Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


1151
DDL0073-0009
Progetto di legge Camera n. 73 - testo presentato - (DDL12-73)
(suddiviso in 19 Unità Documento)
Unità Documento n.9 (che inizia a pag.5 dello stampato)
...C73. TESTIPDL
...C73.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 7.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC73 ZZ12 ZZPD ZZPR
    1.  Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
  possono dichiarare di interesse culturale zone del proprio
  territorio anche su segnalazione delle soprintendenze, di enti
  locali, di enti ed associazioni culturali.  Le zone d'interesse
  culturale possono riguardare:
        a)  singoli edifici o complessi di edifici;
 
                               Pag. 6
 
        b)  centri storici o parti di essi;
        c)  centri edificati o loro parti;
        d)  zone rurali, aventi definibili caratteristiche
  culturali.
    2.  Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
  curano che le zone d'interesse culturale siano individuate e
  delimitate negli strumenti urbanistici e disciplinate ai sensi
  del comma 6.  Le regioni hanno facoltà di inserire tali zone
  negli strumenti urbanistici, anche se in corso di
  formazione.
    3.  Nel caso in cui la segnalazione prevista dal comma 1 sia
  effettuata dalle soprintendenze, queste, qualora constatino
  l'inerzia della regione, investono della decisione il Ministro
  per i beni culturali e ambientali, il quale, sentito il
  Consiglio nazionale per i beni culturali ed ambientali, può,
  in via sostitutiva, effettuare la dichiarazione di cui al
  comma 1.  Spetta, altresì, al Ministro per i beni culturali e
  ambientali la dichiarazione di zona di interesse culturale nel
  caso in cui tale zona rientri nel territorio di più
  regioni.
    4.  La tutela di zone di interesse culturale può avere ad
  oggetto, altresì, aree o località sulle quali insistono resti
  di interesse archeologico, la cui esistenza risulti accertata
  anche solo in base a rilievi aerofotografici, prospezioni od
  altro metodo di accertamento scientifico, in modo, inoltre,
  che l'area di rispetto non sia inferiore ai 200 metri
  lineari.
    5.  La dichiarazione di zona d'interesse culturale è
  pubblicata nel  Bollettino Ufficiale  della regione ed
  inserita in un apposito elenco tenuto presso il Ministero per
  i beni culturali e ambientali.
    6.  I proprietari e i detentori di beni compresi in zone
  dichiarate d'interesse culturale non possono modificare
  l'aspetto esterno e la struttura dei beni stessi e hanno
  l'obbligo di comunicare al comune e al Ministero per i beni
  culturali e ambientali ogni trasferimento di proprietà e ogni
  costituzione di diritti reali sui beni medesimi.  Il comune
  autorizza interventi di
 
                               Pag. 7
 
  manutenzione, di restauro, e può, con atto motivato,
  autorizzare modificazioni di struttura e di conformazione,
  previo assenso motivato della soprintendenza competente.
 
DATA=940415 FASCID=DDL12-73 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0073 TOTPAG=0014 TOTDOC=0019 NDOC=0009 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0005 RIGINIZ=028 PAGFIN=0007 RIGFIN=004 UPAG=NO PAGEIN=5 PAGEFIN=7 SORTRES= SORTDDL=007300 00 FASCIDC=12DDL0073 SORTNAV=0007300 000 00000 ZZDDLC73 NDOC0009 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



Ritorna al menu della banca dati