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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


123325
ALA0232-0004
Allegato A n. 232 del 4 agosto 1995 (ALA12-232)
(suddiviso in 48 Unità Documento)
Unità Documento n.4 (che inizia a pag.5811 dello stampato)
...C2549B. TESTIASS
...C2549B.
ARTICOLI 1, 2, 3 E 17 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO MODIFICATO DAL SENATO
Art. 1.
ZZALA ZZRES ZZALA040895 ZZALA950804 ZZALA000895 ZZALA000095 ZZALA232 ZZ12 ZZTX
  (Princìpi generali; sistema di calcolo dei trattamenti
  pensionistici obbligatori e requisiti di accesso; regime dei
                           cumuli).
     1.  La presente legge ridefinisce il sistema previdenziale
  allo scopo di garantire la tutela prevista dall'articolo 38
  della Costituzione, definendo i criteri di calcolo dei
  trattamenti pensionistici attraverso la commisurazione dei
  trattamenti alla contribuzione, le condizioni di accesso alle
  prestazioni con affermazione del principio di flessibilità,
  l'armonizzazione degli
 
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  ordinamenti pensionistici nel rispetto della pluralità degli
  organismi assicurativi, l'agevolazione delle forme
  pensionistiche complementari allo scopo di consentire livelli
  aggiuntivi di copertura previdenziale, la stabilizzazione
  della spesa pensionistica nel rapporto con il prodotto interno
  lordo e lo sviluppo del sistema previdenziale medesimo.
     2.  Le disposizioni della presente legge costituiscono
  princìpi fondamentali di riforma economico-sociale della
  Repubblica.  Le successive leggi della Repubblica non possono
  introdurre eccezioni o deroghe alla presente legge se non
  mediante espresse modificazioni delle sue disposizioni.  E'
  fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, lettera  h),
  dello Statuto speciale della Valle d'Aosta, adottato con legge
  costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e dalle relative norme
  di attuazione, la cui armonizzazione con i princìpi della
  presente legge segue le procedure di cui all'articolo
  48- bis  dello Statuto stesso.
     3.  La presente legge costituisce parte integrante della
  manovra di finanza pubblica per gli anni 1995-1997 e di quella
  per gli anni 1996-1998 e concorre al mantenimento dei limiti
  massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato
  finanziario stabiliti dall'articolo 1, commi 1 e 2, della
  legge 23 dicembre 1994, n. 725 (legge finanziaria 1995).  Le
  successive disposizioni determinano gli effetti finanziari di
  contenimento stabiliti dall'articolo 13, comma 1, della legge
  23 dicembre 1994, n. 724, e realizzano gli obiettivi
  quantitativi di cui alla allegata tabella 1, ai sensi
  dell'articolo 11- ter,  comma 5, della legge 5 agosto
  1978, n. 468, e successive modificazioni.
     4.  Per gli anni 1996-1997, al fine di integrare gli
  effetti finanziari in termini di competenza di cui al comma 3,
  sono considerate le maggiori entrate di cui al decreto-legge
  23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla
  legge 22 marzo 1995, n. 85, rispettivamente per lire 295
  miliardi e per lire 1.880 miliardi.
     5.  Nel triennio 1996-1998, qualora non siano realizzati
  gli obiettivi quantitativi di contenimento della spesa
  previdenziale di cui alla allegata tabella 1, il Governo della
  Repubblica adotta misure di modificazione dei parametri
  dell'ordinamento previdenziale necessarie a ripristinare, a
  decorrere dall'anno di riferimento della medesima manovra
  finanziaria, il pieno rispetto degli obiettivi finanziari di
  cui alla tabella predetta.  Le modifiche dei parametri devono
  riguardare i singoli comparti nei quali si sono verificati gli
  scostamenti.  Ai fini del riequilibrio finanziario del sistema
  previdenziale non può prevedersi l'aumento delle entrate se
  non per il limitato periodo necessario alla produzione degli
  effetti derivanti dalla predetta modifica dei parametri e nel
  comparto in cui si verifica lo scostamento.  A decorrere dal
  1998, nel documento di programmazione economico-finanziaria di
  cui all'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468, in
  apposita sezione nella parte dedicata agli andamenti
  tendenziali, sono analizzate le proiezioni per il successivo
  decennio della spesa previdenziale.  Ove si riscontrino
  scostamenti al percorso di riequilibrio previsto dal comma 3,
  nella parte dedicata alla definizione degli obiettivi, ovvero,
  risulti  tendenzialmente in peggioramento l'equilibrio
  patrimoniale e finanziario dei singoli fondi del sistema
  previdenziale obbligatorio, sono indicate le correzioni da
  apportare alla presente legge con apposito provvedimento.  Per
  quanto previsto dal presente comma il Governo si avvale del
  Nucleo di valutazione per la spesa previdenziale di cui al
  comma 44 che, a tal fine, è tenuto a predisporre una serie di
  indicatori idonei a valutare la dinamica dell'equilibrio
  finanziario relativo ai flussi previdenziali di ciascuna
  gestione del sistema previdenziale obbligatorio.
     6.  L'importo della pensione annua nell'assicurazione
  generale obbligatoria e nelle forme sostitutive ed esclusive
  della stessa, è determinato secondo il sistema contributivo
  moltiplicando il montante individuale dei contributi per il
  coefficiente di trasformazione di cui all'allegata tabella A
  relativo all'età dell'assicurato al momento del pensionamento.
  Per tener conto delle frazioni di anno rispetto all'età
 
