| (Princìpi generali; sistema di calcolo dei trattamenti
pensionistici obbligatori e requisiti di accesso; regime dei
cumuli).
1. La presente legge ridefinisce il sistema previdenziale
allo scopo di garantire la tutela prevista dall'articolo 38
della Costituzione, definendo i criteri di calcolo dei
trattamenti pensionistici attraverso la commisurazione dei
trattamenti alla contribuzione, le condizioni di accesso alle
prestazioni con affermazione del principio di flessibilità,
l'armonizzazione degli
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ordinamenti pensionistici nel rispetto della pluralità degli
organismi assicurativi, l'agevolazione delle forme
pensionistiche complementari allo scopo di consentire livelli
aggiuntivi di copertura previdenziale, la stabilizzazione
della spesa pensionistica nel rapporto con il prodotto interno
lordo e lo sviluppo del sistema previdenziale medesimo.
2. Le disposizioni della presente legge costituiscono
princìpi fondamentali di riforma economico-sociale della
Repubblica. Le successive leggi della Repubblica non possono
introdurre eccezioni o deroghe alla presente legge se non
mediante espresse modificazioni delle sue disposizioni. E'
fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, lettera h),
dello Statuto speciale della Valle d'Aosta, adottato con legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e dalle relative norme
di attuazione, la cui armonizzazione con i princìpi della
presente legge segue le procedure di cui all'articolo
48- bis dello Statuto stesso.
3. La presente legge costituisce parte integrante della
manovra di finanza pubblica per gli anni 1995-1997 e di quella
per gli anni 1996-1998 e concorre al mantenimento dei limiti
massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato
finanziario stabiliti dall'articolo 1, commi 1 e 2, della
legge 23 dicembre 1994, n. 725 (legge finanziaria 1995). Le
successive disposizioni determinano gli effetti finanziari di
contenimento stabiliti dall'articolo 13, comma 1, della legge
23 dicembre 1994, n. 724, e realizzano gli obiettivi
quantitativi di cui alla allegata tabella 1, ai sensi
dell'articolo 11- ter, comma 5, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni.
4. Per gli anni 1996-1997, al fine di integrare gli
effetti finanziari in termini di competenza di cui al comma 3,
sono considerate le maggiori entrate di cui al decreto-legge
23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 marzo 1995, n. 85, rispettivamente per lire 295
miliardi e per lire 1.880 miliardi.
5. Nel triennio 1996-1998, qualora non siano realizzati
gli obiettivi quantitativi di contenimento della spesa
previdenziale di cui alla allegata tabella 1, il Governo della
Repubblica adotta misure di modificazione dei parametri
dell'ordinamento previdenziale necessarie a ripristinare, a
decorrere dall'anno di riferimento della medesima manovra
finanziaria, il pieno rispetto degli obiettivi finanziari di
cui alla tabella predetta. Le modifiche dei parametri devono
riguardare i singoli comparti nei quali si sono verificati gli
scostamenti. Ai fini del riequilibrio finanziario del sistema
previdenziale non può prevedersi l'aumento delle entrate se
non per il limitato periodo necessario alla produzione degli
effetti derivanti dalla predetta modifica dei parametri e nel
comparto in cui si verifica lo scostamento. A decorrere dal
1998, nel documento di programmazione economico-finanziaria di
cui all'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468, in
apposita sezione nella parte dedicata agli andamenti
tendenziali, sono analizzate le proiezioni per il successivo
decennio della spesa previdenziale. Ove si riscontrino
scostamenti al percorso di riequilibrio previsto dal comma 3,
nella parte dedicata alla definizione degli obiettivi, ovvero,
risulti tendenzialmente in peggioramento l'equilibrio
patrimoniale e finanziario dei singoli fondi del sistema
previdenziale obbligatorio, sono indicate le correzioni da
apportare alla presente legge con apposito provvedimento. Per
quanto previsto dal presente comma il Governo si avvale del
Nucleo di valutazione per la spesa previdenziale di cui al
comma 44 che, a tal fine, è tenuto a predisporre una serie di
indicatori idonei a valutare la dinamica dell'equilibrio
finanziario relativo ai flussi previdenziali di ciascuna
gestione del sistema previdenziale obbligatorio.
