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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


1149
DDL0073-0007
Progetto di legge Camera n. 73 - testo presentato - (DDL12-73)
(suddiviso in 19 Unità Documento)
Unità Documento n.7 (che inizia a pag.4 dello stampato)
...C73. TESTIPDL
...C73.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 5.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC73 ZZ12 ZZPD ZZPR
    1.  Il Ministro per i beni culturali e ambientali adotta
  dichiarazioni di individuazione di beni culturali o
  ambientali, su proposta dei competenti uffici periferici del
  Ministero; può altresì adottare le predette dichiarazioni su
  proposte motivate dei consigli regionali e provinciali.
    2.  Gli atti con i quali sono individuati i beni culturali o
  ambientali hanno valore dichiarativo.
    3.  Restano ferme le competenze delegate alle regioni a
  statuto ordinario ai sensi del decreto del Presidente della
  Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, relativamente alle
  notificazioni contemplate dalla lettera  b)  del primo
  comma dell'articolo 9 del citato decreto n. 3 del 1972.
    4.  Restano altresì ferme le disposizioni di cui
  all'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24
  luglio 1977, n. 616.
    5.  La notificazione della proposta di dichiarazione al
  proprietario, possessore o detentore del bene, da effettuarsi
  a cura del titolare del potere di proposta, produce i medesimi
  effetti della dichiarazione della natura di bene culturale o
  ambientale fino
 
                               Pag. 5
 
  al momento dell'emanazione del relativo provvedimento.
    6.  Ai fini dell'accertamento dell'esistenza, presso
  privati, di beni di interesse culturale, la soprintendenza
  procede alla notifica di un vincolo presuntivo, da confermare
  con proposta di dichiarazione entro sessanta giorni.  Tale
  vincolo dà diritto all'accesso ispettivo.
    7.  Sulle proposte dei consigli regionali e provinciali è
  effettuata un'istruttoria che è svolta dagli organi
  ministeriali, d'intesa con gli organi regionali o
  provinciali.
    8.  Per tutti gli accertamenti, gli organi competenti hanno,
  in ogni caso, diritto ad accedere al bene culturale o
  ambientale e di documentarne lo stato.  Il provvedimento di
  dichiarazione della natura di bene culturale o ambientale deve
  essere adottato dal Ministro per i beni culturali e ambientali
  entro centoventi giorni dalla notificazione della proposta, a
  pena di decadenza degli effetti della proposta stessa.
    9.  Con i decreti legislativi di cui all'articolo 17 è
  disciplinato il procedimento istruttorio per la dichiarazione
  di bene culturale o ambientale.
 
DATA=940415 FASCID=DDL12-73 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0073 TOTPAG=0014 TOTDOC=0019 NDOC=0007 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0004 RIGINIZ=015 PAGFIN=0005 RIGFIN=021 UPAG=NO PAGEIN=4 PAGEFIN=5 SORTRES= SORTDDL=007300 00 FASCIDC=12DDL0073 SORTNAV=0007300 000 00000 ZZDDLC73 NDOC0007 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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