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  dell'assicurato al momento del pensionamento, il coefficiente
  di trasformazione viene adeguato con un incremento pari al
  prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il
  coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente
  superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella
  dell'assicurato ed il numero dei mesi.  Ad ogni assicurato è
  inviato, con cadenza annuale, un estratto conto che indichi le
  contribuzioni effettuate, la progressione del montante
  contributivo e le notizie relative alla posizione
  assicurativa.
     7.  Per le pensioni liquidate esclusivamente con il sistema
  contributivo, nei casi di maturazione di anzianità
  contributive pari o superiori a 40 anni si applica il
  coefficiente di trasformazione relativo all'età di 57 anni, in
  presenza di età anagrafica inferiore.  Ai fini del computo
  delle predette anzianità non concorrono le anzianità derivanti
  dal riscatto di periodi di studio e dalla prosecuzione
  volontaria dei versamenti contributivi e la contribuzione
  accreditata per i periodi di lavoro precedenti il
  raggiungimento del diciottesimo anno di età è moltiplicata per
  1,5.
     8.  Ai fini della determinazione del montante contributivo
  individuale si applica alla base imponibile l'aliquota di
  computo nei casi che danno luogo a versamenti, ad accrediti o
  ad obblighi contributivi e la contribuzione così ottenuta si
  rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con
  esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso di
  capitalizzazione.
     9.  Il tasso annuo di capitalizzazione è dato dalla
  variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL)
  nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di
  statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente
  l'anno da rivalutare.  In occasione di eventuali revisioni
  della serie storica del PIL operate dall'ISTAT i tassi di
  variazione da considerare ai soli fini del calcolo del
  montante contributivo sono quelli relativi alla serie
  preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione
  e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi.
     10.  Per gli iscritti all'assicurazione generale
  obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della
  medesima, l'aliquota per il computo della pensione è fissata
  al 33 per cento.  Per i lavoratori autonomi iscritti
  all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) detta
  aliquota è fissata al 20 per cento.
     11.  Sulla base delle rilevazioni demografiche e
  dell'andamento effettivo del tasso di variazione del PIL di
  lungo periodo rispetto alle dinamiche dei redditi soggetti a
  contribuzione previdenziale, rilevati dall'ISTAT, il Ministro
  del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Nucleo di
  valutazione di cui al comma 44, di concerto con il Ministro
  del tesoro, sentite le competenti Commissioni parlamentari e
  le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
  lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale,
  ridetermina, ogni dieci anni, il coefficiente di
  trasformazione previsto al comma 6.
     12.  Per i lavoratori iscritti alle forme di previdenza di
  cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far
  valere un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, la
  pensione è determinata dalla somma:
       a)  della quota di pensione corrispondente alle
  anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995
  calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della
  pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla
  normativa vigente precedentemente alla predetta data;
       b)  della quota di pensione corrispondente al
  trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità
  contributive calcolato secondo il sistema contributivo.
     13.  Per i lavoratori già iscritti alle forme di previdenza
  di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono
  far valere un'anzianità contributiva di almeno diciotto anni,
  la pensione è interamente liquidata secondo la normativa
  vigente in base al sistema retributivo.
 
