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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


1207
DDL0074-0026
Relazione Camera n. 74-A (DDL12-74-A)
(suddiviso in 94 Unità Documento)
Unità Documento n.26 (che inizia a pag.17 dello stampato)
...C74A, C162A, C709A, C2637A. TESTIPDL
...C74A, C162A, C709A, C2637A.
...PROPOSTE DI LEGGE -- N. 74, d'iniziativa del deputato Scalia
Art. 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC74A ZZ12 ZZPD ZZRM
    1.  Nelle scuole materne dei comuni indicati nel decreto del
  presidente della giunta regionale di cui al comma 2
  dell'articolo 2, l'educazione linguistica prevede
  l'apprendimento della lingua locale e l'uso della stessa per
  lo svolgimento delle attività educative proprie della scuola
  materna; nelle scuole elementari dovranno essere garantiti
  l'alfabetizzazione nella lingua minoritaria e nella lingua
  italiana, nonché l'insegnamento delle forme espressive
  dell'infanzia, la lettura e le esercitazioni relative agli
  argomenti concernenti gli usi, i costumi e le tradizioni delle
  comunità locali.
    2.  Nelle scuole medie dell'obbligo degli stessi comuni può
  essere previsto l'insegnamento della lingua locale a richiesta
  degli interessati.
    3.  I programmi e gli orari relativi alla educazione
  linguistica saranno fissati con decreto del Ministro della
  pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della
  pubblica istruzione e tenuto conto dei criteri di gradualità
  in relazione alla disponibilità di personale insegnante e di
  materiale didattico.
    4.  Il decreto di cui al comma 3 è adottato previa
  consultazione delle regioni e delle istituzioni, anche di
  natura associativa, interessate alla valorizzazione della
  lingua e della cultura da tutelare, nonché previa acquisizione
  del parere degli organi collegiali della scuola, costituiti
  negli ambiti territoriali delimitati ai sensi dell'articolo
  2.
    5.  Il decreto di cui al comma 3 prevede altresì forme e
  modalità sia per l'esonero degli alunni, i cui genitori non
  intendano avvalersi delle misure di cui al comma 1, sia per la
  richiesta di cui al comma 2 del presente articolo.
    6.  Con il decreto di cui al comma 3 sono definiti infine i
  requisiti, fermo restando il possesso della cittadinanza
  italiana, per la nomina degli insegnanti che possono, ove
  necessario, essere incaricati in sede locale, anche in deroga
  alle norme generali sul conferimento degli incarichi di
  insegnamento, nei limiti dei posti disponibili.
 
DATA=960216 FASCID=DDL12-74-A TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0074 TOTPAG=0031 TOTDOC=0094 NDOC=0026 TIPDOC=P DOCTIT=0024 COMM= PD PAGINIZ=0017 RIGINIZ=028 PAGFIN=0017 RIGFIN=065 UPAG=NO PAGEIN=17 PAGEFIN=17 SORTRES= SORTDDL=007400A00 FASCIDC=12DDL0074 A SORTNAV=0007400A000 00000 ZZDDLC74A NDOC0026 TIPDOCP DOCTIT0024 NDOC0024



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