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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


114506
SMC0191-0038
Bollettino Giunte e Commissioni n. 191 dell'11 luglio 1995 - edizione definitiva - (SMC12-191)
(suddiviso in 46 Unità Documento)
Unità Documento n.38 (che inizia a pag.65 dello stampato)
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                   COMMISSIONE PARLAMENTARE
           per l'indirizzo generale e la vigilanza
                 dei servizi radiotelevisivi
 
 
SOTTOCOMMISSIONE PERMANENTE PER L'ACCESSO
Martedì 11 luglio 1995. - Presidenza del Presidente Willer BORDON. - Interviene la dottoressa Barbara La Porta Scaramucci, responsabile per la RAI dei programmi dell'Accesso.
ZZSMC ZZRES ZZSMC110795 ZZSMC950711 ZZSMC000795 ZZSMC000095 ZZSMC191 ZZ12 ZZD ZZC21 ZZNO ZZXX ZZFF
     Il Presidente Willer BORDON informa che, ai sensi del
  secondo comma dell'articolo 2 del Regolamento per l'accesso
  radiotelevisivo, nella presente seduta riferiranno alla
  Sottocommissione, assieme al Presidente, i senatori Antonella
  Baioletti ed Antonio Falomi.
     Fa quindi presente che con la deliberazione che la
  Sottocommissione si accinge ad assumere, relativa al terzo
  ciclo di trasmissioni dell'Accesso, si consegue il risultato
  di azzerare l'arretrato che si presentava al momento della
  costituzione della Sottocommissione stessa, nel senso che,
  grazie anche alle decisioni assunte all'inizio della sua
  attività, la Sottocommissione ha potuto assicurare uno spazio
  televisivo o radiofonico per ciascun soggetto richiedente:
  restano peraltro pendenti svariate altre domande, dal momento
  che molti richiedenti ne avevano formulata più d'una.
     La deliberazione contiene anche una parte relativa al
  mancato accoglimento di alcune domande: al riguardo ritiene
  opportuno, se la Sottocommissione vi consentirà, esplicitare
  anche formalmente le ragioni per le quali alcune richieste non
  appaiono accoglibili, e portare le relative motivazioni a
  conoscenza dei destinatari, come previsto dalla vigente
  normativa, che disciplina anche il ricorso avverso le
  decisioni della Sottocommissione.  Il quinto comma
  dell'articolo 6 della legge n.103 del 1975, e l'articolo 9 del
  regolamento della Commissione, infatti, prevedono in tali casi
  il ricorso alla Commissione in sede plenaria, che può essere
  proposto, da parte del richiedente interessato, entro il
  termine di decadenza di dieci giorni dal ricevimento
 