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     14.  L'importo dell'assegno di invalidità di cui alla legge
  12 giugno 1984, n. 222, liquidato con il sistema contributivo,
  ovvero la quota di esso nei casi di applicazione del comma 12,
  lettera  b),  sono determinati secondo il predetto
  sistema, assumendo il coefficiente di trasformazione relativo
  all'età di 57 anni nel caso in cui l'età dell'assicurato
  all'atto dell'attribuzione dell'assegno sia ad essa inferiore.
  Il predetto coefficiente di trasformazione è utilizzato per il
  calcolo delle pensioni ai superstiti dell'assicurato nel caso
  di decesso ad un'età inferiore ai 57 anni.
     15.  Per il calcolo delle pensioni di inabilità secondo i
  sistemi di cui ai commi da 6 a 12, le maggiorazioni di cui
  all'articolo 2, comma 3, della legge 12 giugno 1984, n. 222,
  si computano, secondo il sistema contributivo, per
  l'attribuzione di un'anzianità contributiva complessiva non
  superiore a 40 anni, aggiungendo al montante individuale,
  posseduto all'atto dell'ammissione al trattamento,
  un'ulteriore quota di contribuzione riferita al periodo
  mancante al raggiungimento del sessantesimo anno di età
  dell'interessato computata in relazione alla media delle basi
  annue pensionabili possedute negli ultimi cinque anni e
  rivalutate ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto
  legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.  Per la liquidazione del
  trattamento si assume il coefficiente di trasformazione di cui
  al comma 14.
     16.  Alle pensioni liquidate esclusivamente con il sistema
  contributivo non si applicano le disposizioni
  sull'integrazione al minimo.
     17.  Con decorrenza dal 1^ gennaio 1996, per i casi
  regolati dagli articoli 3, comma 3, e 7, comma 3, del decreto
  legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, l'incremento delle
  settimane di riferimento delle retribuzioni pensionabili, già
  previsto nella misura del 50 per cento, è sostituito dalla
  misura del 66,6 per cento del numero delle settimane
  intercorrenti tra il 1^ gennaio 1996 e la data di decorrenza
  della pensione, con arrotondamento per difetto.
     18.  Per i lavoratori autonomi iscritti all'INPS che al 31
  dicembre 1992 abbiano avuto un'anzianità contributiva pari o
  superiore ai 15 anni, gli incrementi di cui al comma 17 ai
  fini della determinazione della base pensionabile trovano
  applicazione nella stessa misura e con la medesima decorrenza
  e modalità di computo ivi previste, entro il limite delle
  ultime 780 settimane di contribuzione antecedenti la
  decorrenza della pensione.
     19.  Per i lavoratori i cui trattamenti pensionistici sono
  liquidati esclusivamente secondo il sistema contributivo, le
  pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata, di anzianità
  sono sostituite da un'unica prestazione denominata "pensione
  di vecchiaia".
     20.  Il diritto alla pensione di cui al comma 19, previa
  risoluzione del rapporto di lavoro, si consegue al compimento
  del cinquantasettesimo anno di età, a condizione che risultino
  versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno cinque
  anni di contribuzione effettiva e che l'importo della pensione
  risulti essere non inferiore a 1,2 volte l'importo
  dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7.  Si
  prescinde dal predetto requisito anagrafico al raggiungimento
  della anzianità contributiva non inferiore a 40 anni,
  determinata ai sensi del comma 7, secondo periodo, nonché dal
  predetto importo dal sessantacinquesimo anno di età.  Qualora
  non sussistano i requisiti assicurativi e contributivi per la
  pensione ai superstiti in caso di morte dell'assicurato, ai
  medesimi superstiti, che non abbiano diritto a rendite per
  infortunio sul lavoro o malattia professionale in conseguenza
  del predetto evento e che si trovino nelle condizioni
  reddituali di cui all'articolo 3, comma 6, compete una
  indennità  una tantum,  pari all'ammontare dell'assegno di
  cui al citato articolo 3, comma 6, moltiplicato per il numero
  delle annualità di contribuzione accreditata a favore
  dell'assicurato, da ripartire fra gli stessi in base ai
  criteri operanti per la pensione ai superstiti.  Per periodi
  inferiori all'anno, la predetta indennità è calcolata in
  proporzione alle settimane coperte da contribuzione.  Il
 
