| 1. I cittadini appartenenti alle popolazioni di cui
all'articolo 1 ed appartenenti ai comuni individuati con il
procedimento di cui all'articolo 2, i cui cognomi o nomi
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siano stati prima dell'entrata in vigore della presente legge
modificati, hanno diritto di ottenere, sulla base di adeguata
documentazione, il ripristino degli stessi nella forma
originaria, con provvedimento della corte d'appello
competente. Il ripristino del cognome ha effetto anche per i
discendenti degli interessati.
2. Nei casi di cui al comma 1 si applicano le norme di cui
al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, titolo VIII, capo II,
articoli 158 e seguenti; il provvedimento è esente da spese e
deve essere adottato nel termine di novanta giorni dalla
richiesta.
3. Gli uffici dello stato civile provvedono alle
annotazioni conseguenti.
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