| 1. Nelle scuole elementari e medie dei comuni indicati nel
decreto del presidente della giunta regionale di cui
all'articolo 3, in aggiunta all'insegnamento della lingua di
cui all'articolo 4, comma 1, la cultura e le tradizioni locali
costituiscono materia di insegnamento obbligatorio nell'ambito
degli insegnamenti di storia, geografia, educazione musicale,
artistica e tecnica.
2. I programmi e gli orari degli insegnamenti di cui al
comma 1 sono definiti con le modalità di cui all'articolo 4,
commi 3 e 4.
3. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai corsi
dello stesso livello svolti per i lavoratori presso le scuole
statali, nonché ai corsi di educazione permanente.
4. La regione può, con legge, estendere le disposizioni del
presente articolo al proprio ordinamento nelle materie rimesse
alla sua competenza nel settore dell'educazione e
dell'istruzione.
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