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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


1161
DDL0073-0019
Progetto di legge Camera n. 73 - testo presentato - (DDL12-73)
(suddiviso in 19 Unità Documento)
Unità Documento n.19 (che inizia a pag.12 dello stampato)
...C73. TESTIPDL
...C73.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 17.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC73 ZZ12 ZZPD ZZPR
    1.  Il Governo è delegato ad adottare, entro otto mesi dalla
  data di entrata in vigore della presente legge, decreti
  legislativi che disciplinino il regime dei beni culturali e
  ambientali, attenendosi ai seguenti princìpi e criteri
  direttivi:
        a)  coordinare le norme preesistenti con quelle
  della presente legge in uno o più testi unici, procedendo alle
  modificazioni e alle integrazioni che si rendano
  necessarie;
        b)  dare evidenza ai princìpi comuni alle diverse
  categorie di beni culturali e ambientali e definire, per le
  singole categorie, discipline speciali organiche e coordinate
  eliminando nelle leggi vigenti disparità e incongruenze ed
  aggiornandole con i progressi scientifici e con le nuove
  esigenze e metodologie di conoscenza e valorizzazione;
        c)  rendere applicabile la normativa di tutela alle
  registrazioni su dischi, pellicole, nastri e a qualsiasi altro
  supporto non tradizionale;
        d)  semplificare i procedimenti amministrativi
  regolati dalle leggi vigenti;
        e)  prevedere forme di pubblicità degli atti tra
  cui, in particolare, l'istituzione presso il Ministero per i
  beni culturali e ambientali di registri per l'annotazione
  anche dei provvedimenti di cui alle norme della presente
  legge;
        f)  prevedere adeguate forme di controllo per le
  attività commerciali concernenti
 
                              Pag. 13
 
  i beni culturali e le opere di autori viventi,
  garantendo in ogni momento ai funzionari degli organi
  periferici della soprintendenza l'esame dei beni in vendita,
  l'accesso negli edifici e ogni altra attività necessaria;
        g)  predisporre uno specifico regime sanzionatorio
  per le inosservanze degli obblighi relativi alla tenuta dei
  registri previsti dalla normativa vigente e dalla lettera
  e)  del presente comma;
        h)  coordinare in un regime unitario le sanzioni
  penali previste per la violazione delle norme sulla tutela del
  patrimonio culturale, estendendole alle nuove categorie di
  beni culturali e ambientali previste dalla presente legge;
        i)  riordinare il sistema sanzionatorio
  amministrativo prevedendo:
        1) in caso di gravi o reiterate violazioni delle norme
  di tutela, indipendentemente dalle eventuali sanzioni penali,
  il potere del Ministro per i beni culturali e ambientali,
  anche su proposta della regione, di ordinare la confisca, in
  favore dello Stato, delle regioni e dei comuni;
        2) la sanzione pecuniaria del 20 per cento del valore
  commerciale del bene, per le violazioni delle disposizioni dei
  decreti legislativi emanati ai sensi del presente articolo,
  relative ad obblighi di comunicazione o all'osservanza delle
  prescrizioni impartite dall'Amministrazione, per la mancanza
  di segnalazione relativa al trasferimento di proprietà del
  bene notificato e per ogni altra violazione delle norme di
  tutela quando le violazioni medesime non rivestono il
  carattere di gravità o reiterazione di cui al numero 1);
        3) la nomina di un commissario per la esecuzione di
  atti specifici in caso di accertato inadempimento da parte di
  enti pubblici o di soggetti privati dei provvedimenti previsti
  dalla legislazione di tutela dei beni culturali e
  ambientali;
        l)  le modalità del coordinamento tra le iniziative
  delle Amministrazioni dello Stato e quelle delle regioni in
  materia di
 
                              Pag. 14
 
  contributi ad enti pubblici e a soggetti privati per finalità
  di conservazione e valorizzazione dei beni culturali e
  ambientali e di interesse culturale e ambientale.
    2.  Il Governo, nella elaborazione dei testi dei decreti
  legislativi, si avvale della collaborazione dei competenti
  comitati di settore del Consiglio nazionale per i beni
  culturali e ambientali e acquisisce il parere delle regioni e,
  successivamente, delle competenti Commissioni parlamentari.
 
DATA=940415 FASCID=DDL12-73 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0073 TOTPAG=0014 TOTDOC=0019 NDOC=0019 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0012 RIGINIZ=010 PAGFIN=0014 RIGFIN=009 UPAG=SI PAGEIN=12 PAGEFIN=14 SORTRES= SORTDDL=007300 00 FASCIDC=12DDL0073 SORTNAV=0007300 000 00000 ZZDDLC73 NDOC0019 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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