| NADIA MASINI. Presidente, mi scuso per aver chiesto la
parola in ritardo; però, dal momento che il relatore aveva
già fatto una dichiarazione, sollecitando nuovamente un
chiarimento da parte del Governo circa le ragioni per le
quali la Commissione aveva convenuto di procedere alla
proposta di soppressione del comma 3, francamente mi
aspettavo che questo chiarimento arrivasse. Di qui la mia
mancanza di tempestività nel chiedere la parola.
L'emendamento 3.15 della Commissione è volto a sopprimere
una previsione che era stata introdotta nel testo dopo una
lunga riflessione; con quella norma, infatti, si voleva
sanare un contenzioso rispetto allo scioglimento di una
riserva per quanto concerne un gruppo di presidi che
avevano ricevuto un incarico ed avevano maturato le
condizioni, sulla base della legge n. 417 del 1989, per
essere immessi in ruolo sostanzialmente alla data di
scadenza prevista dal bando di concorso. In Commissione si
era anche discusso della necessità di precisare meglio
tale scadenza che avrebbe fatto riesaminare la possibilità
dell'immissione in ruolo dei presidi ammessi con riserva,
in relazione, appunto, alla scadenza del termine stabilito
per la presentazione della domanda di partecipazione al
medesimo concorso. Era questo l'elemento di chiarimento
che la Commissione attendeva, rispetto alla prima
applicazione della legge n. 417 (precisamente l'articolo
9), e di qui l'orientamento negativo di accogliere tutti
gli altri emendamenti che avrebbero esteso a tempi
successivi il riconoscimento delle condizioni
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volte a consentire l'immissione in ruolo di altri presidi
incaricati.
La ragione per la quale il Governo ieri ha convinto di
fatto la Commissione a presentare l'emendamento
soppressivo era che si sarebbe determinato, con
l'immissione in ruolo dei presidi incaricati ammessi con
riserva, il rischio di un contenzioso attinente al profilo
economico e giuridico rispetto a graduatorie già
compilate. Ricordo che avevo posto anche l'esigenza di
addivenire ad un'ulteriore formulazione che avrebbe
consentito - dal momento che l'esame di questa materia era
stato già affrontato ed erano stati anche accolti
emendamenti di altri colleghi (quindi non vi è stato
neppure un emendamento iniziale del mio gruppo: credo che
per chiarezza sia bene ricostruire la vicenda) - di
precisare meglio, qualora questo personale venisse
inserito nella graduatoria, che le decorrenze si avevano
dal momento dell'entrata in vigore della legge. Come ho
già detto, una formulazione del genere potrebbe eliminare
il rischio di eventuali contenziosi che potrebbero creare
disordini e riesame delle graduatorie almeno a partire
dall'anno 1990. Questa era la ragione per la quale anche
il relatore, questa mattina, era impegnato, su
suggerimento della Commissione, a chiedere un ulteriore
chiarimento al Governo per convenire se questo elemento di
rischio di contenzioso, che avrebbe ovviamente provocato
uno sconvolgimento delle graduatorie già attivate,
effettivamente avesse quel carattere di pregnanza, e
soprattutto di coattività, che non riterrei sussisterebbe
- ripeto - con una formulazione più precisa della norma in
esame.
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