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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


114496
SMC0191-0028
Bollettino Giunte e Commissioni n. 191 dell'11 luglio 1995 - edizione definitiva - (SMC12-191)
(suddiviso in 46 Unità Documento)
Unità Documento n.28 (che inizia a pag.49 dello stampato)
              ...IX COMMISSIONE PERMANENTE
            (Trasporti, poste e telecomunicazioni)
 
 
...IN SEDE REFERENTE
C2809. LAVCOMM
C2809.
Disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 maggio 1995, n. 205, recante interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, nonché per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto (approvato dal Senato della Repubblica A.S. 1779) (2809). (Parere della I, della V, della VI, delle X, della XI Commissione e nonché della Commissione speciale per le politiche comunitarie).
(Esame e rinvio).
Paolo OBERTI. Francesco MARENCO. Sante PERTICARO, presidente.
Martedì 11 luglio 1995. - Presidenza del Presidente Sante PERTICARO. - Interviene il sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione Carlo Chimenti.
ZZSMC ZZRES ZZSMC110795 ZZSMC950711 ZZSMC000795 ZZSMC000095 ZZSMC191 ZZ12 ZZD ZZC9 ZZRE ZZHH ZZII ZZFF
     La Commissione inizia l'esame del disegno di legge
  all'ordine del giorno.
 
     Paolo OBERTI (gruppo forza Italia),  relatore,
  rileva che il decreto-legge 205 prevede interventi
  specifici per più settori distinti.
     Un primo intervento previsto negli articoli 1 e 3,
  concerne il settore dell'autotrasporto di merci per conto di
  terzi.  Un secondo tipo di intervento, contenuto nell'articolo
  2 riguarda in genere la circolazione stradale, con riferimento
  sia all'attività di certificazione e di consulenza che alla
  procedura per il rilascio della patente di guida.  Un terzo
  tipo di intervento, previsto dall'articolo 4, è diretto a
  disciplinare il settore pensionistico degli
  autoferrotranvieri, al fine di consentire il pensionamento
  anticipato di parte del personale.
     In ordine al primo dei temi considerati, quello
  dell'autotrasporto di merci per conto di terzi, il decreto
  riconosce anzitutto un credito d'imposta alle imprese del
  settore per 210 miliardi (nonché la possibilità di concedere
  contributi per 8 miliardi ad imprese di paesi aderenti
  all'Unione europea).
     Il credito d'imposta è relativo al secondo semestre del
  1994: si completa in tal modo l'intervento già attuato,
  relativamente al primo semestre del 1994, dal DL n. 21,
  convertito nel mese di marzo ultimo scorso.  Si tratta di un
  atto con il quale il Governo dà esecuzione ad un impegno
  formalmente assunto con i rappresentanti delle imprese del
  settore già il 4 agosto 1994.  Ricorda, tuttavia, che
  successivamente all'accordo dell'agosto 1994, il Governo ha
  siglato un ulteriore accordo, in data 30 novembre 1994, con il
  quale, fra l'altro, l'esecutivo si impegnava a provvedere alla
  proroga ed al rifinanziamento della legge n. 68/1992 di
  ristrutturazione del settore, nonché all'esclusione delle
  associazioni degli autotrasportatori dal campo di applicazione
  della legge n. 264 del 1991 relativa all'attività di
  consulenza in materia di circolazione stradale.  Si prevedeva
  altresì, nel caso di stanziamenti insufficienti, di limitare
  il credito d'imposta fino ad un massimo di 100 veicoli per
  impresa.
     Da quanto precede, appare evidente che le disposizioni di
  cui agli articoli 1 e 3 del decreto-legge in esame
  costituiscono attuazione di impegni pregressi, prima
  ricordati.
     L'applicazione di tali accordi è stata del resto oggetto
  di un ulteriore accordo in data 17 marzo 1995, in particolare
  per quanto riguarda l'esclusione delle associazioni degli
  autotrasportatori dalla disciplina di cui alla legge n. 264
  del 1991, nonché per quel che concerne la proroga di alcune
  disposizioni della legge n. 68 del 1992.
     Il primo impegno trova attuazione nel comma 1
  dell'articolo 2 che, a seguito delle modifiche apportate dal
  Senato, appare più restrittivo rispetto al testo originario
 
