| 1. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della
giunta regionale di cui al comma 2 dell'articolo 2 il
consiglio comunale può deliberare con disposizioni del proprio
statuto di provvedere, con spese gravanti sul bilancio del
comune stesso, in mancanza di altre risorse disponibili a
questo fine, alla pubblicazione nella lingua ammessa a tutela
di atti ufficiali dello Stato, delle regioni e degli enti
locali nonché di enti pubblici non territoriali, fermo
restando il valore legale esclusivo degli atti nel testo
redatto nella lingua italiana.
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