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  della comunicazione relativa, con atto rivolto al
  Presidente della Commissione.
     Dopo essersi quindi soffermato sui contenuti di ciascuna
  delle richieste per le quali si propone il non accoglimento,
  fa presente che tra queste ve ne sono alcune di rilevante
  interesse sociale, culturale o informativo, che potrebbero
  utilmente essere collocate nelle trasmissioni dell'Accesso
  regionale.
     Auspica infine che la Sottocommissione possa d'ora in
  avanti condurre una riflessione approfondita sul significato
  ed il ruolo delle trasmissioni dell'Accesso, profondamente
  mutato rispetto ai criteri che venti anni fa hanno ispirato il
  legislatore nell'emanazione della legge n.103/75.  Basta
  ricordare che i tempi delle trasmissioni dell'Accesso,
  previsti dalla legge come non inferiori al cinque per cento
  del totale delle trasmissioni televisive, assommano oggi ad
  una percentuale ben inferiore; ovvero far riferimento alla
  circostanza che, nonostante la legge preveda, tra i soggetti
  abilitati ad accedere a tali trasmissioni, in primo luogo i
  partiti politici ed i gruppi rappresentati in Parlamento, una
  sorta di tacita convenzione, derogata solo in qualche
  circostanza anche recente, preclude in pratica la fruizione
  delle trasmissioni dell'Accesso nei confronti dei partiti e
  dei movimenti politici.
     Si augura quindi che una riconsiderazione complessiva del
  ruolo delle trasmissioni dell'Accesso porti a risultati
  proficui, sul merito dei quali possa convenire anche la
  società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo,
  e propone che una apposita trasmissione dell'Accesso, da
  deliberarsi in una successiva seduta, sia specificamente
  dedicata a questo tema.
     Sottopone quindi alla Sottocommissione la deliberazione
  nel testo che segue, avvertendo che dovranno essere esaminate
  e votate singolarmente le parti che si riferiscono
  all'accoglimento o alla reiezione di ciascuna singola
  domanda:
     "La Sottocommissione permanente per l'accesso
  radiotelevisivo:
       viste le proprie precedenti deliberazioni in data 8 e 9
  febbraio 1995, con le quali sono stati stabiliti criteri
  generali per la formulazione delle domande d'accesso e la
  programmazione delle relative trasmissioni, ed è stata
  deliberata la messa in onda di un ciclo sperimentale;
       vista la propria deliberazione in data 31 maggio 1995,
  con la quale è stata deliberata la messa in onda di un secondo
  ciclo sperimentale;
       udita la relazione della RAI sull'andamento del secondo
  ciclo sperimentale di trasmissioni, andato in onda a far luogo
  dal 21 giugno scorso, e ritenuta la opportunità di proseguire
  la sperimentazione con le modalità e i criteri stabiliti nelle
  decisioni sopra citate, deliberando un terzo ciclo di
  programmi;
       considerate le domande di accesso pendenti alla data di
  oggi;
       ritenuta l'opportunità di attribuire titolo
  preferenziale alle domande formulate da richiedenti che, nel
  corso della presente legislatura, non hanno ottenuto ad alcun
  titolo accesso alle trasmissioni;
       considerata inoltre l'opportunità di trasmettere un
  ciclo sperimentale di trasmissioni dell'accesso
  radiofoniche;
                           Delibera
     1.  Il terzo ciclo di trasmissioni dell'accesso televisivo
  della presente legislatura avrà inizio martedì 19 settembre
  1995 e proseguirà sino a venerdì 29 successivo, secondo il
  calendario riportato al punto 2 della presente
  deliberazione.
     2.  Le richieste che accedono al terzo ciclo di
  trasmissioni, individuate in applicazione dei criteri di cui
  al terzo comma dell'articolo 6, della legge 14 aprile 1975,
  n.103 sono le seguenti:
 
                              Pag. 67
 
                      ...  (omissis) ...
     3.  Per la durata del terzo ciclo di trasmissioni, ogni
  singola trasmissione è condotta in forma di intervista, con le
  modalità previste dal punto 5) della deliberazione dell'8
  febbraio 1995 della Sottocommissione.  Le interviste dei due
  soggetti accedenti nella medesima giornata sono condotte
  separatamente.  La Rai può, di concerto con ciascun accedente,
  integrare le interviste con la trasmissione di materiale
  documentario.
     4.  Per esigenze di programmazione della società
  concessionaria, sopravvenute urgenti ed indifferibili, ovvero
  per la indisponibilità nel giorno indicato del soggetto
  accedente, la Rai può, sentito il Presidente della
  Sottocommissione, modificare l'ordine delle trasmissioni
  riportato al punto 2.
     5.  Il ciclo di trasmissioni dell'accesso radiofonico avrà
  inizio lunedì 18 settembre 1995, e proseguirà sino al lunedì 2
  ottobre successivo, secondo il calendario riportato al punto 6
  della presente deliberazione.  A tale ciclo si applicano, in
  quanto compatibili, le disposizioni di cui ai punti 3 e 4
  della presente delibera.
 
