| SERGIO DE JULIO, Relatore. Presidente, vorrei
riportarmi alla relazione scritta limitandomi ad
illustrare sommariamente il disegno di legge in esame. Non
mi soffermerò sui numerosissimi argomenti che il
provvedimento affronta, ma richiamerò ai colleghi (che
certamente avranno avuto modo di leggere la relazione)
solo i contenuti dei singoli articoli, sottolineando in
particolare lo spirito con cui la Commissione ha
licenziato il testo per l'esame dell'Assemblea.
Il disegno di legge n. 1788 consta di otto articoli.
L'articolo 1 riguarda l'impiantistica sportiva e
l'edilizia scolastica; l'articolo 2 prevede interventi nel
campo della ricerca; l'articolo 3 detta alcune
disposizioni per la proroga di termini in materia di
indizione e svolgimento di procedure concorsuali per il
personale scolastico e procedure di utilizzazione delle
relative graduatorie; l'articolo 4 contiene ulteriori
disposizioni in materia di pubblica istruzione. Tale
articolo affronta un problema molto dibattuto e sentito,
quello del trasferimento ai ruoli statali del personale di
segreteria, tecnico ed ausiliare dipendente dagli enti
locali. La Commissione ritiene che con questo
trasferimento si compia un'operazione di
razionalizzazione, ancorché siano pendenti alcuni
emendamenti per la definizione del testo che mi auguro sia
approvato da questa Assemblea.
L'articolo 5 del provvedimento riguarda le filiazioni in
Italia di università o istituti superiori di insegnamento
a livello universitario che abbiano sede nel territorio di
paesi esteri. L'articolo 6 detta alcune norme di carattere
finanziario e riguarda in particolare l'utilizzazione per
l'esercizio 1995 di somme stanziate, sia in conto
competenza sia in conto residui, negli stati di previsione
dei Ministeri della pubblica istruzione, dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica, nonché dei beni
culturali ed ambientali. L'articolo 7 contiene la
sanatoria dei provvedimenti adottati e fa salvi gli
effetti prodotti dai decreti-legge non convertiti dalle
Camere. L'articolo 8, infine concerne l'entrata in vigore
del disegno di legge in esame.
Il provvedimento, quindi, affronta numerosi temi e ciascun
articolo tratta una molteplicità di argomenti di dettaglio
sui quali non mi sembra il caso di soffermarmi in questa
sede. Come ho accennato all'inizio, vorrei sottolineare lo
spirito con cui la Commissione cultura ha licenziato il
testo per l'Assemblea. Nell'esaminare il provvedimento,
che raccoglie le parti di competenza della VII Commissione
di un decreto-legge reiterato numerose volte, la
Commissione si è orientata nel modo seguente. In primo
luogo, ha cercato di depurare il testo delle parti
estranee all'oggetto del differimento dei termini o che
comunque non rivestissero carattere
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di urgenza; in secondo luogo, ha accolto esclusivamente le
proposte emendative che si ispiravano al medesimo
principio. Ne è scaturito un testo a mio avviso essenziale
e mi auguro che la Camera, qualora intendesse modificarlo,
operi con lo stesso spirito con cui ha lavorato la
Commissione.
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