| La Commissione inizia l'esame del disegno di legge
all'ordine del giorno.
Paolo OBERTI (gruppo forza Italia), relatore,
rileva che il decreto-legge 205 prevede interventi
specifici per più settori distinti.
Un primo intervento previsto negli articoli 1 e 3,
concerne il settore dell'autotrasporto di merci per conto di
terzi. Un secondo tipo di intervento, contenuto nell'articolo
2 riguarda in genere la circolazione stradale, con riferimento
sia all'attività di certificazione e di consulenza che alla
procedura per il rilascio della patente di guida. Un terzo
tipo di intervento, previsto dall'articolo 4, è diretto a
disciplinare il settore pensionistico degli
autoferrotranvieri, al fine di consentire il pensionamento
anticipato di parte del personale.
In ordine al primo dei temi considerati, quello
dell'autotrasporto di merci per conto di terzi, il decreto
riconosce anzitutto un credito d'imposta alle imprese del
settore per 210 miliardi (nonché la possibilità di concedere
contributi per 8 miliardi ad imprese di paesi aderenti
all'Unione europea).
Il credito d'imposta è relativo al secondo semestre del
1994: si completa in tal modo l'intervento già attuato,
relativamente al primo semestre del 1994, dal DL n. 21,
convertito nel mese di marzo ultimo scorso. Si tratta di un
atto con il quale il Governo dà esecuzione ad un impegno
formalmente assunto con i rappresentanti delle imprese del
settore già il 4 agosto 1994. Ricorda, tuttavia, che
successivamente all'accordo dell'agosto 1994, il Governo ha
siglato un ulteriore accordo, in data 30 novembre 1994, con il
quale, fra l'altro, l'esecutivo si impegnava a provvedere alla
proroga ed al rifinanziamento della legge n. 68/1992 di
ristrutturazione del settore, nonché all'esclusione delle
associazioni degli autotrasportatori dal campo di applicazione
della legge n. 264 del 1991 relativa all'attività di
consulenza in materia di circolazione stradale. Si prevedeva
altresì, nel caso di stanziamenti insufficienti, di limitare
il credito d'imposta fino ad un massimo di 100 veicoli per
impresa.
Da quanto precede, appare evidente che le disposizioni di
cui agli articoli 1 e 3 del decreto-legge in esame
costituiscono attuazione di impegni pregressi, prima
ricordati.
L'applicazione di tali accordi è stata del resto oggetto
di un ulteriore accordo in data 17 marzo 1995, in particolare
per quanto riguarda l'esclusione delle associazioni degli
autotrasportatori dalla disciplina di cui alla legge n. 264
del 1991, nonché per quel che concerne la proroga di alcune
disposizioni della legge n. 68 del 1992.
Il primo impegno trova attuazione nel comma 1
dell'articolo 2 che, a seguito delle modifiche apportate dal
Senato, appare più restrittivo rispetto al testo originario
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del decreto, consentendo l'accesso agli sportelli della
Motorizzazione civile esclusivamente per richieste di
autorizzazioni all'esercizio dell'autotrasporto.
Sarebbe opportuno, al riguardo, se non ripristinare il
testo originario, almeno prevedere la possibilità di espletare
in tale sede anche le pratiche che siano strumentali e
necessarie ai fini del rilascio delle autorizzazioni
all'autotrasporto.
Per quel che concerne l'altro impegno assunto dal Governo,
invece, esso trova attuazione nell'articolo 3 che, nel
prorogare al 31 dicembre 1997 la legge n. 68 del 1992, ne
dispone il rifinanziamento per complessivi 74 miliardi. Lo
stanziamento è destinato, rispettivamente, per lire 20
miliardi a finanziare la concessione di contributi per
investimenti, di cui all'articolo 6 della legge; per lire 28
miliardi, a finanziare i corsi di formazione professionale di
cui all'articolo 8 della legge e, per i restanti 26 miliardi,
ad attuare gli incentivi alla cessazione dell'attività di cui
all'articolo 9 della legge n. 68. Tale ripartizione viene
esplicitata nella relazione tecnica ed è essa stessa attuativa
di accordi pregressi, tuttavia di tale destinazione non vi è
riscontro nell'articolo 3 del decreto.
Si tratta, còmunque, di interventi nel complesso utili ed
ormai indispensabili ma, come appare evidente, ben lungi dal
consentire una seppur parziale soluzione ai problemi di un
settore ormai prossimo al collasso. Su tale tema auspica sin
d'ora un'attenta riflessione anche da parte del Governo, in
vista della ormai imminente predisposizione alla manovra
economico finanziaria per il 1996.
Tornando al decreto-legge in esame, un secondo tipo di
intervento, concernente in genere la circolazione stradale, è
contenuto nell'articolo 2. Esso è diretto, anzitutto, a
differire il termine per l'entrata in vigore del nuovo
regolamento in materia di rilascio delle patenti, nonché ad
agevolare il rinnovo delle patenti agli ultrasettantenni. Al
riguardo, sembrerebbe opportuno valutare sia la congruità del
nuovo termine per evitare ulteriori rinvii in prossimità della
scadenza del nuovo termine, sia, per altro verso,
l'opportunità di agevolare in sostanza il rilascio di patenti
a soggetti ben oltre la soglia dei settanta anni.
Venendo all'ultimo aspetto disciplinato dal decreto,
quello del regime pensionistico degli autoferrotranvieri,
l'articolo 4 reca disposizioni dirette a consentire il
pensionamento anticipato del personale del settore, in
attuazione di specifici accordi intercorsi tra Governo e parti
sociali. Si prevede quindi la predisposizione di appositi
programmi di prepensionamento per il triennio 1995-1997 con
una spesa complessiva preventivata di 869 miliardi, di cui 300
miliardi nel solo 1995.
Il Senato, che già si era espresso negativamente su parte
del precedente decreto-legge - e che per tale parte non è
stato reiterato, costituendo tali disposizioni invece oggetto
di specifico e separato disegno di legge - ha modificato il
testo originario consentendo di computare nell'anzianità
contributiva richiesta anche quella maturata presso gli altri
enti previdenziali. Sempre al Senato, tuttavia, si è precisata
la norma relativa ai programmi di pensionamento, che sono ora
stabiliti in relazione alle disponibilità derivanti dallo
stanziamento. L'altro ramo del Parlamento ha altresì soppresso
la disposizione che consentiva di utilizzare nell'esercizio
successivo le somme stanziate in conto competenza in ciascun
anno e non impegnate nel corso dell'anno medesimo.
Esprimendo in conclusione disponibilità a recepire le
osservazioni che emergeranno nel corso della discussione,
raccomanda un rapido esame del provvedimento, che, seppur
migliorabile, rappresenta un segnale importante.
Francesco MARENCO (gruppo alleanza nazionale) concorda
con le considerazioni svolte del relatore. Quanto all'articolo
2, sottolinea di preferire la formulazione originaria del
decreto a quella approvata dal Senato; auspica pertanto che il
relatore condivida tale orientamento.
Sante PERTICARO, presidente, rinvia alla seduta
di domani il seguito dell'esame del provvedimento.
La seduta termina alle 15.
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