| 1. L'esportazione e la spedizione definitiva di beni
culturali sono soggette ad autorizzazione da parte degli
uffici competenti del Ministero per i beni culturali e
ambientali.
2. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito
il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, può,
con proprio decreto, stabilire l'esclusione temporanea o
definitiva dall'esportazione e dalla spedizione di specifiche
categorie di beni, in relazione alle loro caratteristiche
oggettive o alla loro provenienza.
3. L'esportazione e la spedizione temporanea di beni
culturali, anche di proprietà di privati, può essere
consentita, ferma restando la facoltà di vietare
l'esportazione e la spedizione per ragioni di sicurezza e di
Pag. 12
conservazione, solo per mostre ed altre manifestazioni
culturali o per altro uso dichiarato e autorizzato e per un
periodo non superiore ad un anno, non prorogabile. La
violazione della presente disposizione configura l'ipotesi di
esportazione illecita di tali beni.
4. E' consentita l'importazione di beni culturali, nel
rispetto delle norme cui gli stessi sono sottoposti nei Paesi
di provenienza.
| |