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  Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
  con il Ministro del tesoro, determina, con decreto, le
  modalità e i termini per il conseguimento dell'indennità.
     21.  Per i pensionati di età inferiore ai 63 anni la
  pensione di vecchiaia di cui al comma 19 non è cumulabile con
  redditi da lavoro dipendente nella loro interezza e con quelli
  da lavoro autonomo nella misura del 50 per cento per la parte
  eccedente il trattamento minimo dell'assicurazione generale
  obbligatoria e fino a concorrenza con i redditi stessi.
     22.  Per i pensionati di età pari o superiore ai 63 anni la
  pensione di vecchiaia di cui al comma 19 non è cumulabile con
  redditi da lavoro dipendente ed autonomo nella misura del 50
  per cento per la parte eccedente il trattamento minimo
  dell'assicurazione generale obbligatoria e fino a concorrenza
  dei redditi stessi.
     23.  Per i lavoratori di cui ai commi 12 e 13 la pensione è
  conseguibile a condizione della sussistenza dei requisiti di
  anzianità contributiva e anagrafica previsti dalla normativa
  previgente, che a tal fine resta confermata in via transitoria
  come integrata dalla presente legge.  Ai medesimi lavoratori è
  data facoltà di optare per la liquidazione del trattamento
  pensionistico esclusivamente con le regole del sistema
  contributivo, ivi comprese quelle relative ai requisiti di
  accesso alla prestazione di cui al comma 19, a condizione che
  abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a
  quindici anni di cui almeno cinque nel sistema medesimo.
     24.  Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare,
  entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
  presente legge, disposizioni in materia di criteri di calcolo,
  di retribuzioni di riferimento, di coefficienti di
  rivalutazione e di ogni altro elemento utile alla
  ricostruzione delle posizioni assicurative individuali ai fini
  dell'esercizio dell'opzione di cui al comma 23, avendo
  presente, ai fini del computo del montante contributivo per i
  periodi di contribuzione fino al 31 dicembre 1995, l'andamento
  delle aliquote vigenti nei diversi periodi, nel limite massimo
  della contemporanea aliquota in atto presso il Fondo pensioni
  lavoratori dipendenti.
     25.  Il diritto alla pensione di anzianità dei lavoratori
  dipendenti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria
  per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e delle forme
  di essa sostitutive ed esclusive si consegue:
    a)  al raggiungimento di un'anzianità contributiva
  pari o superiore a 35 anni, in concorrenza con almeno 57 anni
  di età anagrafica;
    b)  al raggiungimento di un'anzianità contributiva non
  inferiore a 40 anni;
    c)  al raggiungimento di un'anzianità contributiva non
  inferiore a 37  anni, o comunque a quella riportata nella
  colonna 2 dell'allegata tabella B, se superiore, nei casi in
  cui il rapporto di lavoro sia stato trasformato in rapporto di
  lavoro a tempo parziale, ai sensi dell'articolo 5 del
  decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e
  successive modificazioni.  La pensione maturata è cumulabile
  con la retribuzione ed è ridotta in ragione inversamente
  proporzionale alla riduzione, non superiore al 50 per cento,
  dell'orario normale di lavoro; la somma della pensione e della
  retribuzione non può comunque superare l'ammontare della
  retribuzione spettante al lavoratore che, a parità di altre
  condizioni, presti la sua opera a tempo pieno.
     26.  Per i lavoratori dipendenti iscritti alle forme
  previdenziali di cui al comma 25, fermo restando il requisito
  dell'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque
  anni, nella fase di prima applicazione, il diritto alla
  pensione di anzianità si consegue in riferimento agli anni
  indicati nell'allegata tabella B, con il requisito anagrafico
  di cui alla medesima tabella B, colonna 1, ovvero, a
  prescindere dall'età anagrafica, al conseguimento della
  maggiore anzianità contributiva di cui alla medesima tabella
  B, colonna 2.
 
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     27.  Il diritto alla pensione anticipata di anzianità per
  le forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria
  per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti è conseguibile,
  nella fase transitoria, oltre che nei casi previsti dal comma
  26, anche:
       a)  ferma restando l'età anagrafica prevista dalla
  citata tabella B, in base alla previgente disciplina degli
  ordinamenti previdenziali di appartenenza ivi compresa
  l'applicazione delle riduzioni percentuali sulle prestazioni
  di cui all'articolo 11, comma 16, della legge 24 dicembre
  1993, n. 537;
       b)  a prescindere dall'età anagrafica di cui alla
  lettera  a),  in presenza dei requisiti di anzianità
  contributiva indicati nell'allegata tabella C, con
  applicazione delle riduzioni percentuali sulle prestazioni di
  cui all'allegata tabella D che operano altresì per i casi di
  anzianità contributiva ricompresa tra i 29 e i 37 anni alla
  data del 31 dicembre 1995.  I lavoratori, ai quali si applica
  la predetta tabella D, possono accedere al pensionamento al 1^
  gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione del
  requisito contributivo prescritto.
     28.  Per i lavoratori autonomi iscritti all'assicurazione
  generale obbligatoria, oltre che nell'ipotesi di cui al comma
  25, lettera  b),  il diritto alla pensione di anzianità si
  consegue al raggiungimento di un'anzianità contributiva non
  inferiore a 35 anni ed al compimento del cinquantasettesimo
  anno di età.  Per il biennio 1996-1997 il predetto requisito di
  età anagrafica è fissato al compimento del cinquantaseiesimo
  anno di età.
     29.  I lavoratori, che risultano essere in possesso dei
  requisiti di cui ai commi 25, 26, 27, lettera  a),  e 28:
  entro il primo trimestre dell'anno, possono accedere al
  pensionamento di anzianità al 1^ luglio dello stesso anno, se
  di età pari o superiore a 57 anni; entro il secondo trimestre,
  possono accedere al pensionamento al 1^ ottobre dello stesso
  anno, se di età pari o superiore a 57 anni; entro il terzo
  trimestre, possono accedere al pensionamento al 1^ gennaio
  dell'anno successivo; entro il quarto trimestre, possono
  accedere al pensionamento al 1^ aprile dell'anno successivo.
  In fase di prima applicazione, la decorrenza delle pensioni è
  fissata con riferimento ai requisiti di cui alla allegata
  tabella E per i lavoratori dipendenti e autonomi, secondo le
  decorrenze ivi indicate.  Per i lavoratori iscritti ai regimi
  esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria, che
  accedono al pensionamento secondo quanto previsto dal comma
  27, lettera  b),  la decorrenza della pensione è fissata
  al 1^ gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione del
  requisito di anzianità contributiva.
     30.  All'articolo 13, comma 5, lettera  c),  della
  legge 23 dicembre 1994, n. 724, le parole: "fino a 30 anni"
  sono sostituite dalle seguenti: "inferiore a 31 anni".  Per i
  lavoratori dipendenti privati e pubblici in possesso alla data
  del 31 dicembre 1993 del requisito dei 35 anni di
  contribuzione di cui all'articolo 13, comma 10, della legge 23
  dicembre 1994, n. 724, la decor-renza della pensione, ove non
  già stabilita con decreto ministeriale emanato ai sensi del
  medesimo comma, è fissata al 1^ settembre 1995.  I lavoratori
  autonomi iscritti all'INPS, in possesso del requisito
  contributivo di cui al predetto articolo 13, alla data del 31
  dicembre 1993 ivi indicata, possono accedere al pensionamento
  al 1^ gennaio 1996.
     31.  Per il personale del comparto scuola, ai fini
  dell'accesso al trattamento di pensione, la cessazione dal
  servizio ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico
  e il relativo trattamento economico decorre dalla stessa data,
  fermo restando quanto disposto dall'articolo 13, comma 5,
  della legge 23 dicembre 1994, n. 724.  Coloro che abbiano
  presentato domanda di pensionamento anticipato in data
  successiva al 28 settembre 1994 possono revocare la domanda
  stessa entro 20 giorni dalla data di pubblicazione nella
  Gazzetta Ufficiale  della presente legge.  Non sono
  disponibili, per le operazioni di trasferimento e passaggio
  relative all'anno
 
