| 1. Per gli oneri derivanti dall'articolo 15 è autorizzata,
a decorrere dall'anno 1996, la spesa di lire 10 mila milioni
annui, cui si provvede, per il triennio 19961998, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996,
all'uopo utilizzando lo stanziamento relativo al Ministero del
tesoro.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con
propri decreti, alle occorrenti variazioni del bilancio.
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