| 1. Gli atti di alienazione o di disposizione dei beni
culturali o ambientali, mobili e immobili vincolati, nonché
gli atti di
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costituzione, modificazione o estinzione di diritti reali
parziali sui medesimi beni debbono avere forma scritta a pena
di nullità.
2. Gli atti di cui al comma 1, corredati della
documentazione necessaria, sono trasmessi alla competente
soprintendenza del Ministero per i beni culturali e
ambientali.
3. Gli atti di cui al presente articolo vanno annotati in
un apposito registro da istituire presso il Ministero per i
beni culturali e ambientali, a norma dei decreti legislativi
di cui all'articolo 17.
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