| PARERE FAVOREVOLE
a condizione che:
l'articolo 4 sia attuato utilizzando preferenzialmente il
personale esistente e contenendo comunque gli oneri
nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio;
al medesimo articolo 4, al comma 6, siano soppresse le
parole: "che possano, ove necessario, essere incaricati in
sede locale, anche in deroga alle norme generali sul
conferimento degli incarichi di insegnamento, nei limiti dei
posti disponibili";
all'articolo 9, comma 4, le parole: "piante organiche"
siano sostituite con le parole: "dotazioni organiche", in
conformità alla normativa vigente;
all'articolo 14, comma 1, la parola "determina" sia
sostituita dalle seguenti: "può determinare";
l'articolo 15 sia modificato nel senso di prevedere
esplecitamente che il rimborso dello Stato è comunque
contenuto nel limite massimo complessivo di 10 mila milioni di
lire annui e che le regioni iscrivano a bilancio le risorse
effettivamente ad esse destinate soltanto dopo che un decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri ne abbia
quantificato l'importo ripartendo lo stanziamento complessivo
tra le regioni interessate;
all'articolo 20 la decorrenza degli oneri e la relativa
copertura siano riferite al triennio 1996-98;
che il provvedimento sia comunque approvato
definitivamente dopo l'approvazione della legge finanziaria
per il 1996.
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