                             Pag. 5817
 
  scolastico 1995-1996, i posti del personale del comparto
  scuola che ha presentato domanda di pensionamento anticipato
  in data successiva al 28 settembre 1994.  Al personale del
  comparto scuola si applica l'articolo 13, comma 10, della
  legge 23 dicembre 1994, n. 724.
     32.  Le previgenti disposizioni in materia di requisiti di
  accesso e di decorrenza dei trattamenti pensionistici di
  anzianità continuano a trovare applicazione: nei casi di
  cessazione dal servizio per invalidità derivanti o meno da
  cause di servizio; nei casi di trattamenti di mobilità
  previsti dall'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio
  1991, n. 223; nei casi di pensionamenti anticipati, previsti
  da norme specifiche alla data del 30 aprile 1995, in
  connessione ad esuberi strutturali di manodopera; per i
  lavoratori privi di vista.  Le predette disposizioni si
  applicano altresì:
    a)  per i lavoratori di cui all'articolo 13, comma 4,
  lettera  e),  della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ove
  conseguano il requisito contributivo previsto dai rispettivi
  ordinamenti durante il periodo di fruizione dell'indennità di
  mobilità;
    b)  per i lavoratori che raggiungano nel corso del
  1995 il requisito contributivo previsto dall'articolo 18 della
  legge 30 aprile 1969, n. 153, in base ai benefici di cui
  all'articolo 13, commi 6, 7 e 8, della legge 27 marzo 1992, n.
  257, e successive modificazioni, e nel medesimo anno
  presentino domanda di pensionamento.
     33.  All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 30
  dicembre 1992, n. 503, è aggiunto il seguente periodo: "Con
  effetto dal 1^ gennaio 2009 i predetti aumenti saranno
  stabiliti nel limite di un punto percentuale della base
  imponibile a valere sulle fasce di pensione fino a lire dieci
  milioni annui".
     34.  L'articolo 3 del decreto legislativo 11 agosto 1993,
  n. 374, è sostituito dal seguente:
     "Art.  3. -  1.  Ai fini dell'ammissione al
  beneficio di cui all'articolo 2 e alla copertura dei relativi
  oneri:
       a)  per i lavoratori del settore privato, con
  decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
  concerto con il Ministro del tesoro, su proposta congiunta
  delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
  lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale,
  sono individuate per ciascuna categoria le mansioni
  particolarmente usuranti e sono determinate le modalità di
  copertura dei conseguenti oneri attraverso una aliquota
  contributiva definita secondo criteri attuariali riferiti
  all'anticipo dell'età pensionabile;
       b)  per i lavoratori autonomi assicurati presso
  l'INPS, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
  sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta
  delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative
  sul piano nazionale, sono definite le mansioni ritenute
  particolarmente usuranti e sono determinate le modalità di
  copertura dei conseguenti oneri attraverso una aliquota
  contributiva definita secondo criteri attuariali riferiti
  all'anticipo dell'età pensionabile.  Con il medesimo decreto
  sono stabiliti i termini e le modalità per la verifica e di
  controllo in ordine all'espletamento, da parte dei lavoratori
  medesimi, delle attività particolarmente usuranti;
       c)  per i lavoratori del settore pubblico, con
  decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con
  i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale,
  su proposta delle organizzazioni sindacali maggiormente
  rappresentative del settore, sono individuate le mansioni
  particolarmente usuranti nei singoli comparti e sono definite
  le modalità di copertura dei conseguenti oneri attraverso una
  aliquota contributiva definita secondo i criteri attuariali
  riferiti all'anticipo dell'età pensionabile, nell'ambito delle
  risorse finanziarie preordinate ai rinnovi dei rispettivi
  contratti di lavoro.
  2.  Sulle aliquote contributive di cui al comma 1 non
  operano misure di fiscalizzazione e di agevolazione comunque
  denominate.
 
