| 1. Spettano allo Stato, alle regioni ed agli altri enti
pubblici territoriali, secondo quanto previsto dalla normativa
vigente e dalla presente legge, le competenze in ordine alla
funzione conoscitiva, alla tutela e alla valorizzazione dei
beni culturali, anche allo scopo di consentirne la fruizione
nelle forme strettamente compatibili con la loro
salvaguardia.
2. E' compito dello Stato provvedere all'acquisizione e
alla diffusione delle conoscenze relative ai beni culturali e
ambientali, favorendone particolarmente il godimento del
pubblico e l'accesso degli studiosi.
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