| 1. Nelle scuole materne dei comuni indicati nel decreto del
presidente della giunta regionale di cui all'articolo 2,
l'educazione linguistica prevede l'apprendimento della lingua
locale e l'uso della stessa per lo svolgimento delle attività
educative proprie della scuola materna; nelle scuole
elementari devono essere garantiti l'alfabetizzazione nella
lingua minoritaria e nella lingua italiana, nonché
l'insegnamento delle forme espressive dell'infanzia, la
lettura e le esercitazioni relative agli argomenti concernenti
gli usi, i costumi e le tradizioni delle comunità locali.
2. Nelle scuole medie dell'obbligo dei comuni di cui al
comma 1 è previsto l'insegnamento della lingua locale a
richiesta degli interessati.
3. I programmi e gli orari relativi alla educazione
linguistica sono fissati con decreto emanato dal Ministro
della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale
della pubblica istruzione e tenuto conto dei criteri di
gradualità in relazione alla disponibilità di personale
insegnante e di materiale didattico.
4. Il decreto di cui al comma 3 è adottato previa
consultazione delle regioni e delle istituzioni, anche di
natura associativa, interessate alla valorizzazione della
lingua e della cultura da tutelare, nonché previa acquisizione
del parere degli organi collegiali della scuola, costituiti
negli ambiti territoriali delimitati ai sensi dell'articolo
2.
5. Lo stesso decreto di cui al comma 3 prevede altresì
forme e modalità sia per l'esonero degli alunni, i cui
genitori non intendano avvalersi delle misure di cui al comma
1, sia per la richiesta di cui al comma 2.
6. Con il decreto di cui al comma 3 sono inoltre definiti i
requisiti, fermo restando il possesso della cittadinanza
italiana, per la nomina degli insegnanti che possono, ove
necessario, essere incaricati in sede locale, anche in deroga
alle norme generali sul conferimento degli incarichi di
insegnamento, nei limiti dei posti disponibili.
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