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     6.  Le richieste che accedono al ciclo di trasmissioni
  dell'accesso radiofonico, individuate in applicazione dei
  criteri di cui al terzo comma dell'articolo 6 della legge 14
  aprile 1975, n.103 sono le seguenti:
                       ...  (omissis) ...
     7.  Non sono accolte le domande di accesso di seguito
  specificate, per le motivazioni indicate a fianco di ciascuna
  di esse:
         a)  Movimento Giustizia e libertà (3656), per
  sopravvenuta carenza d'interesse del richiedente, essendo la
  richiesta relativa alla candidatura del Presidente del
  movimento a Sindaco di Roma nelle elezioni amministrative del
  novembre 1993;
         b)  Inter Club "Olevano sul Tusciano" (3659) perchè
  il programma proposto risulta di rilevanza territoriale
  limitata;
         c)  Associazione produttori Favorita del Roero
  (3724 e 3759), perchè i due programmi proposti risultano di
  rilevanza territoriale limitata:
         d)  Comitato pro-monumento ai caduti di Ugnano
  (3734), perchè il programma proposto, di notevole interesse
  storico, culturale e sociale, risulta di rilevanza limitata al
  territorio della regione Toscana;
         e)  Associazione Progetto informazione - ASPI
  (3747) perchè le indicazioni fornite dal richiedente non
  consentono di apprezzare la rilevanza dell'interesse sociale,
  culturale ed informativo della proposta avanzata;
         f)  Scuola di Scienze aziendali (3758), perchè il
  programma proposto, che sottende un notevole interesse sociale
  ed informativo, risulta di rilevanza limitata al territorio
  della regione Toscana;
         g)  Inter Club Napoli "Dal Vesuvio con amore"
  (3766), perchè il programma proposto risulta di rilevanza
  territoriale limitata;
         h)  Costituente Unità d'Italia - CUI (3797), perchè
  le indicazioni fornite dal richiedente non consentono di
  apprezzare la rilevanza dell'interesse sociale, culturale ed
  informativo della proposta avanzata.
     8.  Per tutto quanto non è espressamente e diversamente
  disciplinato nella presente deliberazione, si applicano, in
  quanto compatibili, le disposizioni recate dalle deliberazioni
  dell'8 e 9 febbraio 1995".
     Il senatore Antonio FALOMI, nel raccomandare a sua volta
  alla Sottocommissione l'accoglimento della deliberazione
  proposta, si dichiara d'accordo anche con le ulteriori
  considerazioni formulate dal Presidente: il mondo della
  radiotelevisione è profondamente mutato  rispetto a come si
  presentava all'epoca dell'emanazione della legge n.103 del
  1975, la quale richiede
 
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  pertanto una profonda modificazione.  Si augura che la
  riflessione auspicata dal Presidente risulti inoltre utile
  anche ai fini della predisposizione di una nuova normativa
  legislativa.
     Consente inoltre con la possibilità che alcune delle
  richieste non accolte dalla Sottocommissione trovino spazio
  nei programmi dell'accesso regionale, ma fa presente in
  proposito che non tutte le richieste ritenute di limitata
  rilevanza territoriale appaiono in possesso delle altre
  caratteristiche necessarie, particolarmente in rapporto al
  rischio che attraverso tali trasmissioni si realizzino forme
  dissimulate di pubblicità commerciale.
     Il senatore Antonella BAIOLETTI, associandosi alle
  considerazioni del collega Falomi, concorda sia con i
  contenuti della deliberazione proposta, della quale raccomanda
  l'approvazione, sia con le considerazioni svolte dal
  Presidente.  Fa comunque presente che non tutte le richieste
  rilevanti esclusivamente sul piano locale sembrano idonee alle
  trasmissioni dell'Accesso regionale.
     La Sottocommissione approva quindi la delibera nel testo
  proposto.
     Il Presidente Willer BORDON ribadisce infine l'utilità e
  la necessità di un ripensamento del ruolo complessivo delle
  trasmissioni dell'Accesso, oggi eccessivamente svuotate di
  contenuti.
 
     La seduta termina alle 15.
 
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DATA=950711 FASCID=SMC12-191 TIPOSTA=SMC LEGISL=12 NCOMM=21 SEDE=XX NSTA=0191 TOTPAG=0079 TOTDOC=0046 NDOC=0038 TIPDOC=B DOCTIT=0000 COMM=C21D F PAGINIZ=0065 RIGINIZ=001 PAGFIN=0070 RIGFIN=001 UPAG=NO PAGEIN=65 PAGEFIN=70 SORTRES=9507113 SORTDDL= FASCIDC=12SMC 00191 SORTNAV=59507110 00191 b00000 ZZSMC191 NDOC0038 TIPDOCB DOCTIT0038 NDOC0038



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