| 1. Nelle scuole materne dei comuni indicati nel decreto del
presidente della giunta regionale di cui al comma 2
dell'articolo 2, l'educazione linguistica prevede
l'apprendimento della lingua locale e l'uso della stessa per
lo svolgimento delle attività educative proprie della scuola
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materna; nelle scuole elementari dovranno essere garantiti
l'alfabetizzazione nella lingua minoritaria e nella lingua
italiana, nonché l'insegnamento delle forme espressive
dell'infanzia, la lettura e le esercitazioni relative agli
argomenti concernenti gli usi, i costumi e le tradizioni delle
comunità locali.
2. Nelle scuole medie dell'obbligo degli stessi comuni può
essere previsto l'insegnamento della lingua locale a richiesta
degli interessati.
3. I programmi e gli orari relativi alla educazione
linguistica saranno fissati con decreto del Ministro della
pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della
pubblica istruzione e tenuto conto dei criteri di gradualità
in relazione alla disponibilità di personale insegnante e di
materiale didattico.
4. Il decreto di cui al comma 3 è adottato previa
consultazione delle regioni e delle istituzioni, anche di
natura associativa, interessate alla valorizzazione della
lingua e della cultura da tutelare, nonché previa acquisizione
del parere degli organi collegiali della scuola, costituiti
negli ambiti territoriali delimitati ai sensi dell'articolo
2.
5. Il decreto di cui al comma 3 prevede altresì forme e
modalità sia per l'esonero degli alunni, i cui genitori non
intendano avvalersi delle misure di cui al comma 1, sia per la
richiesta di cui al comma 2 del presente articolo.
6. Con il decreto di cui al comma 3 sono definiti infine i
requisiti, fermo restando il possesso della cittadinanza
italiana, per la nomina degli insegnanti che possono, ove
necessario, essere incaricati in sede locale, anche in deroga
alle norme generali sul conferimento degli incarichi di
insegnamento, nei limiti dei posti disponibili.
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