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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


1195
DDL0074-0014
Relazione Camera n. 74-A (DDL12-74-A)
(suddiviso in 94 Unità Documento)
Unità Documento n.14 (che inizia a pag.13 dello stampato)
...C74A, C162A, C709A, C2637A. TESTIPDL
...C74A, C162A, C709A, C2637A.
...TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE -- Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche.
Art. 11.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC74A ZZ12 ZZPD ZZRM
    1.  I cittadini facenti parte delle popolazioni di cui
  all'articolo 1 e residenti nei comuni individuati con il
  procedimento di cui all'articolo 3, i cui cognomi o nomi siano
  stati modificati prima della data di entrata in vigore della
  presente legge, hanno diritto di ottenere, sulla base di
  adeguata documentazione, il ripristino degli stessi in forma
  originaria, con provvedimento della corte d'appello
  competente.  Il ripristino del cognome ha effetto anche per i
  discendenti degli interessati che non siano maggiorenni o che,
  se maggiorenni, abbiano prestato il loro consenso.
 
                              Pag. 14
 
    2.  Nei casi di cui al comma 1 la domanda, che deve indicare
  il nome o il cognome che si intende assumere, è presentata al
  sindaco del comune di residenza del richiedente il quale
  provvede d'ufficio a trasmetterla al procuratore generale,
  corredandola d'ufficio della copia integrale dell'atto di
  nascita.  Il procuratore generale, qualora ricorrano i
  presupposti indicati al comma 1, autorizza con proprio decreto
  il cambiamento del nome o del cognome.  Per i membri della
  stessa famiglia si può provvedere con un unico decreto.  Nel
  caso di reiezione della domanda, il relativo provvedimento
  deve essere comunicato al richiedente il quale nei trenta
  giorni successivi può ricorrere al Ministro di grazia e
  giustizia che decide sentito il parere del Consiglio di Stato.
  Il decreto ed il provvedimento sono esenti da spese e devono
  essere adottati nel termine di novanta giorni dalla
  richiesta.
    3.  Gli uffici dello stato civile dei comuni interessati
  provvedono alle annotazioni conseguenti all'attuazione delle
  disposizioni di cui al presente articolo.  Tutti gli altri
  registri, tutti gli elenchi e ruoli nominativi sono
  rettificati d'ufficio dal comune e dalle altre amministrazioni
  competenti.
 
DATA=960216 FASCID=DDL12-74-A TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0074 TOTPAG=0031 TOTDOC=0094 NDOC=0014 TIPDOC=P DOCTIT=0004 COMM= PD PAGINIZ=0013 RIGINIZ=024 PAGFIN=0014 RIGFIN=023 UPAG=NO PAGEIN=13 PAGEFIN=14 SORTRES= SORTDDL=007400A00 FASCIDC=12DDL0074 A SORTNAV=0007400A000 00000 ZZDDLC74A NDOC0014 TIPDOCP DOCTIT0004 NDOC0004



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