                             Pag. 5818
 
  3.  Ove le organizzazioni sindacali non formulino le
  proposte di cui al comma 1, lettera  a),  il Ministro del
  lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
  del tesoro, sentita una commissione tecnico-scientifica
  istituita dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
  di concerto con il Ministro della sanità, stabilisce le
  modalità di copertura degli oneri, determinandone l'entità ed
  i criteri di ripartizione tra le parti nell'ambito del
  settore, consideratene le caratteristiche.
  4.  Con decreto del Ministro del lavoro e della
  previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
  sentita la commissione istituita ai sensi del comma 3, sarà
  riconosciuto un concorso alla copertura degli oneri di cui al
  comma 1 relativi a determinate mansioni in ragione delle
  caratteristiche di maggiore gravità dell'usura che esse
  presentano anche sotto il profilo dell'incidenza della stessa
  sulle aspettative di vita, dell'esposizione al rischio
  professionale di particolare intensità, delle peculiari
  caratteristiche dei rispettivi ambiti di attività con
  riferimento particolare alle componenti socio-economiche che
  le connotano.  Il concorso non può superare il 20 per cento del
  corrispondente onere ed è attribuito nell'ambito delle risorse
  preordinate a tale scopo, determinate, in fase di prima
  applicazione, in 250 miliardi di lire annui a decorrere dal
  1996.  Le predette risorse possono essere adeguate in relazione
  ai dati biostatistici e di esperienza registrati.  Il predetto
  decreto è emanato entro sei mesi dalla richiesta avanzata
  dalle parti nelle proposte formulate ai sensi del comma 1.
  5.  La commissione di cui al comma 3 si avvale di un
  Osservatorio istituito presso il Ministero del lavoro e della
  previdenza sociale per analisi e indagini sulle attività
  usuranti, su quelle nocive, sulle aspettative di vita,
  sull'esposizione al rischio professionale.  Di tale
  Osservatorio fanno parte esperti designati dal Ministero del
  lavoro e della previdenza sociale, dal Ministero della sanità,
  dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del
  lavoro (ISPESL), dall'ISTAT, dall'Istituto nazionale per
  l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL),
  dall'INPS, dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per
  gli impiegati dell'agricoltura (ENPAIA), dall'Istituto
  nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione
  pubblica (INPDAP), dall'Istituto di previdenza per il settore
  marittimo (IPSEMA) e da istituti universitari competenti".
     35.  All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 11
  agosto 1993, n. 374, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
  "Per i lavoratori impegnati in lavori particolarmente
  usuranti, per le caratteristiche di maggior gravità dell'usura
  che questi presentano, anche sotto il profilo delle
  aspettative di vita e dell'esposizione al rischio
  professionale di particolare intensità, viene inoltre, ridotto
  il limite di anzianità contributiva di un anno ogni dieci di
  occupazione nelle attività di cui sopra, fino ad un massimo di
  ventiquattro mesi complessivamente considerati".
     36.  I limiti di età anagrafica, di cui ai commi 25, 26, 27
  e 28, sono ridotti fino ad un anno per i lavoratori nei cui
  confronti trovano applicazione le disposizioni di cui al
  decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, come modificato ai
  sensi dei commi 34 e 35.
     37.  Per le pensioni liquidate esclusivamente con il
  sistema contributivo, il lavoratore, nei cui confronti trovano
  applicazione le disposizioni di cui al decreto legislativo 11
  agosto 1993, n. 374, come modificato ai sensi dei commi 34 e
  35, può optare per l'applicazione del coefficiente di
  trasformazione relativo all'età anagrafica all'atto del
  pensionamento, aumentato di un anno per ogni sei anni di
  occupazione nelle attività usuranti ovvero per l'utilizzazione
  del predetto periodo di aumento ai fini dell'anticipazione
  dell'età pensionabile fino ad un anno rispetto al requisito di
  accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 19.
     38.  Per l'attuazione dei commi da 34 a 37 è autorizzata la
  spesa di lire 250 miliardi annui, a decorrere dal 1996.
  All'onere per gli anni 1996 e 1997 si provvede mediante
  corrispondente utilizzo
 
