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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


1243
DDL0074-0062
Relazione Camera n. 74-A (DDL12-74-A)
(suddiviso in 94 Unità Documento)
Unità Documento n.62 (che inizia a pag.25 dello stampato)
...C74A, C162A, C709A, C2637A. TESTIPDL
...C74A, C162A, C709A, C2637A.
...N. 709 d'iniziativa dei deputati Corleone ed altri
Art. 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC74A ZZ12 ZZPD ZZRM
    1.  Nelle scuole materne dei comuni indicati nel decreto del
  presidente della giunta regionale di cui all'articolo 2,
  l'educazione linguistica prevede l'apprendimento della lingua
  locale e l'uso della stessa per lo svolgimento delle attività
  educative proprie della scuola materna; nelle scuole
  elementari devono essere garantiti l'alfabetizzazione nella
  lingua minoritaria e nella lingua italiana, nonché
  l'insegnamento delle forme espressive dell'infanzia, la
  lettura e le esercitazioni relative agli argomenti concernenti
  gli usi, i costumi e le tradizioni delle comunità locali.
    2.  Nelle scuole medie dell'obbligo dei comuni di cui al
  comma 1 è previsto l'insegnamento della lingua locale a
  richiesta degli interessati.
    3.  I programmi e gli orari relativi alla educazione
  linguistica sono fissati con decreto emanato dal Ministro
  della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale
  della pubblica istruzione e tenuto conto dei criteri di
  gradualità in relazione alla disponibilità di personale
  insegnante e di materiale didattico.
    4.  Il decreto di cui al comma 3 è adottato previa
  consultazione delle regioni e delle istituzioni, anche di
  natura associativa, interessate alla valorizzazione della
  lingua e della cultura da tutelare, nonché previa acquisizione
  del parere degli organi collegiali della scuola, costituiti
  negli ambiti territoriali delimitati ai sensi dell'articolo
  2.
    5.  Lo stesso decreto di cui al comma 3 prevede altresì
  forme e modalità sia per l'esonero degli alunni, i cui
  genitori non intendano avvalersi delle misure di cui al comma
  1, sia per la richiesta di cui al comma 2.
    6.  Con il decreto di cui al comma 3 sono inoltre definiti i
  requisiti, fermo restando il possesso della cittadinanza
  italiana, per la nomina degli insegnanti che possono, ove
  necessario, essere incaricati in sede locale, anche in deroga
  alle norme generali sul conferimento degli incarichi di
  insegnamento, nei limiti dei posti disponibili.
 
DATA=960216 FASCID=DDL12-74-A TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0074 TOTPAG=0031 TOTDOC=0094 NDOC=0062 TIPDOC=P DOCTIT=0060 COMM= PD PAGINIZ=0025 RIGINIZ=027 PAGFIN=0025 RIGFIN=063 UPAG=NO PAGEIN=25 PAGEFIN=25 SORTRES= SORTDDL=007400A00 FASCIDC=12DDL0074 A SORTNAV=0007400A000 00000 ZZDDLC74A NDOC0062 TIPDOCP DOCTIT0060 NDOC0060



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