| 1. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio
decreto, può adottare iniziative nel campo dello studio delle
lingue delle popolazioni di cui all'articolo 1 e delle
relative tradizioni culturali, nell'ambito della
sperimentazione scolastica come disciplinato dalla
legislazione vigente.
2. Lo schema del decreto ministeriale di cui al comma 1 è
inviato al Parlamento per l'espressione del parere da parte
delle Commissioni permanenti competenti per materia, che
possono pronunciarsi entro sessanta giorni
dall'assegnazione.
3. Alla formazione ed all'aggiornamento degli insegnanti ai
quali saranno affidatate le attività previste dalla presente
legge, si provvede secondo quanto indicato negli articoli 3 e
4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, entro i limiti delle
risorse disponibili.
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