| 1. La dichiarazione di bene culturale o ambientale
assoggetta il proprietario, possessore o detentore, e chiunque
abbia sul bene una facoltà di godimento, a tutti gli obblighi
stabiliti dalla normativa vigente in materia e legittima
l'esercizio dei poteri autoritativi per la tutela del bene da
parte degli organi delle amministrazioni competenti.
2. Nessun intervento può essere effettuato su un bene
dichiarato culturale o ambientale, salva l'ipotesi in cui
risulti preventivamente accertato, a cura degli organi
dell'amministrazione competente ad autorizzarlo, che
l'intervento sia necessario per la conservazione, la tutela,
il recupero o la migliore fruizione del bene stesso nel
rispetto della sua identità e funzione.
3. I proprietari, possessori o detentori o comunque
titolari di facoltà di godimento di beni culturali o
ambientali hanno l'obbligo di:
a) non alterarne lo stato e la struttura e non
destinarli ad usi che ne pregiudichino l'identità, la
conservazione e il pubblico godimento;
b) preservarli, mediante le necessarie opere di
salvaguardia, di manutenzione e di restauro, dall'offesa di
agenti esterni e da ogni possibile causa di degrado ai sensi
di quanto previsto al comma 2;
c) non collocare senza autorizzazione e comunque
rimuovere immediatamente, su richiesta delle competenti
soprintendenze, insegne luminose, arredi o altre opere;
d) denunciare immediatamente danni o pericoli di
danno, adottando nel contempo le indispensabili misure di
salvaguardia;
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e) non rimuoverli, senza preventiva autorizzazione,
dal luogo di destinazione;
f) consentirne, secondo le modalità previste dalla
legge, la pubblica fruizione, garantendone comunque la visione
e l'esame per motivi di studio.
4. Al proprietario di un bene culturale o ambientale è
riconosciuta la facoltà di detrarre integralmente le spese
sostenute per la conservazione, il restauro o l'assicurazione
del bene, ai fini della dichiarazione annuale dei redditi.
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