| Giulio ARRIGHINI (gruppo lega nord), relatore, fa
presente che il decreto-legge 19 maggio 1995, n. 179,
rappresenta la reiterazione del precedente decreto-legge n.
80. Il decreto-legge è stato già esaminato dall'Assemblea del
Senato, che lo ha approvato con modificazioni il 28 giugno
1995. Il provvedimento è costituito sostanzialmente da tre
parti. La prima concerne interventi a favore del settore
portuale, che si concretizzano nel finanziamento da parte
dello Stato degli oneri relativi al prepensionamento dei
dipendenti delle compagnie portuali. Ciò in seguito al fatto
che la legge n. 58 del 1990 ha soppresso e posto in
liquidazione il Fondo di gestione degli istituti contrattuali
dei lavoratori portuali, Fondo al quale si attingeva per
provvedere agli oneri suddetti. Inoltre per favorire la
trasformazione delle compagnie portuali in società per azioni,
secondo la legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante norme per il
riordino della legislazione in materia portuale, si presenta
la necessità di nuovi prepensionamenti per consentire a quelle
compagnie dotate di strutture idonee, di rimanere sul
mercato.
La seconda parte del provvedimento riguarda interventi a
favore dell'armamento. La terza, infine, reca il
rifinanziamento delle leggi a sostegno dell'industria
cantieristica ed armatoriale. Settore quest'ultimo che negli
anni ottanta ha risentito di una crisi che ha riguardato non
solo il nostro Paese, ma tutta l'Europa tanto che il Consiglio
delle Comunità Europee, ha ritenuto necessario adottare una
serie di direttive ad hoc per "garantire il mantenimento
di un sufficiente livello di attività nei cantieri navali
europei e pertanto la sopravvivenza di un'industria navale
europea efficiente e competitiva.".
Il decreto-legge in esame, rispetto al precedente
decreto-legge n. 80/95, presenta alcune modifiche.
All'articolo 1, in particolare, è stato soppresso il comma
5, il quale prevedeva che si applicasse a tutti i contratti di
arruolamento del persoanle imbarcato su navi mercantili, la
disposizione dell'articolo 2- undecies, comma 2, secondo
la quale per i contratti di arruolamento del personale
imbarcato su navi che esercitano la pesca marittima è prevista
l'esenzione dalle imposte di bollo e di registro, qualora per
disposizioni di legge siano soggetti a registrazione e redatti
in forma pubblica. A tale proposito, il sottosegretario Pace,
intervenuto al Senato nella seduta del 29 marzo 1995 in sede
di discussione del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 80, ha
osservato che il comma 5 sulla base di valutazioni del
Ministero delle finanze "determina su base annua minori
entrate per circa 3,2 miliardi di lire, prive di copertura
finanziaria.". Anche la V Sottocommissione bilancio, nella
seduta del 4 aprile 1995, ha espresso parere contrario al
comma suddetto ai sensi dell'articolo 81 della
Costituzione.
E' stato inoltre stralciato l'articolo 3, riguardante le
modifiche all'articolo 20 della legge 28 gennaio 1994, n. 84.
Ciò in quanto il contenuto dello stesso è stato recepito
nell'articolo 3, del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 119,
concernente interventi urgenti a favore del settore portuale e
marittimo, attualmente all'esame della IX Commissione della
Camera dei deputati.
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Nella seduta del 21 giugno la VIII Commissione del Senato
ha discusso ed approvato un emendamento con il quale si è
stabilita una diversa ripartizione percentuale degli
interventi (70 e 30 per cento, anziché 60 e 40 per cento come
prevedeva il testo governativo all'articolo 1, comma 2,
lettera c), giustificandolo come necessario in quanto la
trasformazione delle compagnie e gruppi portuali in imprese ha
comportato un costo non solo in termini di impegno e di
fatica, ma anche finanziario non indifferente. Pertanto la
ripartizione così come prevista dall'emendamento rappresenta
una sorta di riconoscimento a chi ha effettuato correttamente
tale trasformazione. Ancora con il suddetto emendamento si è
ritenuto indispensabile estendere gli interventi di carattere
finanziario di cui all'articolo 1, comma 2, oltre che alla
riconversione anche alla ristrutturazione, giacché se è vero
che per alcuni porti e per alcune compagnie si presenta la
necessità tanto di una riconversione quanto di una
ristrutturazione, è anche vero che per alcune di esse vi sia
solo la necessità della ristrutturazione.
