| 1. I cittadini facenti parte delle popolazioni di cui
all'articolo 1 e residenti nei comuni individuati con il
procedimento di cui all'articolo 3, i cui cognomi o nomi siano
stati modificati prima della data di entrata in vigore della
presente legge, hanno diritto di ottenere, sulla base di
adeguata documentazione, il ripristino degli stessi in forma
originaria, con provvedimento della corte d'appello
competente. Il ripristino del cognome ha effetto anche per i
discendenti degli interessati che non siano maggiorenni o che,
se maggiorenni, abbiano prestato il loro consenso.
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2. Nei casi di cui al comma 1 la domanda, che deve indicare
il nome o il cognome che si intende assumere, è presentata al
sindaco del comune di residenza del richiedente il quale
provvede d'ufficio a trasmetterla al procuratore generale,
corredandola d'ufficio della copia integrale dell'atto di
nascita. Il procuratore generale, qualora ricorrano i
presupposti indicati al comma 1, autorizza con proprio decreto
il cambiamento del nome o del cognome. Per i membri della
stessa famiglia si può provvedere con un unico decreto. Nel
caso di reiezione della domanda, il relativo provvedimento
deve essere comunicato al richiedente il quale nei trenta
giorni successivi può ricorrere al Ministro di grazia e
giustizia che decide sentito il parere del Consiglio di Stato.
Il decreto ed il provvedimento sono esenti da spese e devono
essere adottati nel termine di novanta giorni dalla
richiesta.
3. Gli uffici dello stato civile dei comuni interessati
provvedono alle annotazioni conseguenti all'attuazione delle
disposizioni di cui al presente articolo. Tutti gli altri
registri, tutti gli elenchi e ruoli nominativi sono
rettificati d'ufficio dal comune e dalle altre amministrazioni
competenti.
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