| 1. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio
decreto, può adottare iniziative nel campo dello studio delle
lingue delle popolazioni di cui all'articolo 1 e delle
relative tradizioni culturali, nell'ambito della
sperimentazione scolastica come disciplinata dalle norme
vigenti.
2. Lo schema del decreto ministeriale di cui al comma 1 è
trasmesso al Parlamento per l'espressione del parere da parte
delle
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competenti Commissioni permanenti che possono esprimersi
entro sessanta giorni dalla comunicazione.
3. Alla formazione ed all'aggiornamento degli insegnanti ai
quali sono affidate le attività previste dalla presente legge,
si provvede secondo quanto indicato negli articoli 3 e 4 della
legge 19 novembre 1990, n. 341, entro i limiti delle risorse
disponibili.
4. Ai fini di cui agli articoli 6 e 8 della legge 19
novembre 1990, n. 341, le università possono altresì,
nell'ambito della loro autonomia, assumere ogni altra
iniziativa tendente ad agevolare la ricerca scientifica, lo
svolgimento di corsi di educazione e le attività culturali e
formative a sostegno delle finalità della presente legge.
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