Nella seduta dell'Assemblea del 22 giugno è stato,
inoltre, presentato ed approvato un emendamento aggiuntivo
all'articolo 2, con il quale si prevedono aiuti nel settore
della cantieristica. Ciò, è necessario poiché l'accordo OCSE
ha fissato al 1^ gennaio 1996 la scadenza per gli aiuti e gli
interventi nel settore della cantieristica. In considerazione
del fatto che la ristrutturazione delle compagnie e gruppi
portuali, ha avuto dei costi che hanno inciso non solo sul
settore della portualità, ma di riflesso anche su quello della
cantieristica si è ravvisato la necessità di dare un maggior
contributo (riconosciuto in particolare alla Fincantieri) a
questo settore per coprire gli oneri sostenuti per la
ristrutturazione (sono previsti limiti di impegno decennale in
ragione di 5 miliardi per l'anno 1996 e 28,5 miliardi per il
1997).
L'emendamento prevede, altresì, la possibilità di
concedere dei contributi a due istituti di ricerca per i
programmi di ricerca effettuati nel settore navale (sono
previsti limiti di impegno decennale in ragione di 9 miliardi
per il 1997).
Esso ha richiamato l'attenzione sulla questione dei porti
del Sud ed in particolare della Sicilia e prevede un
contributo che può essere concesso dal Ministero dei trasporti
pari al 25 per cento degli investimenti per il cantiere di
Palermo - tra le più importanti infrastrutture del Sud - per
l'ammodernamento dell'impiantistica e per la razionalizzazione
del processo produttivo (sono previsti limiti di impegno
decennale in ragione di 2,5 miliardi per il 1997).
Con il provvedimento si vuole rispondere alla necessità di
una ripresa del mercato cantieristico e dell'armamento, che
esplicherebbe i suoi effetti non soltanto sul piano della
competitività del nostro Paese a livello internazionale, ma
inciderebbe positivamente su tutto l'indotto strettamente
connesso al settore.
Un appunto va comunque fa fatto in relazione all'articolo
3. Il discorso ancora una volta verte sulla necessità di
un'omogeneità dei provvedimenti. Infatti tale articolo, fa
riferimento al finanziamento di opere aeroportuali, pertanto
sembrerebbe più naturale la sua collocazione nel decreto-legge
28 giugno 1995, n. 251, recante disposizioni urgenti in
materia di gestioni aeroportuali, di trasporti eccezionali e
di veicoli adibiti a servizi di emergenza (anche se tale
provvedimento appare tutt'altro che omogeneo) attualmente
all'esame della VIII Commissione del Senato.
Ricorda che il sottosegretario di Stato per i trasporti e
la navigazione Chimenti, intervenuto alla discussione del
decreto-legge n. 80 del 1995 in Assemblea del Senato il 10
maggio 1995, ha fatto presente che il 20 aprile 1995, è
pervenuta al Governo italiano una comunicazione ufficiale da
parte della Comunità europea in cui si chiede al Governo, con
riferimento ai 100 miliardi di lire previsti, dal
decreto-legge 80 del 1995, concernente aiuti alle compagnie
portuali, di fare chiarezza sulla questione. Infatti "la
ripartizione a pioggia del finanziamento, cioè in ragione del
numero dei lavoratori addetti a ciascuna compagnia, seppure
limitata ad una percentuale
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del finanziamento stesso", è stata criticata dalla
Comunità europea sotto il profilo della violazione delle
regole della concorrenza (articolo 92 del Trattato). In questo
modo ha proseguito il sottosegretario Chimenti "si è
pregiudicato altresì l'esito positivo della procedura già
aperta dalla Comunità relativamente al precedente aiuto dato
alle compagnie per un ammontare di 60 miliardi di lire". Nella
stessa comunicazione è stato peraltro ricordato che la
Commissione europea ha il potere, qualora vengano disattese le
sue indicazioni sia procedurali sia di merito, di chiedere
l'immediata sospensione degli aiuti e la restituzione da parte
dei beneficiari di quanto indebitamente percepito.
