| (Permessi per i dirigenti provinciali
e nazionali delle organizzazioni sindacali).
1. L'articolo 30 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è
sostituito dal seguente:
"Art. 30. - (Permessi per i dirigenti provinciali
e nazionali delle organizzazioni sindacali). - 1. I
componenti degli organi direttivi, provinciali e nazionali
delle organizzazioni sindacali presenti nell'unità produttiva
hanno diritto a permessi retribuiti, secondo le norme dei
contratti di lavoro, per la partecipazione alle riunioni degli
organi suddetti".
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