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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


1188
DDL0074-0007
Relazione Camera n. 74-A (DDL12-74-A)
(suddiviso in 94 Unità Documento)
Unità Documento n.7 (che inizia a pag.10 dello stampato)
...C74A, C162A, C709A, C2637A. TESTIPDL
...C74A, C162A, C709A, C2637A.
...TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE -- Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche.
Art. 4.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC74A ZZ12 ZZPD ZZRM
    1.  Nelle scuole materne dei comuni indicati nel decreto del
  presidente della giunta regionale di cui all'articolo 3,
  l'educazione linguistica prevede l'apprendimento della lingua
  locale e l'uso della stessa per lo svolgimento delle attività
  educative proprie della scuola materna; nelle scuole
  elementari devono essere garantiti l'alfabetizzazione nella
  lingua della minoranza e nella lingua italiana, nonché
  l'insegnamento delle forme espressive dell'infanzia, la
  lettura e le esercitazioni relative agli argomenti concernenti
  gli usi, i costumi e le tradizioni delle comunità locali.
    2.  Nelle scuole medie dell'obbligo dei comuni di cui al
  comma 1 e in quelle che per necessità di organizzazione
  scolastica accolgono gli alunni degli stessi comuni è previsto
  l'insegnamento della lingua della minoranza a richiesta degli
  interessati.
    3.  I programmi e gli orari relativi alla educazione
  linguistica sono fissati con decreto emanato dal provveditore
  agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale e
  tenuto conto dei criteri di gradualità in relazione alla
  disponibilità di personale insegnante e di materiale
  didattico.
    4.  Il decreto di cui al comma 3 è adottato d'intesa con le
  regioni e sentite le istituzioni, anche di natura associativa,
  interessate alla valorizzazione della lingua e della cultura
  da tutelare, nonché previa acquisizione del parere degli
  organi collegiali della scuola, costituiti negli ambiti
  territoriali delimitati ai sensi dell'articolo 3.
    5.  Lo stesso decreto di cui al comma 3 prevede altresì
  forme e modalità sia per l'esonero degli alunni, i cui
  genitori non intendano avvalersi delle misure di cui al
 
                              Pag. 11
 
  comma 1, sia per la richiesta di cui al comma 2.
    6.  Con il decreto di cui al comma 3 sono inoltre definiti i
  requisiti, fermo restando il possesso della cittadinanza
  italiana ovvero di uno Stato membro dell'Unione europea, per
  la nomina degli insegnanti.
    7.  L'attuazione del presente articolo avviene entro i
  limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio e utilizzando
  preferibilmente il personale in servizio.
 
DATA=960216 FASCID=DDL12-74-A TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0074 TOTPAG=0031 TOTDOC=0094 NDOC=0007 TIPDOC=P DOCTIT=0004 COMM= PD PAGINIZ=0010 RIGINIZ=008 PAGFIN=0011 RIGFIN=009 UPAG=NO PAGEIN=10 PAGEFIN=11 SORTRES= SORTDDL=007400A00 FASCIDC=12DDL0074 A SORTNAV=0007400A000 00000 ZZDDLC74A NDOC0007 TIPDOCP DOCTIT0004 NDOC0004



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