| 1. I beni culturali e ambientali sono patrimonio della
Nazione.
2. La Repubblica, in attuazione dei princìpi fissati
dall'articolo 9 della Costituzione, assicura la tutela, la
conservazione e l'arricchimento del patrimonio culturale e
dell'ambiente storico e naturale di cui tale patrimonio è
elemento costitutivo e qualificante, promuovendone la
conoscenza, la fruizione, e la valorizzazione.
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