                             Pag. 5819
 
  delle proiezioni per i medesimi anni: per lire 100 miliardi
  dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della
  previdenza sociale e per lire 150 miliardi dell'accantonamento
  relativo al Ministero della pubblica istruzione, iscritti, ai
  fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello
  stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
  1995.
     39.  Con uno o più decreti, da emanare entro dodici mesi
  dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
  Governo della Repubblica è delegato ad emanare norme intese a
  riordinare, armonizzare e razionalizzare, nell'ambito delle
  vigenti risorse finanziarie, le discipline dei diversi regimi
  previdenziali in materia di contribuzione figurativa, di
  ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria
  nonché a conformarle al sistema contributivo di calcolo,
  secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
       a)  armonizzazione, con riferimento anche ai
  periodi massimi riconoscibili, con particolare riferimento
  alle contribuzioni figurative per i periodi di malattia, per i
  periodi di maternità e per aspettativa ai sensi dell'articolo
  31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive
  modificazioni, e degli articoli 3, comma 32, e 11, comma 21,
  della legge 24 dicembre 1993, n. 537.  Per i periodi di
  maternità, revisione dei criteri di accredito figurativo, in
  costanza di rapporto lavorativo, escludendo che l'anzianità
  contributiva pregressa ne costituisca requisito essenziale;
       b)  conferma della copertura assicurativa prevista
  dalla previgente disciplina per casi di disoccupazione;
       c)  previsione della copertura assicurativa, senza
  oneri a carico dello Stato e secondo criteri attuariali, dei
  periodi di interruzione del rapporto di lavoro consentiti da
  specifiche disposizioni per la durata massima di tre anni; nei
  casi di formazione professionale, studio e ricerca e per le
  tipologie di inserimento nel mercato del lavoro ove non
  comportanti rapporti di lavoro assistiti da obblighi
  assicurativi, nei casi di lavori discontinui, saltuari,
  precari e stagionali per i periodi intercorrenti non coperti
  da tali obblighi assicurativi.
     40.  Per i trattamenti pensionistici determinati
  esclusivamente secondo il sistema contributivo, sono
  riconosciuti i seguenti periodi di accredito figurativo:
       a)  per assenza dal lavoro per periodi di
  educazione e assistenza dei figli fino al sesto anno di età in
  ragione di centosettanta giorni per ciascun figlio;
       b)  per assenza dal lavoro per assistenza a figli
  dal sesto anno di età, al coniuge e al genitore purché
  conviventi, nel caso ricorrano le condizioni previste
  dall'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per la
  durata di venticinque giorni complessivi l'anno, nel limite
  massimo complessivo di ventiquattro mesi;
       c)  a prescindere dall'assenza o meno dal lavoro al
  momento del verificarsi dell'evento maternità, è riconosciuto
  alla lavoratrice un anticipo di età rispetto al requisito di
  accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 19 pari a
  quattro mesi per ogni figlio e nel limite massimo di dodici
  mesi.  In alternativa al detto anticipo la lavoratrice può
  optare per la determinazione del trattamento pensionistico con
  applicazione del moltiplicatore di cui all'allegata tabella A,
  relativo all'età di accesso al trattamento pensionistico,
  maggiorato di un anno in caso di uno o due figli, e maggiorato
  di due anni in caso di tre o più figli.
     41.  La disciplina del trattamento pensionistico a favore
  dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nell'ambito
  del regime dell'assicurazione generale obbligatoria è estesa a
  tutte le forme esclusive o sostitutive di detto regime.  In
  caso di presenza di soli figli di minore età, studenti, ovvero
  inabili, l'aliquota percentuale della pensione è elevata al 70
  per cento limitatamente alle pensioni ai superstiti aventi
  decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente
  legge.  Gli importi dei trattamenti pensionistici ai
 