Nella seduta del 14 giugno 1995, comunque, il
sottosegretario ha fatto presente all'VII Commissione, che il
ministro Caravale ha compiuto tutti gli accertamenti necessari
in sede europea ed ha convenuto di mantenere l'articolo 2,
lettera c), così come risulta dal testo del decreto in
esame per consentire in questo modo una rapida conversione del
provvedimento, anche in ragione del fatto che le banche non
concederanno alle compagnie i necessari mutui per la
trasformazione in società fino a quando il decreto non sarà
convertito e quindi non sarà confermata la ripartizione dei
fondi alle compagnie stesse.
Tuttavia da un articolo del Il Sole-24 ore, risulta
che la Direzione concorrenza Ue avrebbe inoltrato una lettera
di messa in mora al Ministero dei trasporti, proprio in
riferimento alla norma che contiene l'erogazione dei 100
miliardi di aiuti pubblici. La questione va avanti dal 1993,
da quando, cioè, la Commissione europea ha aperto una
procedura di infrazione ritenendo che gli aiuti statali alle
imprese siano da ritenersi fattori distorsivi della
concorrenza.
Carlo CARLI (gruppo progressisti-federativo) fa
presente che il settore della contieristica è stato uno dei
più sostenuti in ambito nazionale e comunitario nel corso
degli anni. Il sostegno pubblico ha cercato dapprima di
garantire lo sviluppo di tale settore ed in seguito di rendere
competitive le nostre produzioni nei confronti in particolare
delle nuove industrie dell'estremo oriente (Giappone e
Corea).
La politica comunitaria si è orientata ad eliminare
progressivamente il sostegno pubblico ed a contenere la
capacità produttiva dei singoli Stati, eccedente la
ricettività dei mercati.
La VII direttiva tende a ridurre progressivamente il
livello percentuale ammesso di contribuzione pubblica e
comunque per i contratti stipulati entro l'anno 1994, ora
esteso al 1995.
Da ultimo in sede OCSE si è stabilito la completa
eliminazione di qualsiasi forma di sostegno alle produzioni
cantieristiche entro il 1996. C'è da ricordare che i paesi
dell'estremo oriente hanno seguito una politica commerciale
molto aggressiva, ricorrendo di frequente alla tecnica del
dumping. E' opportuno quindi che anche nel nostro paese
possano essere trovati strumenti per il credito all'armamento,
in modo da consentire alle nostre imprese di muoversi alle
medesime condizioni praticate in altri Stati (Germania e
Danimarca).
Alessandro RUBINO, presidente, sospende la seduta
fino alle ore 14,15, per dare modo al relatore di predisporre
una proposta di parere.
La seduta, sospesa alle 14,10, è ripresa alle
14,15.
Giulio ARRIGHINI (gruppo lega nord), relatore,
illustra quindi la seguente proposta di parere:
La X Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 2808 di conversione del
decreto legge n. 179/95,
considerato che l'Unione Europea ha mosso al Ministero
dei trasporti rilievi in merito all'erogazione di 100 miliardi
di lire di aiuti pubblici prospettando l'ipotesi di apertura
di un procedimento formale di infrazione con il potere,
qualora fossero disattese le sue indicazioni, di sospendere
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le erogazioni e pretendere la restituzione da parte dei
beneficiari,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere
norme che non siano distorsive del mercato e non pregiudichino
il buon fine del provvedimento.
Carlo CARLI (gruppo progressisti- federativo) dichiara
il suo voto favore- vole.
La Commissione approva la proposta di parere formulata dal
relatore.
La seduta termina alle 14,20.
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