| 1. Nelle scuole materne dei comuni indicati nel decreto del
presidente della giunta regionale di cui all'articolo 3,
l'educazione linguistica prevede l'apprendimento della lingua
locale e l'uso della stessa per lo svolgimento delle attività
educative proprie della scuola materna; nelle scuole
elementari devono essere garantiti l'alfabetizzazione nella
lingua della minoranza e nella lingua italiana, nonché
l'insegnamento delle forme espressive dell'infanzia, la
lettura e le esercitazioni relative agli argomenti concernenti
gli usi, i costumi e le tradizioni delle comunità locali.
2. Nelle scuole medie dell'obbligo dei comuni di cui al
comma 1 e in quelle che per necessità di organizzazione
scolastica accolgono gli alunni degli stessi comuni è previsto
l'insegnamento della lingua della minoranza a richiesta degli
interessati.
3. I programmi e gli orari relativi alla educazione
linguistica sono fissati con decreto emanato dal provveditore
agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale e
tenuto conto dei criteri di gradualità in relazione alla
disponibilità di personale insegnante e di materiale
didattico.
4. Il decreto di cui al comma 3 è adottato d'intesa con le
regioni e sentite le istituzioni, anche di natura associativa,
interessate alla valorizzazione della lingua e della cultura
da tutelare, nonché previa acquisizione del parere degli
organi collegiali della scuola, costituiti negli ambiti
territoriali delimitati ai sensi dell'articolo 3.
5. Lo stesso decreto di cui al comma 3 prevede altresì
forme e modalità sia per l'esonero degli alunni, i cui
genitori non intendano avvalersi delle misure di cui al
Pag. 11
comma 1, sia per la richiesta di cui al comma 2.
6. Con il decreto di cui al comma 3 sono inoltre definiti i
requisiti, fermo restando il possesso della cittadinanza
italiana ovvero di uno Stato membro dell'Unione europea, per
la nomina degli insegnanti.
7. L'attuazione del presente articolo avviene entro i
limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio e utilizzando
preferibilmente il personale in servizio.
| |