| 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
possono dichiarare di interesse culturale zone del proprio
territorio anche su segnalazione delle soprintendenze, di enti
locali, di enti ed associazioni culturali. Le zone d'interesse
culturale possono riguardare:
a) singoli edifici o complessi di edifici;
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b) centri storici o parti di essi;
c) centri edificati o loro parti;
d) zone rurali, aventi definibili caratteristiche
culturali.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
curano che le zone d'interesse culturale siano individuate e
delimitate negli strumenti urbanistici e disciplinate ai sensi
del comma 6. Le regioni hanno facoltà di inserire tali zone
negli strumenti urbanistici, anche se in corso di
formazione.
3. Nel caso in cui la segnalazione prevista dal comma 1 sia
effettuata dalle soprintendenze, queste, qualora constatino
l'inerzia della regione, investono della decisione il Ministro
per i beni culturali e ambientali, il quale, sentito il
Consiglio nazionale per i beni culturali ed ambientali, può,
in via sostitutiva, effettuare la dichiarazione di cui al
comma 1. Spetta, altresì, al Ministro per i beni culturali e
ambientali la dichiarazione di zona di interesse culturale nel
caso in cui tale zona rientri nel territorio di più
regioni.
4. La tutela di zone di interesse culturale può avere ad
oggetto, altresì, aree o località sulle quali insistono resti
di interesse archeologico, la cui esistenza risulti accertata
anche solo in base a rilievi aerofotografici, prospezioni od
altro metodo di accertamento scientifico, in modo, inoltre,
che l'area di rispetto non sia inferiore ai 200 metri
lineari.
5. La dichiarazione di zona d'interesse culturale è
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione ed
inserita in un apposito elenco tenuto presso il Ministero per
i beni culturali e ambientali.
6. I proprietari e i detentori di beni compresi in zone
dichiarate d'interesse culturale non possono modificare
l'aspetto esterno e la struttura dei beni stessi e hanno
l'obbligo di comunicare al comune e al Ministero per i beni
culturali e ambientali ogni trasferimento di proprietà e ogni
costituzione di diritti reali sui beni medesimi. Il comune
autorizza interventi di
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manutenzione, di restauro, e può, con atto motivato,
autorizzare modificazioni di struttura e di conformazione,
previo assenso motivato della soprintendenza competente.
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