| 1. Nel rispetto degli obiettivi e attraverso gli strumenti
definiti in apposito programma nazionale lo Stato e le regioni
concorronno secondo le proprie competenze al funzionamento e
allo sviluppo del servizio bibliotecario nazionale costituito
da tutte le biblioteche funzionanti sul territorio nazionale,
pubbliche o aperte al pubblico.
2. Il Ministro per i beni culturali e ambientali:
a) provvede, attraverso l'Istituto centrale per il
catalogo unico delle biblioteche italiane e per le
informazioni bibliografiche e le biblioteche nazionali, al
coordinamento in materia di catalogazione;
b) assicura la documentazione nazionale della
produzione bibliografica italiana e della più significativa
produzione straniera, la redazione di cataloghi generali e
speciali e l'informazione;
c) promuove e coordina il prestito interno e
internazionale e i rapporti con l'estero.
3. Nel quadro del sistema bibliotecario nazionale, il
Ministero per i beni culturali e ambientali assicura
l'omogeneità nel trattamento della documentazione.
4. Nello svolgimento dell'attività di conservazione, di
catalogazione, di informazione e di tutela del patrimonio
librario, le regioni si avvalgono degli istituti centrali
disciplinati dagli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente
della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, e successive
modificazioni, nonché delle biblioteche statali.
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