6. L'importo della pensione annua nell'assicurazione
generale obbligatoria e nelle forme sostitutive ed esclusive
della stessa, è determinato secondo il sistema contributivo
moltiplicando il montante individuale dei contributi per il
coefficiente di trasformazione di cui all'allegata tabella A
relativo all'età dell'assicurato al momento del pensionamento.
Per tener conto delle frazioni di anno rispetto all'età
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dell'assicurato al momento del pensionamento, il coefficiente
di trasformazione viene adeguato con un incremento pari al
prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il
coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente
superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella
dell'assicurato ed il numero dei mesi. Ad ogni assicurato è
inviato, con cadenza annuale, un estratto conto che indichi le
contribuzioni effettuate, la progressione del montante
contributivo e le notizie relative alla posizione
assicurativa.
7. Per le pensioni liquidate esclusivamente con il sistema
contributivo, nei casi di maturazione di anzianità
contributive pari o superiori a 40 anni si applica il
coefficiente di trasformazione relativo all'età di 57 anni, in
presenza di età anagrafica inferiore. Ai fini del computo
delle predette anzianità non concorrono le anzianità derivanti
dal riscatto di periodi di studio e dalla prosecuzione
volontaria dei versamenti contributivi e la contribuzione
accreditata per i periodi di lavoro precedenti il
raggiungimento del diciottesimo anno di età è moltiplicata per
1,5.
8. Ai fini della determinazione del montante contributivo
individuale si applica alla base imponibile l'aliquota di
computo nei casi che danno luogo a versamenti, ad accrediti o
ad obblighi contributivi e la contribuzione così ottenuta si
rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con
esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso di
capitalizzazione.
9. Il tasso annuo di capitalizzazione è dato dalla
variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL)
nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente
l'anno da rivalutare. In occasione di eventuali revisioni
della serie storica del PIL operate dall'ISTAT i tassi di
variazione da considerare ai soli fini del calcolo del
montante contributivo sono quelli relativi alla serie
preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione
e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi.
10. Per gli iscritti all'assicurazione generale
obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della
medesima, l'aliquota per il computo della pensione è fissata
al 33 per cento. Per i lavoratori autonomi iscritti
all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) detta
aliquota è fissata al 20 per cento.
11. Sulla base delle rilevazioni demografiche e
dell'andamento effettivo del tasso di variazione del PIL di
lungo periodo rispetto alle dinamiche dei redditi soggetti a
contribuzione previdenziale, rilevati dall'ISTAT, il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Nucleo di
valutazione di cui al comma 44, di concerto con il Ministro
del tesoro, sentite le competenti Commissioni parlamentari e
le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale,
ridetermina, ogni dieci anni, il coefficiente di
trasformazione previsto al comma 6.
12. Per i lavoratori iscritti alle forme di previdenza di
cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far
valere un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, la
pensione è determinata dalla somma:
a) della quota di pensione corrispondente alle
anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995
calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della
pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla
normativa vigente precedentemente alla predetta data;
b) della quota di pensione corrispondente al
trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità
contributive calcolato secondo il sistema contributivo.
13. Per i lavoratori già iscritti alle forme di previdenza
di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono
far valere un'anzianità contributiva di almeno diciotto anni,
la pensione è interamente liquidata secondo la normativa
vigente in base al sistema retributivo.
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14. L'importo dell'assegno di invalidità di cui alla legge
12 giugno 1984, n. 222, liquidato con il sistema contributivo,
ovvero la quota di esso nei casi di applicazione del comma 12,
lettera b), sono determinati secondo il predetto
sistema, assumendo il coefficiente di trasformazione relativo
all'età di 57 anni nel caso in cui l'età dell'assicurato
all'atto dell'attribuzione dell'assegno sia ad essa inferiore.
Il predetto coefficiente di trasformazione è utilizzato per il
calcolo delle pensioni ai superstiti dell'assicurato nel caso
di decesso ad un'età inferiore ai 57 anni.
15. Per il calcolo delle pensioni di inabilità secondo i
sistemi di cui ai commi da 6 a 12, le maggiorazioni di cui
all'articolo 2, comma 3, della legge 12 giugno 1984, n. 222,
si computano, secondo il sistema contributivo, per
l'attribuzione di un'anzianità contributiva complessiva non
superiore a 40 anni, aggiungendo al montante individuale,
posseduto all'atto dell'ammissione al trattamento,
un'ulteriore quota di contribuzione riferita al periodo
mancante al raggiungimento del sessantesimo anno di età
dell'interessato computata in relazione alla media delle basi
annue pensionabili possedute negli ultimi cinque anni e
rivalutate ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Per la liquidazione del
trattamento si assume il coefficiente di trasformazione di cui
al comma 14.
