| 1. Qualora l'amministrazione statale non intenda esercitare
il diritto di prelazione contemplato dall'articolo 31 della
legge 1^ giugno 1939, n. 1089, e dall'articolo 40 del decreto
del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409,
questo può essere esercitato, nei limiti delle disponibilità
dei singoli bilanci, con analoghe modalità, entro il termine
di cui al comma 3 del presente articolo, dalla regione
competente per territorio.
2. In materia di patrimonio librario il diritto di
prelazione spetta in prima istanza alle regioni. Qualora esse
non intendano esercitarlo debbono darne, comunque, tempestiva
comunicazione al Ministero per i beni culturali e
ambientali.
3. Il termine previsto dall'articolo 32, primo comma, della
legge 1^ giugno 1939, n. 1089, per l'esercizio del diritto di
prelazione su beni culturali o ambientali di proprietà privata
è elevato a novanta giorni.
4. Le comunicazioni di cui alle disposizioni richiamate nel
comma 1 vanno fatte oltre che al Ministero per i beni
culturali e ambientali anche alla regione competente per
territorio.
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