| 1. I cittadini facenti parte delle popolazioni di cui
all'articolo 1 ed appartenenti ai comuni individuati con il
procedimento di cui all'articolo 2, i cui cognomi o nomi siano
stati modificati prima della data di entrata in vigore della
presente legge, hanno diritto di ottenere, sulla base di
adeguata documentazione, il ripristino degli stessi nella
forma originaria, con provvedimento della corte d'appello
competente. Il ripristino del cognome ha effetto anche per i
discendenti degli interessati.
2. Nei casi di cui al comma 1 si applicano le norme di cui
al titolo VIII, capo II, articoli 158 e seguenti, del regio
decreto 9 luglio 1939, n. 1238; il provvedimento è esente da
spese e deve essere adottato nel termine di novanta giorni
dalla richiesta.
3. Gli uffici dello stato civile dei comuni interessati
provvedono alle annotazioni conseguenti all'attuazione delle
disposizioni di cui al presente articolo.
| |