16. Alle pensioni liquidate esclusivamente con il sistema
contributivo non si applicano le disposizioni
sull'integrazione al minimo.
17. Con decorrenza dal 1^ gennaio 1996, per i casi
regolati dagli articoli 3, comma 3, e 7, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, l'incremento delle
settimane di riferimento delle retribuzioni pensionabili, già
previsto nella misura del 50 per cento, è sostituito dalla
misura del 66,6 per cento del numero delle settimane
intercorrenti tra il 1^ gennaio 1996 e la data di decorrenza
della pensione, con arrotondamento per difetto.
18. Per i lavoratori autonomi iscritti all'INPS che al 31
dicembre 1992 abbiano avuto un'anzianità contributiva pari o
superiore ai 15 anni, gli incrementi di cui al comma 17 ai
fini della determinazione della base pensionabile trovano
applicazione nella stessa misura e con la medesima decorrenza
e modalità di computo ivi previste, entro il limite delle
ultime 780 settimane di contribuzione antecedenti la
decorrenza della pensione.
19. Per i lavoratori i cui trattamenti pensionistici sono
liquidati esclusivamente secondo il sistema contributivo, le
pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata, di anzianità
sono sostituite da un'unica prestazione denominata "pensione
di vecchiaia".
20. Il diritto alla pensione di cui al comma 19, previa
risoluzione del rapporto di lavoro, si consegue al compimento
del cinquantasettesimo anno di età, a condizione che risultino
versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno cinque
anni di contribuzione effettiva e che l'importo della pensione
risulti essere non inferiore a 1,2 volte l'importo
dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7. Si
prescinde dal predetto requisito anagrafico al raggiungimento
della anzianità contributiva non inferiore a 40 anni,
determinata ai sensi del comma 7, secondo periodo, nonché dal
predetto importo dal sessantacinquesimo anno di età. Qualora
non sussistano i requisiti assicurativi e contributivi per la
pensione ai superstiti in caso di morte dell'assicurato, ai
medesimi superstiti, che non abbiano diritto a rendite per
infortunio sul lavoro o malattia professionale in conseguenza
del predetto evento e che si trovino nelle condizioni
reddituali di cui all'articolo 3, comma 6, compete una
indennità una tantum, pari all'ammontare dell'assegno di
cui al citato articolo 3, comma 6, moltiplicato per il numero
delle annualità di contribuzione accreditata a favore
dell'assicurato, da ripartire fra gli stessi in base ai
criteri operanti per la pensione ai superstiti. Per periodi
inferiori all'anno, la predetta indennità è calcolata in
proporzione alle settimane coperte da contribuzione. Il
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Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro del tesoro, determina, con decreto, le
modalità e i termini per il conseguimento dell'indennità.
21. Per i pensionati di età inferiore ai 63 anni la
pensione di vecchiaia di cui al comma 19 non è cumulabile con
redditi da lavoro dipendente nella loro interezza e con quelli
da lavoro autonomo nella misura del 50 per cento per la parte
eccedente il trattamento minimo dell'assicurazione generale
obbligatoria e fino a concorrenza con i redditi stessi.
22. Per i pensionati di età pari o superiore ai 63 anni la
pensione di vecchiaia di cui al comma 19 non è cumulabile con
redditi da lavoro dipendente ed autonomo nella misura del 50
per cento per la parte eccedente il trattamento minimo
dell'assicurazione generale obbligatoria e fino a concorrenza
dei redditi stessi.
23. Per i lavoratori di cui ai commi 12 e 13 la pensione è
conseguibile a condizione della sussistenza dei requisiti di
anzianità contributiva e anagrafica previsti dalla normativa
previgente, che a tal fine resta confermata in via transitoria
come integrata dalla presente legge. Ai medesimi lavoratori è
data facoltà di optare per la liquidazione del trattamento
pensionistico esclusivamente con le regole del sistema
contributivo, ivi comprese quelle relative ai requisiti di
accesso alla prestazione di cui al comma 19, a condizione che
abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a
quindici anni di cui almeno cinque nel sistema medesimo.
24. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare,
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, disposizioni in materia di criteri di calcolo,
di retribuzioni di riferimento, di coefficienti di
rivalutazione e di ogni altro elemento utile alla
ricostruzione delle posizioni assicurative individuali ai fini
dell'esercizio dell'opzione di cui al comma 23, avendo
presente, ai fini del computo del montante contributivo per i
periodi di contribuzione fino al 31 dicembre 1995, l'andamento
delle aliquote vigenti nei diversi periodi, nel limite massimo
della contemporanea aliquota in atto presso il Fondo pensioni
lavoratori dipendenti.
25. Il diritto alla pensione di anzianità dei lavoratori
dipendenti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria
per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e delle forme
di essa sostitutive ed esclusive si consegue:
a) al raggiungimento di un'anzianità contributiva
pari o superiore a 35 anni, in concorrenza con almeno 57 anni
di età anagrafica;
b) al raggiungimento di un'anzianità contributiva non
inferiore a 40 anni;
c) al raggiungimento di un'anzianità contributiva non
inferiore a 37 anni, o comunque a quella riportata nella
colonna 2 dell'allegata tabella B, se superiore, nei casi in
cui il rapporto di lavoro sia stato trasformato in rapporto di
lavoro a tempo parziale, ai sensi dell'articolo 5 del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e
successive modificazioni. La pensione maturata è cumulabile
con la retribuzione ed è ridotta in ragione inversamente
proporzionale alla riduzione, non superiore al 50 per cento,
dell'orario normale di lavoro; la somma della pensione e della
retribuzione non può comunque superare l'ammontare della
retribuzione spettante al lavoratore che, a parità di altre
condizioni, presti la sua opera a tempo pieno.
26. Per i lavoratori dipendenti iscritti alle forme
previdenziali di cui al comma 25, fermo restando il requisito
dell'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque
anni, nella fase di prima applicazione, il diritto alla
pensione di anzianità si consegue in riferimento agli anni
indicati nell'allegata tabella B, con il requisito anagrafico
di cui alla medesima tabella B, colonna 1, ovvero, a
prescindere dall'età anagrafica, al conseguimento della
maggiore anzianità contributiva di cui alla medesima tabella
B, colonna 2.
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27. Il diritto alla pensione anticipata di anzianità per
le forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria
per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti è conseguibile,
nella fase transitoria, oltre che nei casi previsti dal comma
26, anche:
a) ferma restando l'età anagrafica prevista dalla
citata tabella B, in base alla previgente disciplina degli
ordinamenti previdenziali di appartenenza ivi compresa
l'applicazione delle riduzioni percentuali sulle prestazioni
di cui all'articolo 11, comma 16, della legge 24 dicembre
1993, n. 537;
b) a prescindere dall'età anagrafica di cui alla
lettera a), in presenza dei requisiti di anzianità
contributiva indicati nell'allegata tabella C, con
applicazione delle riduzioni percentuali sulle prestazioni di
cui all'allegata tabella D che operano altresì per i casi di
anzianità contributiva ricompresa tra i 29 e i 37 anni alla
data del 31 dicembre 1995. I lavoratori, ai quali si applica
la predetta tabella D, possono accedere al pensionamento al 1^
gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione del
requisito contributivo prescritto.
28. Per i lavoratori autonomi iscritti all'assicurazione
generale obbligatoria, oltre che nell'ipotesi di cui al comma
25, lettera b), il diritto alla pensione di anzianità si
consegue al raggiungimento di un'anzianità contributiva non
inferiore a 35 anni ed al compimento del cinquantasettesimo
anno di età. Per il biennio 1996-1997 il predetto requisito di
età anagrafica è fissato al compimento del cinquantaseiesimo
anno di età.
29. I lavoratori, che risultano essere in possesso dei
requisiti di cui ai commi 25, 26, 27, lettera a), e 28:
entro il primo trimestre dell'anno, possono accedere al
pensionamento di anzianità al 1^ luglio dello stesso anno, se
di età pari o superiore a 57 anni; entro il secondo trimestre,
possono accedere al pensionamento al 1^ ottobre dello stesso
anno, se di età pari o superiore a 57 anni; entro il terzo
trimestre, possono accedere al pensionamento al 1^ gennaio
dell'anno successivo; entro il quarto trimestre, possono
accedere al pensionamento al 1^ aprile dell'anno successivo.