                             Pag. 5820
 
  superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario,
  nei limiti di cui all'allegata tabella F. Il trattamento
  derivante dal cumulo dei redditi di cui al presente comma con
  la pensione ai superstiti ridotta non può essere comunque
  inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto
  qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle
  fasce immediatamente precedenti quella nella quale il reddito
  posseduto si colloca.  I limiti di cumulabilità non si
  applicano qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo
  familiare con figli di minore età, studenti ovvero inabili,
  individuati secondo la disciplina di cui al primo periodo del
  presente comma.  Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali
  più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore
  della presente legge con riassorbimento sui futuri
  miglioramenti.
     42.  All'assegno di invalidità nei casi di cumulo con
  redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa si
  applicano le riduzioni di cui all'allegata tabella G. Il
  trattamento derivante dal cumulo dei redditi con l'assegno di
  invalidità ridotto non può essere comunque inferiore a quello
  che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito
  risultasse pari al limite massimo della fascia immediatamente
  precedente quella nella quale il reddito posseduto si colloca.
  Le misure più favorevoli per i trattamenti in essere alla data
  di entrata in vigore della presente legge sono conservate fino
  al riassorbimento con i futuri miglioramenti.
     43.  Le pensioni di inabilità, di reversibilità o l'assegno
  ordinario di invalidità a carico dell'assicurazione generale
  obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti,
  liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia
  professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia
  liquidata per lo stesso evento invalidante, a norma del testo
  unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli
  infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato
  con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
  1124, fino a concorrenza della rendita stessa.  Sono fatti
  salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento
  alla data di entrata in vigore della presente legge con
  riassorbimento sui futuri miglioramenti.
     44.  E' istituito, alle dirette dipendenze del Ministro del
  lavoro e della previdenza sociale, un Nucleo di valutazione
  della spesa previdenziale con compiti di osservazione e di
  controllo dei singoli regimi assicurativi, degli andamenti
  economico-finanziari del sistema previdenziale obbligatorio,
  delle dinamiche di correlazione tra attivi e pensionati, e dei
  flussi di finanziamento e di spesa, anche con riferimento alle
  singole gestioni, nonché compiti di propulsione e verifica in
  funzione della stabilizzazione della spesa previdenziale.  A
  tal fine il Nucleo, tra l'altro, provvede:
    a)  ad informare il Ministro del lavoro e della
  previdenza sociale sulle vicende gestionali che possono
  interessare l'esercizio di poteri di intervento e
  vigilanza;
    b)  a riferire periodicamente al predetto Ministro
  sugli andamenti gestionali formulando, se del caso, proposte
  di modificazioni normative;
    c)  a programmare ed organizzare ricerche e
  rilevazioni anche mediante acquisizione di dati e informazioni
  presso ciascuna delle gestioni;
    d)  a predisporre per gli adempimenti di cui al comma
  46 relazioni in ordine agli aspetti economico-finanziari e
  gestionali inerenti al sistema pensionistico pubblico;
    e)  a collaborare con il Ministro del tesoro per la
  definizione del conto della previdenza di cui all'articolo 65,
  comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
  successive modificazioni e integrazioni;
    f)  a svolgere le attività di cui ai commi 5 e 11.
     45.  Il Nucleo di valutazione di cui al comma 44 è composto
  da non più di quindici membri che abbiano particolare
  competenza e specifica esperienza in materia previdenziale nei
  diversi profili giuridico
 
                             Pag. 5821
 
  ed economico-statistico-attuariale, nominati, per un periodo
  non superiore a quattro anni, rinnovabile una sola volta, dal
  Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
  con il Ministro del tesoro.  Il Nucleo è composto da magistrati
  amministrativi e contabili di cui uno in veste di
  coordinatore, da personale appartenente ai ruoli dei
  professori universitari, da personale appartenente ai ruoli di
  Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e
  di enti pubblici anche economici, nonché da esperti, in numero
  non superiore a cinque, non appartenenti alle categorie
  predette; i componenti del Nucleo sono collocati, ove ne venga
  fatta richiesta dal Ministro del lavoro e della previdenza
  sociale, fuori ruolo conservando il trattamento delle
  amministrazioni di provenienza, senza avere diritto ad
  ulteriori compensi.  Con decreto del Ministro del lavoro e
  della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del
  tesoro, sono determinati le modalità organizzative e di
  funzionamento del Nucleo di valutazione, la remunerazione dei
  membri medesimi in armonia con i criteri correnti per la
  determinazione dei compensi per attività di pari
  qualificazione professionale, il numero e le professionalità
  dei dipendenti appartenenti al Ministero del lavoro e della
  previdenza sociale o di altre Amministrazioni dello Stato da
  impiegare presso il Nucleo medesimo anche attraverso
  l'istituto del distacco.  Per il funzionamento del Nucleo, ivi
  compreso il compenso ai componenti, è autorizzata la spesa di
  lire 1.500 milioni annui a decorrere dal 1996.  Al relativo
  onere, per gli anni 1996 e 1997, si provvede mediante
  corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni
  dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della
  previdenza sociale, iscritto ai fini del bilancio triennale
  1995-1997 al capitolo 6856 dello stato di previsione del
  Ministero del tesoro per l'anno 1995.
     46.  Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
  riferisce, con periodicità biennale, al Parlamento sugli
  aspetti economico-finanziari ed attuativi inerenti alla
  riforma previdenziale recata dalla presente legge.
 
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