| 1. Nelle scuole elementari e medie dei comuni indicati nel
decreto del presidente della giunta regionale di cui al comma
2 dell'articolo 2, la cultura e le tradizioni locali
costituiscono materia di insegnamento
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obbligatorio nell'ambito degli insegnamenti di storia,
geografia, educazione musicale, artistica e tecnica.
2. I programmi e gli orari sono definiti con le modalità
dell'articolo 3, commi 3 e 4.
3. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai corsi
dello stesso livello svolti per i lavoratori presso le scuole
statali nonché ai corsi di educazione permanente.
4. La regione può con propria legge estendere le
disposizioni del presente articolo al proprio ordinamento
nelle materie rimesse alla competenza regionale nel settore
dell'educazione e dell'istruzione.
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