In fase di prima applicazione, la decorrenza delle pensioni è
fissata con riferimento ai requisiti di cui alla allegata
tabella E per i lavoratori dipendenti e autonomi, secondo le
decorrenze ivi indicate. Per i lavoratori iscritti ai regimi
esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria, che
accedono al pensionamento secondo quanto previsto dal comma
27, lettera b), la decorrenza della pensione è fissata
al 1^ gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione del
requisito di anzianità contributiva.
30. All'articolo 13, comma 5, lettera c), della
legge 23 dicembre 1994, n. 724, le parole: "fino a 30 anni"
sono sostituite dalle seguenti: "inferiore a 31 anni". Per i
lavoratori dipendenti privati e pubblici in possesso alla data
del 31 dicembre 1993 del requisito dei 35 anni di
contribuzione di cui all'articolo 13, comma 10, della legge 23
dicembre 1994, n. 724, la decor-renza della pensione, ove non
già stabilita con decreto ministeriale emanato ai sensi del
medesimo comma, è fissata al 1^ settembre 1995. I lavoratori
autonomi iscritti all'INPS, in possesso del requisito
contributivo di cui al predetto articolo 13, alla data del 31
dicembre 1993 ivi indicata, possono accedere al pensionamento
al 1^ gennaio 1996.
31. Per il personale del comparto scuola, ai fini
dell'accesso al trattamento di pensione, la cessazione dal
servizio ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico
e il relativo trattamento economico decorre dalla stessa data,
fermo restando quanto disposto dall'articolo 13, comma 5,
della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Coloro che abbiano
presentato domanda di pensionamento anticipato in data
successiva al 28 settembre 1994 possono revocare la domanda
stessa entro 20 giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della presente legge. Non sono
disponibili, per le operazioni di trasferimento e passaggio
relative all'anno
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scolastico 1995-1996, i posti del personale del comparto
scuola che ha presentato domanda di pensionamento anticipato
in data successiva al 28 settembre 1994. Al personale del
comparto scuola si applica l'articolo 13, comma 10, della
legge 23 dicembre 1994, n. 724.
32. Le previgenti disposizioni in materia di requisiti di
accesso e di decorrenza dei trattamenti pensionistici di
anzianità continuano a trovare applicazione: nei casi di
cessazione dal servizio per invalidità derivanti o meno da
cause di servizio; nei casi di trattamenti di mobilità
previsti dall'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio
1991, n. 223; nei casi di pensionamenti anticipati, previsti
da norme specifiche alla data del 30 aprile 1995, in
connessione ad esuberi strutturali di manodopera; per i
lavoratori privi di vista. Le predette disposizioni si
applicano altresì:
a) per i lavoratori di cui all'articolo 13, comma 4,
lettera e), della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ove
conseguano il requisito contributivo previsto dai rispettivi
ordinamenti durante il periodo di fruizione dell'indennità di
mobilità;
b) per i lavoratori che raggiungano nel corso del
1995 il requisito contributivo previsto dall'articolo 18 della
legge 30 aprile 1969, n. 153, in base ai benefici di cui
all'articolo 13, commi 6, 7 e 8, della legge 27 marzo 1992, n.
257, e successive modificazioni, e nel medesimo anno
presentino domanda di pensionamento.
33. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 503, è aggiunto il seguente periodo: "Con
effetto dal 1^ gennaio 2009 i predetti aumenti saranno
stabiliti nel limite di un punto percentuale della base
imponibile a valere sulle fasce di pensione fino a lire dieci
milioni annui".