                              Pag. 50
 
  del decreto, consentendo l'accesso agli sportelli della
  Motorizzazione civile esclusivamente per richieste di
  autorizzazioni all'esercizio dell'autotrasporto.
     Sarebbe opportuno, al riguardo, se non ripristinare il
  testo originario, almeno prevedere la possibilità di espletare
  in tale sede anche le pratiche che siano strumentali e
  necessarie ai fini del rilascio delle autorizzazioni
  all'autotrasporto.
     Per quel che concerne l'altro impegno assunto dal Governo,
  invece, esso trova attuazione nell'articolo 3 che, nel
  prorogare al 31 dicembre 1997 la legge n. 68 del 1992, ne
  dispone il rifinanziamento per complessivi 74 miliardi.  Lo
  stanziamento è destinato, rispettivamente, per lire 20
  miliardi a finanziare la concessione di contributi per
  investimenti, di cui all'articolo 6 della legge; per lire 28
  miliardi, a finanziare i corsi di formazione professionale di
  cui all'articolo 8 della legge e, per i restanti 26 miliardi,
  ad attuare gli incentivi alla cessazione dell'attività di cui
  all'articolo 9 della legge n. 68.  Tale ripartizione viene
  esplicitata nella relazione tecnica ed è essa stessa attuativa
  di accordi pregressi, tuttavia di tale destinazione non vi è
  riscontro nell'articolo 3 del decreto.
     Si tratta, còmunque, di interventi nel complesso utili ed
  ormai indispensabili ma, come appare evidente, ben lungi dal
  consentire una seppur parziale soluzione ai problemi di un
  settore ormai prossimo al collasso.  Su tale tema auspica sin
  d'ora un'attenta riflessione anche da parte del Governo, in
  vista della ormai imminente predisposizione alla manovra
  economico finanziaria per il 1996.
     Tornando al decreto-legge in esame, un secondo tipo di
  intervento, concernente in genere la circolazione stradale, è
  contenuto nell'articolo 2.  Esso è diretto, anzitutto, a
  differire il termine per l'entrata in vigore del nuovo
  regolamento in materia di rilascio delle patenti, nonché ad
  agevolare il rinnovo delle patenti agli ultrasettantenni.  Al
  riguardo, sembrerebbe opportuno valutare sia la congruità del
  nuovo termine per evitare ulteriori rinvii in prossimità della
  scadenza del nuovo termine, sia, per altro verso,
  l'opportunità di agevolare in sostanza il rilascio di patenti
  a soggetti ben oltre la soglia dei settanta anni.
     Venendo all'ultimo aspetto disciplinato dal decreto,
  quello del regime pensionistico degli autoferrotranvieri,
  l'articolo 4 reca disposizioni dirette a consentire il
  pensionamento anticipato del personale del settore, in
  attuazione di specifici accordi intercorsi tra Governo e parti
  sociali.  Si prevede quindi la predisposizione di appositi
  programmi di prepensionamento per il triennio 1995-1997 con
  una spesa complessiva preventivata di 869 miliardi, di cui 300
  miliardi nel solo 1995.
     Il Senato, che già si era espresso negativamente su parte
  del precedente decreto-legge - e che per tale parte non è
  stato reiterato, costituendo tali disposizioni invece oggetto
  di specifico e separato disegno di legge - ha modificato il
  testo originario consentendo di computare nell'anzianità
  contributiva richiesta anche quella maturata presso gli altri
  enti previdenziali.  Sempre al Senato, tuttavia, si è precisata
  la norma relativa ai programmi di pensionamento, che sono ora
  stabiliti in relazione alle disponibilità derivanti dallo
  stanziamento.  L'altro ramo del Parlamento ha altresì soppresso
  la disposizione che consentiva di utilizzare nell'esercizio
  successivo le somme stanziate in conto competenza in ciascun
  anno e non impegnate nel corso dell'anno medesimo.
     Esprimendo in conclusione disponibilità a recepire le
  osservazioni che emergeranno nel corso della discussione,
  raccomanda un rapido esame del provvedimento, che, seppur
  migliorabile, rappresenta un segnale importante.
 
     Francesco MARENCO (gruppo alleanza nazionale) concorda
  con le considerazioni svolte del relatore.  Quanto all'articolo
  2, sottolinea di preferire la formulazione originaria del
  decreto a quella approvata dal Senato; auspica pertanto che il
  relatore condivida tale orientamento.
 
     Sante PERTICARO,  presidente,  rinvia alla seduta
  di domani il seguito dell'esame del provvedimento.
 
     La seduta termina alle 15.
 
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