEFIN=49 SORTRES=9507113 SORTDDL= FASCIDC=12SMC 00191 SORTNAV=59507110 00191 b00000 ZZSMC191 NDOC0027 TIPDOCB DOCTIT0027 NDOC0027



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