34. L'articolo 3 del decreto legislativo 11 agosto 1993,
n. 374, è sostituito dal seguente:
"Art. 3. - 1. Ai fini dell'ammissione al
beneficio di cui all'articolo 2 e alla copertura dei relativi
oneri:
a) per i lavoratori del settore privato, con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro, su proposta congiunta
delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale,
sono individuate per ciascuna categoria le mansioni
particolarmente usuranti e sono determinate le modalità di
copertura dei conseguenti oneri attraverso una aliquota
contributiva definita secondo criteri attuariali riferiti
all'anticipo dell'età pensionabile;
b) per i lavoratori autonomi assicurati presso
l'INPS, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta
delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative
sul piano nazionale, sono definite le mansioni ritenute
particolarmente usuranti e sono determinate le modalità di
copertura dei conseguenti oneri attraverso una aliquota
contributiva definita secondo criteri attuariali riferiti
all'anticipo dell'età pensionabile. Con il medesimo decreto
sono stabiliti i termini e le modalità per la verifica e di
controllo in ordine all'espletamento, da parte dei lavoratori
medesimi, delle attività particolarmente usuranti;
c) per i lavoratori del settore pubblico, con
decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con
i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale,
su proposta delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative del settore, sono individuate le mansioni
particolarmente usuranti nei singoli comparti e sono definite
le modalità di copertura dei conseguenti oneri attraverso una
aliquota contributiva definita secondo i criteri attuariali
riferiti all'anticipo dell'età pensionabile, nell'ambito delle
risorse finanziarie preordinate ai rinnovi dei rispettivi
contratti di lavoro.
2. Sulle aliquote contributive di cui al comma 1 non
operano misure di fiscalizzazione e di agevolazione comunque
denominate.
Pag. 5818
3. Ove le organizzazioni sindacali non formulino le
proposte di cui al comma 1, lettera a), il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
del tesoro, sentita una commissione tecnico-scientifica
istituita dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro della sanità, stabilisce le
modalità di copertura degli oneri, determinandone l'entità ed
i criteri di ripartizione tra le parti nell'ambito del
settore, consideratene le caratteristiche.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
sentita la commissione istituita ai sensi del comma 3, sarà
riconosciuto un concorso alla copertura degli oneri di cui al
comma 1 relativi a determinate mansioni in ragione delle
caratteristiche di maggiore gravità dell'usura che esse
presentano anche sotto il profilo dell'incidenza della stessa
sulle aspettative di vita, dell'esposizione al rischio
professionale di particolare intensità, delle peculiari
caratteristiche dei rispettivi ambiti di attività con
riferimento particolare alle componenti socio-economiche che
le connotano. Il concorso non può superare il 20 per cento del
corrispondente onere ed è attribuito nell'ambito delle risorse
preordinate a tale scopo, determinate, in fase di prima
applicazione, in 250 miliardi di lire annui a decorrere dal
1996. Le predette risorse possono essere adeguate in relazione
ai dati biostatistici e di esperienza registrati. Il predetto
decreto è emanato entro sei mesi dalla richiesta avanzata
dalle parti nelle proposte formulate ai sensi del comma 1.
5. La commissione di cui al comma 3 si avvale di un
Osservatorio istituito presso il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale per analisi e indagini sulle attività
usuranti, su quelle nocive, sulle aspettative di vita,
sull'esposizione al rischio professionale. Di tale
Osservatorio fanno parte esperti designati dal Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, dal Ministero della sanità,
dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del
lavoro (ISPESL), dall'ISTAT, dall'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL),
dall'INPS, dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per
gli impiegati dell'agricoltura (ENPAIA), dall'Istituto
nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione
pubblica (INPDAP), dall'Istituto di previdenza per il settore
marittimo (IPSEMA) e da istituti universitari competenti".
35. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 11
agosto 1993, n. 374, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Per i lavoratori impegnati in lavori particolarmente
usuranti, per le caratteristiche di maggior gravità dell'usura
che questi presentano, anche sotto il profilo delle
aspettative di vita e dell'esposizione al rischio
professionale di particolare intensità, viene inoltre, ridotto
il limite di anzianità contributiva di un anno ogni dieci di
occupazione nelle attività di cui sopra, fino ad un massimo di
ventiquattro mesi complessivamente considerati".
36. I limiti di età anagrafica, di cui ai commi 25, 26, 27
e 28, sono ridotti fino ad un anno per i lavoratori nei cui
confronti trovano applicazione le disposizioni di cui al
decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, come modificato ai
sensi dei commi 34 e 35.
37. Per le pensioni liquidate esclusivamente con il
sistema contributivo, il lavoratore, nei cui confronti trovano
applicazione le disposizioni di cui al decreto legislativo 11
agosto 1993, n. 374, come modificato ai sensi dei commi 34 e
35, può optare per l'applicazione del coefficiente di
trasformazione relativo all'età anagrafica all'atto del
pensionamento, aumentato di un anno per ogni sei anni di
occupazione nelle attività usuranti ovvero per l'utilizzazione
del predetto periodo di aumento ai fini dell'anticipazione
dell'età pensionabile fino ad un anno rispetto al requisito di
accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 19.
