| 1. Le regioni, nell'ambito delle competenze loro spettanti
ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845, del decreto del
Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, e del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616, al fine di garantire la preparazione di operatori nei
mestieri e professioni tradizionali e nuovi dei beni
culturali, predispongono programmi di formazione professionale
con la partecipazione di rappresentanti degli enti
territoriali, delle organizzazioni sindacali, imprenditoriali
e cooperative e degli altri enti interessati, e istituiscono
appositi laboratori-scuola.
2. I programmi di cui al comma 1 sono oggetto di esame
preventivo degli istituti ed organi centrali del Ministero per
i beni culturali e ambientali, che possono proporre modifiche
e integrazioni, limitatamente ai contenuti tecnici e alle
metodologie didattiche.
3. Gli istituti e gli organi centrali del Ministero per i
beni culturali e ambientali sono tenuti a prestare assistenza
tecnica ai laboratori-scuola istituiti dalle regioni,
nell'ambito dei programmi di cui al comma 1.
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