| Il Presidente Willer BORDON informa che, ai sensi del
secondo comma dell'articolo 2 del Regolamento per l'accesso
radiotelevisivo, nella presente seduta riferiranno alla
Sottocommissione, assieme al Presidente, i senatori Antonella
Baioletti ed Antonio Falomi.
Fa quindi presente che con la deliberazione che la
Sottocommissione si accinge ad assumere, relativa al terzo
ciclo di trasmissioni dell'Accesso, si consegue il risultato
di azzerare l'arretrato che si presentava al momento della
costituzione della Sottocommissione stessa, nel senso che,
grazie anche alle decisioni assunte all'inizio della sua
attività, la Sottocommissione ha potuto assicurare uno spazio
televisivo o radiofonico per ciascun soggetto richiedente:
restano peraltro pendenti svariate altre domande, dal momento
che molti richiedenti ne avevano formulata più d'una.
La deliberazione contiene anche una parte relativa al
mancato accoglimento di alcune domande: al riguardo ritiene
opportuno, se la Sottocommissione vi consentirà, esplicitare
anche formalmente le ragioni per le quali alcune richieste non
appaiono accoglibili, e portare le relative motivazioni a
conoscenza dei destinatari, come previsto dalla vigente
normativa, che disciplina anche il ricorso avverso le
decisioni della Sottocommissione. Il quinto comma
dell'articolo 6 della legge n.103 del 1975, e l'articolo 9 del
regolamento della Commissione, infatti, prevedono in tali casi
il ricorso alla Commissione in sede plenaria, che può essere
proposto, da parte del richiedente interessato, entro il
termine di decadenza di dieci giorni dal ricevimento
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della comunicazione relativa, con atto rivolto al
Presidente della Commissione.
Dopo essersi quindi soffermato sui contenuti di ciascuna
delle richieste per le quali si propone il non accoglimento,
fa presente che tra queste ve ne sono alcune di rilevante
interesse sociale, culturale o informativo, che potrebbero
utilmente essere collocate nelle trasmissioni dell'Accesso
regionale.
Auspica infine che la Sottocommissione possa d'ora in
avanti condurre una riflessione approfondita sul significato
ed il ruolo delle trasmissioni dell'Accesso, profondamente
mutato rispetto ai criteri che venti anni fa hanno ispirato il
legislatore nell'emanazione della legge n.103/75. Basta
ricordare che i tempi delle trasmissioni dell'Accesso,
previsti dalla legge come non inferiori al cinque per cento
del totale delle trasmissioni televisive, assommano oggi ad
una percentuale ben inferiore; ovvero far riferimento alla
circostanza che, nonostante la legge preveda, tra i soggetti
abilitati ad accedere a tali trasmissioni, in primo luogo i
partiti politici ed i gruppi rappresentati in Parlamento, una
sorta di tacita convenzione, derogata solo in qualche
circostanza anche recente, preclude in pratica la fruizione
delle trasmissioni dell'Accesso nei confronti dei partiti e
dei movimenti politici.
Si augura quindi che una riconsiderazione complessiva del
ruolo delle trasmissioni dell'Accesso porti a risultati
proficui, sul merito dei quali possa convenire anche la
società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo,
e propone che una apposita trasmissione dell'Accesso, da
deliberarsi in una successiva seduta, sia specificamente
dedicata a questo tema.
Sottopone quindi alla Sottocommissione la deliberazione
nel testo che segue, avvertendo che dovranno essere esaminate
e votate singolarmente le parti che si riferiscono
all'accoglimento o alla reiezione di ciascuna singola
domanda:
"La Sottocommissione permanente per l'accesso
radiotelevisivo:
viste le proprie precedenti deliberazioni in data 8 e 9
febbraio 1995, con le quali sono stati stabiliti criteri
generali per la formulazione delle domande d'accesso e la
programmazione delle relative trasmissioni, ed è stata
deliberata la messa in onda di un ciclo sperimentale;
vista la propria deliberazione in data 31 maggio 1995,
con la quale è stata deliberata la messa in onda di un secondo
ciclo sperimentale;
udita la relazione della RAI sull'andamento del secondo
ciclo sperimentale di trasmissioni, andato in onda a far luogo
dal 21 giugno scorso, e ritenuta la opportunità di proseguire
la sperimentazione con le modalità e i criteri stabiliti nelle
decisioni sopra citate, deliberando un terzo ciclo di
programmi;
considerate le domande di accesso pendenti alla data di
oggi;
ritenuta l'opportunità di attribuire titolo
preferenziale alle domande formulate da richiedenti che, nel
corso della presente legislatura, non hanno ottenuto ad alcun
titolo accesso alle trasmissioni;
considerata inoltre l'opportunità di trasmettere un
ciclo sperimentale di trasmissioni dell'accesso
radiofoniche;
Delibera
1. Il terzo ciclo di trasmissioni dell'accesso televisivo
della presente legislatura avrà inizio martedì 19 settembre
1995 e proseguirà sino a venerdì 29 successivo, secondo il
calendario riportato al punto 2 della presente
deliberazione.