38. Per l'attuazione dei commi da 34 a 37 è autorizzata la
spesa di lire 250 miliardi annui, a decorrere dal 1996.
All'onere per gli anni 1996 e 1997 si provvede mediante
corrispondente utilizzo
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delle proiezioni per i medesimi anni: per lire 100 miliardi
dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale e per lire 150 miliardi dell'accantonamento
relativo al Ministero della pubblica istruzione, iscritti, ai
fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
1995.
39. Con uno o più decreti, da emanare entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Governo della Repubblica è delegato ad emanare norme intese a
riordinare, armonizzare e razionalizzare, nell'ambito delle
vigenti risorse finanziarie, le discipline dei diversi regimi
previdenziali in materia di contribuzione figurativa, di
ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria
nonché a conformarle al sistema contributivo di calcolo,
secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) armonizzazione, con riferimento anche ai
periodi massimi riconoscibili, con particolare riferimento
alle contribuzioni figurative per i periodi di malattia, per i
periodi di maternità e per aspettativa ai sensi dell'articolo
31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive
modificazioni, e degli articoli 3, comma 32, e 11, comma 21,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Per i periodi di
maternità, revisione dei criteri di accredito figurativo, in
costanza di rapporto lavorativo, escludendo che l'anzianità
contributiva pregressa ne costituisca requisito essenziale;
b) conferma della copertura assicurativa prevista
dalla previgente disciplina per casi di disoccupazione;
c) previsione della copertura assicurativa, senza
oneri a carico dello Stato e secondo criteri attuariali, dei
periodi di interruzione del rapporto di lavoro consentiti da
specifiche disposizioni per la durata massima di tre anni; nei
casi di formazione professionale, studio e ricerca e per le
tipologie di inserimento nel mercato del lavoro ove non
comportanti rapporti di lavoro assistiti da obblighi
assicurativi, nei casi di lavori discontinui, saltuari,
precari e stagionali per i periodi intercorrenti non coperti
da tali obblighi assicurativi.
40. Per i trattamenti pensionistici determinati
esclusivamente secondo il sistema contributivo, sono
riconosciuti i seguenti periodi di accredito figurativo:
a) per assenza dal lavoro per periodi di
educazione e assistenza dei figli fino al sesto anno di età in
ragione di centosettanta giorni per ciascun figlio;
b) per assenza dal lavoro per assistenza a figli
dal sesto anno di età, al coniuge e al genitore purché
conviventi, nel caso ricorrano le condizioni previste
dall'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per la
durata di venticinque giorni complessivi l'anno, nel limite
massimo complessivo di ventiquattro mesi;
c) a prescindere dall'assenza o meno dal lavoro al
momento del verificarsi dell'evento maternità, è riconosciuto
alla lavoratrice un anticipo di età rispetto al requisito di
accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 19 pari a
quattro mesi per ogni figlio e nel limite massimo di dodici
mesi. In alternativa al detto anticipo la lavoratrice può
optare per la determinazione del trattamento pensionistico con
applicazione del moltiplicatore di cui all'allegata tabella A,
relativo all'età di accesso al trattamento pensionistico,
maggiorato di un anno in caso di uno o due figli, e maggiorato
di due anni in caso di tre o più figli.
41. La disciplina del trattamento pensionistico a favore
dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nell'ambito
del regime dell'assicurazione generale obbligatoria è estesa a
tutte le forme esclusive o sostitutive di detto regime. In
caso di presenza di soli figli di minore età, studenti, ovvero
inabili, l'aliquota percentuale della pensione è elevata al 70
per cento limitatamente alle pensioni ai superstiti aventi
decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente
legge. Gli importi dei trattamenti pensionistici ai
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superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario,
nei limiti di cui all'allegata tabella F. Il trattamento
derivante dal cumulo dei redditi di cui al presente comma con
la pensione ai superstiti ridotta non può essere comunque
inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto
qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle
fasce immediatamente precedenti quella nella quale il reddito
posseduto si colloca. I limiti di cumulabilità non si
applicano qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo
familiare con figli di minore età, studenti ovvero inabili,
individuati secondo la disciplina di cui al primo periodo del
presente comma. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali
più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore
della presente legge con riassorbimento sui futuri
miglioramenti.
