| 1. Il Ministero per i beni culturali e ambientali provvede,
anche mediante accordi o convenzioni, agli indirizzi ed alla
programmazione relativa alla attività dei centri regionali di
catalogazione dei beni culturali e ambientali ai fini della
tutela, del recupero, della promozione e della attività di
valorizzazione e fruizione, allo scopo di predisporre
l'inventario regionale dei beni culturali e ambientali di cui
all'articolo 2.
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2. Le attività di cui al comma 1 si conformano alle
direttive scientifiche e alle metodologie degli istituti o
organi centrali del Ministero per i beni culturali e
ambientali competenti, che devono ricevere copia del materiale
prodotto contestualmente alla sua redazione.
3. I decreti legislativi di cui all'articolo 17
stabiliscono le misure atte a garantire la pubblica
disponibilità della documentazione prodotta.
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