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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


1166
DDL0074-0005
Progetto di legge Camera n. 74 - testo presentato - (DDL12-74)
(suddiviso in 20 Unità Documento)
Unità Documento n.5 (che inizia a pag.2 dello stampato)
...C74. TESTIPDL
...C74.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC74 ZZ12 ZZPD ZZPR
    1.  Nelle scuole materne dei comuni indicati nel decreto del
  presidente della giunta regionale di cui al comma 2
  dell'articolo 2, l'educazione linguistica prevede
  l'apprendimento della lingua locale e l'uso della stessa per
  lo svolgimento delle attività educative proprie della scuola
 
                               Pag. 3
 
  materna; nelle scuole elementari dovranno essere garantiti
  l'alfabetizzazione nella lingua minoritaria e nella lingua
  italiana, nonché l'insegnamento delle forme espressive
  dell'infanzia, la lettura e le esercitazioni relative agli
  argomenti concernenti gli usi, i costumi e le tradizioni delle
  comunità locali.
    2.  Nelle scuole medie dell'obbligo degli stessi comuni può
  essere previsto l'insegnamento della lingua locale a richiesta
  degli interessati.
    3.  I programmi e gli orari relativi alla educazione
  linguistica saranno fissati con decreto del Ministro della
  pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della
  pubblica istruzione e tenuto conto dei criteri di gradualità
  in relazione alla disponibilità di personale insegnante e di
  materiale didattico.
    4.  Il decreto di cui al comma 3 è adottato previa
  consultazione delle regioni e delle istituzioni, anche di
  natura associativa, interessate alla valorizzazione della
  lingua e della cultura da tutelare, nonché previa acquisizione
  del parere degli organi collegiali della scuola, costituiti
  negli ambiti territoriali delimitati ai sensi dell'articolo
  2.
    5.  Il decreto di cui al comma 3 prevede altresì forme e
  modalità sia per l'esonero degli alunni, i cui genitori non
  intendano avvalersi delle misure di cui al comma 1, sia per la
  richiesta di cui al comma 2 del presente articolo.
    6.  Con il decreto di cui al comma 3 sono definiti infine i
  requisiti, fermo restando il possesso della cittadinanza
  italiana, per la nomina degli insegnanti che possono, ove
  necessario, essere incaricati in sede locale, anche in deroga
  alle norme generali sul conferimento degli incarichi di
  insegnamento, nei limiti dei posti disponibili.
 
DATA=940415 FASCID=DDL12-74 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0074 TOTPAG=0008 TOTDOC=0020 NDOC=0005 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0002 RIGINIZ=026 PAGFIN=0003 RIGFIN=033 UPAG=NO PAGEIN=2 PAGEFIN=3 SORTRES= SORTDDL=007400 00 FASCIDC=12DDL0074 SORTNAV=0007400 000 00000 ZZDDLC74 NDOC0005 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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