| 1. Per gli oneri derivanti dall'articolo 14 è autorizzata,
a decorrere dal 1994, la
spesa di lire 10.000 milioni annui, cui si provvede, per gli
anni 1994 e 1995, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo utilizzando
l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei
ministri.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con
propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
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