| 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro otto mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, decreti
legislativi che disciplinino il regime dei beni culturali e
ambientali, attenendosi ai seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) coordinare le norme preesistenti con quelle
della presente legge in uno o più testi unici, procedendo alle
modificazioni e alle integrazioni che si rendano
necessarie;
b) dare evidenza ai princìpi comuni alle diverse
categorie di beni culturali e ambientali e definire, per le
singole categorie, discipline speciali organiche e coordinate
eliminando nelle leggi vigenti disparità e incongruenze ed
aggiornandole con i progressi scientifici e con le nuove
esigenze e metodologie di conoscenza e valorizzazione;
c) rendere applicabile la normativa di tutela alle
registrazioni su dischi, pellicole, nastri e a qualsiasi altro
supporto non tradizionale;
d) semplificare i procedimenti amministrativi
regolati dalle leggi vigenti;
e) prevedere forme di pubblicità degli atti tra
cui, in particolare, l'istituzione presso il Ministero per i
beni culturali e ambientali di registri per l'annotazione
anche dei provvedimenti di cui alle norme della presente
legge;
f) prevedere adeguate forme di controllo per le
attività commerciali concernenti
Pag. 13
i beni culturali e le opere di autori viventi,
garantendo in ogni momento ai funzionari degli organi
periferici della soprintendenza l'esame dei beni in vendita,
l'accesso negli edifici e ogni altra attività necessaria;
g) predisporre uno specifico regime sanzionatorio
per le inosservanze degli obblighi relativi alla tenuta dei
registri previsti dalla normativa vigente e dalla lettera
e) del presente comma;
h) coordinare in un regime unitario le sanzioni
penali previste per la violazione delle norme sulla tutela del
patrimonio culturale, estendendole alle nuove categorie di
beni culturali e ambientali previste dalla presente legge;
i) riordinare il sistema sanzionatorio
amministrativo prevedendo:
1) in caso di gravi o reiterate violazioni delle norme
di tutela, indipendentemente dalle eventuali sanzioni penali,
il potere del Ministro per i beni culturali e ambientali,
anche su proposta della regione, di ordinare la confisca, in
favore dello Stato, delle regioni e dei comuni;
2) la sanzione pecuniaria del 20 per cento del valore
commerciale del bene, per le violazioni delle disposizioni dei
decreti legislativi emanati ai sensi del presente articolo,
relative ad obblighi di comunicazione o all'osservanza delle
prescrizioni impartite dall'Amministrazione, per la mancanza
di segnalazione relativa al trasferimento di proprietà del
bene notificato e per ogni altra violazione delle norme di
tutela quando le violazioni medesime non rivestono il
carattere di gravità o reiterazione di cui al numero 1);
3) la nomina di un commissario per la esecuzione di
atti specifici in caso di accertato inadempimento da parte di
enti pubblici o di soggetti privati dei provvedimenti previsti
dalla legislazione di tutela dei beni culturali e
ambientali;
l) le modalità del coordinamento tra le iniziative
delle Amministrazioni dello Stato e quelle delle regioni in
materia di
Pag. 14
contributi ad enti pubblici e a soggetti privati per finalità
di conservazione e valorizzazione dei beni culturali e
ambientali e di interesse culturale e ambientale.
2. Il Governo, nella elaborazione dei testi dei decreti
legislativi, si avvale della collaborazione dei competenti
comitati di settore del Consiglio nazionale per i beni
culturali e ambientali e acquisisce il parere delle regioni e,
successivamente, delle competenti Commissioni parlamentari.
| |