| (Indizione delle elezioni).
1. Inderogabilmente, ogni ventiquattro mesi, si provvede
ad indire le elezioni per il rinnovo della rappresentanza
unitaria dei lavoratori (RUL).
2. Qualora, superato il ventiquattresimo mese, non siano
state indette le elezioni della rappresentanza unitaria dei
lavoratori, l'iniziativa può essere assunta anche da
associazioni o gruppi, sia pur non rappresentati nella RUL
uscente, purché dichiarino preventivamente di presentare liste
di candidati.
3. L'iniziativa di cui ai commi 1 e 2 si concreta in una
comunicazione dell'intendimento di procedere alle nuove
elezioni, la quale deve essere affissa nell'albo aziendale.
4. Il termine per la presentazione delle liste è di dieci
giorni dalla data di indizione. L'ora di scadenza si intende
fissata alla mezzanotte del decimo giorno.
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