2. Le richieste che accedono al terzo ciclo di
trasmissioni, individuate in applicazione dei criteri di cui
al terzo comma dell'articolo 6, della legge 14 aprile 1975,
n.103 sono le seguenti:
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... (omissis) ...
3. Per la durata del terzo ciclo di trasmissioni, ogni
singola trasmissione è condotta in forma di intervista, con le
modalità previste dal punto 5) della deliberazione dell'8
febbraio 1995 della Sottocommissione. Le interviste dei due
soggetti accedenti nella medesima giornata sono condotte
separatamente. La Rai può, di concerto con ciascun accedente,
integrare le interviste con la trasmissione di materiale
documentario.
4. Per esigenze di programmazione della società
concessionaria, sopravvenute urgenti ed indifferibili, ovvero
per la indisponibilità nel giorno indicato del soggetto
accedente, la Rai può, sentito il Presidente della
Sottocommissione, modificare l'ordine delle trasmissioni
riportato al punto 2.
5. Il ciclo di trasmissioni dell'accesso radiofonico avrà
inizio lunedì 18 settembre 1995, e proseguirà sino al lunedì 2
ottobre successivo, secondo il calendario riportato al punto 6
della presente deliberazione. A tale ciclo si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui ai punti 3 e 4
della presente delibera.
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6. Le richieste che accedono al ciclo di trasmissioni
dell'accesso radiofonico, individuate in applicazione dei
criteri di cui al terzo comma dell'articolo 6 della legge 14
aprile 1975, n.103 sono le seguenti:
... (omissis) ...
7. Non sono accolte le domande di accesso di seguito
specificate, per le motivazioni indicate a fianco di ciascuna
di esse:
a) Movimento Giustizia e libertà (3656), per
sopravvenuta carenza d'interesse del richiedente, essendo la
richiesta relativa alla candidatura del Presidente del
movimento a Sindaco di Roma nelle elezioni amministrative del
novembre 1993;
b) Inter Club "Olevano sul Tusciano" (3659) perchè
il programma proposto risulta di rilevanza territoriale
limitata;
c) Associazione produttori Favorita del Roero
(3724 e 3759), perchè i due programmi proposti risultano di
rilevanza territoriale limitata:
d) Comitato pro-monumento ai caduti di Ugnano
(3734), perchè il programma proposto, di notevole interesse
storico, culturale e sociale, risulta di rilevanza limitata al
territorio della regione Toscana;
e) Associazione Progetto informazione - ASPI
(3747) perchè le indicazioni fornite dal richiedente non
consentono di apprezzare la rilevanza dell'interesse sociale,
culturale ed informativo della proposta avanzata;
f) Scuola di Scienze aziendali (3758), perchè il
programma proposto, che sottende un notevole interesse sociale
ed informativo, risulta di rilevanza limitata al territorio
della regione Toscana;
g) Inter Club Napoli "Dal Vesuvio con amore"
(3766), perchè il programma proposto risulta di rilevanza
territoriale limitata;
h) Costituente Unità d'Italia - CUI (3797), perchè
le indicazioni fornite dal richiedente non consentono di
apprezzare la rilevanza dell'interesse sociale, culturale ed
informativo della proposta avanzata.
8. Per tutto quanto non è espressamente e diversamente
disciplinato nella presente deliberazione, si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni recate dalle deliberazioni
dell'8 e 9 febbraio 1995".
Il senatore Antonio FALOMI, nel raccomandare a sua volta
alla Sottocommissione l'accoglimento della deliberazione
proposta, si dichiara d'accordo anche con le ulteriori
considerazioni formulate dal Presidente: il mondo della
radiotelevisione è profondamente mutato rispetto a come si
presentava all'epoca dell'emanazione della legge n.103 del
1975, la quale richiede
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pertanto una profonda modificazione. Si augura che la
riflessione auspicata dal Presidente risulti inoltre utile
anche ai fini della predisposizione di una nuova normativa
legislativa.
Consente inoltre con la possibilità che alcune delle
richieste non accolte dalla Sottocommissione trovino spazio
nei programmi dell'accesso regionale, ma fa presente in
proposito che non tutte le richieste ritenute di limitata
rilevanza territoriale appaiono in possesso delle altre
caratteristiche necessarie, particolarmente in rapporto al
rischio che attraverso tali trasmissioni si realizzino forme
dissimulate di pubblicità commerciale.
Il senatore Antonella BAIOLETTI, associandosi alle
considerazioni del collega Falomi, concorda sia con i
contenuti della deliberazione proposta, della quale raccomanda
l'approvazione, sia con le considerazioni svolte dal
Presidente. Fa comunque presente che non tutte le richieste
rilevanti esclusivamente sul piano locale sembrano idonee alle
trasmissioni dell'Accesso regionale.
La Sottocommissione approva quindi la delibera nel testo
proposto.
Il Presidente Willer BORDON ribadisce infine l'utilità e
la necessità di un ripensamento del ruolo complessivo delle
trasmissioni dell'Accesso, oggi eccessivamente svuotate di
contenuti.
La seduta termina alle 15.
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