| 1. Nei programmi radiofonici e televisivi regionali della
RAI-TV sono inseriti notiziari, programmi culturali, educativi
e di intrattenimento nelle lingue ammesse a tutela di cui
all'articolo 1, in base a convenzioni da stipularsi con le
regioni interessate, secondo modalità stabilite dalla
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
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