42. All'assegno di invalidità nei casi di cumulo con
redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa si
applicano le riduzioni di cui all'allegata tabella G. Il
trattamento derivante dal cumulo dei redditi con l'assegno di
invalidità ridotto non può essere comunque inferiore a quello
che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito
risultasse pari al limite massimo della fascia immediatamente
precedente quella nella quale il reddito posseduto si colloca.
Le misure più favorevoli per i trattamenti in essere alla data
di entrata in vigore della presente legge sono conservate fino
al riassorbimento con i futuri miglioramenti.
43. Le pensioni di inabilità, di reversibilità o l'assegno
ordinario di invalidità a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti,
liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia
professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia
liquidata per lo stesso evento invalidante, a norma del testo
unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124, fino a concorrenza della rendita stessa. Sono fatti
salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento
alla data di entrata in vigore della presente legge con
riassorbimento sui futuri miglioramenti.
44. E' istituito, alle dirette dipendenze del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, un Nucleo di valutazione
della spesa previdenziale con compiti di osservazione e di
controllo dei singoli regimi assicurativi, degli andamenti
economico-finanziari del sistema previdenziale obbligatorio,
delle dinamiche di correlazione tra attivi e pensionati, e dei
flussi di finanziamento e di spesa, anche con riferimento alle
singole gestioni, nonché compiti di propulsione e verifica in
funzione della stabilizzazione della spesa previdenziale. A
tal fine il Nucleo, tra l'altro, provvede:
a) ad informare il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale sulle vicende gestionali che possono
interessare l'esercizio di poteri di intervento e
vigilanza;
b) a riferire periodicamente al predetto Ministro
sugli andamenti gestionali formulando, se del caso, proposte
di modificazioni normative;
c) a programmare ed organizzare ricerche e
rilevazioni anche mediante acquisizione di dati e informazioni
presso ciascuna delle gestioni;
d) a predisporre per gli adempimenti di cui al comma
46 relazioni in ordine agli aspetti economico-finanziari e
gestionali inerenti al sistema pensionistico pubblico;
e) a collaborare con il Ministro del tesoro per la
definizione del conto della previdenza di cui all'articolo 65,
comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni e integrazioni;
f) a svolgere le attività di cui ai commi 5 e 11.
45. Il Nucleo di valutazione di cui al comma 44 è composto
da non più di quindici membri che abbiano particolare
competenza e specifica esperienza in materia previdenziale nei
diversi profili giuridico
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ed economico-statistico-attuariale, nominati, per un periodo
non superiore a quattro anni, rinnovabile una sola volta, dal
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro del tesoro. Il Nucleo è composto da magistrati
amministrativi e contabili di cui uno in veste di
coordinatore, da personale appartenente ai ruoli dei
professori universitari, da personale appartenente ai ruoli di
Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e
di enti pubblici anche economici, nonché da esperti, in numero
non superiore a cinque, non appartenenti alle categorie
predette; i componenti del Nucleo sono collocati, ove ne venga
fatta richiesta dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, fuori ruolo conservando il trattamento delle
amministrazioni di provenienza, senza avere diritto ad
ulteriori compensi. Con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del
tesoro, sono determinati le modalità organizzative e di
funzionamento del Nucleo di valutazione, la remunerazione dei
membri medesimi in armonia con i criteri correnti per la
determinazione dei compensi per attività di pari
qualificazione professionale, il numero e le professionalità
dei dipendenti appartenenti al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale o di altre Amministrazioni dello Stato da
impiegare presso il Nucleo medesimo anche attraverso
l'istituto del distacco. Per il funzionamento del Nucleo, ivi
compreso il compenso ai componenti, è autorizzata la spesa di
lire 1.500 milioni annui a decorrere dal 1996. Al relativo
onere, per gli anni 1996 e 1997, si provvede mediante
corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni
dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, iscritto ai fini del bilancio triennale
1995-1997 al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1995.
46. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
riferisce, con periodicità biennale, al Parlamento sugli
aspetti economico-finanziari ed attuativi inerenti alla
riforma previdenziale recata dalla presente legge.
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