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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


125770
STA0242-0108
Stenografico d'Aula n. 242 del 20 settembre 1995 (STA12-242)
(suddiviso in 353 Unità Documento)
Unità Documento n.108 (che inizia a pag.14998 dello stampato)
(il TITOLO si trova nell'Unità Documento n.11)
SEGUITO DISCUSSIONE: C1788. LAVASS
...SEGUITO DISCUSSIONE: C1788.
GUSEPPE SCOTTO.
PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LUCIANO VIOLANTE
ZZSTA ZZRES ZZSTA200995 ZZSTA950920 ZZSTA000995 ZZSTA000095 ZZSTA242 ZZ12 ZZDI ZZLL
    GUSEPPE SCOTTO  di LUZIO.  Presidente, vorrei evitare che
  l'Assemblea commettesse un errore sulla questione degli
  insegnanti tecnico-pratici.
    Nel 1979 (mi rivolgo in particolare ai membri della
  Commissione poiché si tratta di un emendamento da essa
  presentato), in occasione della conversione in legge del
  decreto-legge n. 434, l'allora sottosegretario di Stato
  Falcucci esordì chiedendo chi fossero gli insegnanti
  tecnico-pratici.  Pensava quasi che tali insegnanti, il cui
  stato giuridico è uguale a quello di tutti gli altri
  insegnanti della scuola italiana, venissero dalle foreste!
  Questo modo di pensare permane nonostante il buon lavoro
  svolto dalla Commissione; ritengo peraltro che non sia più
  tollerabile considerare in questo modo gli insegnanti
  tecnico-pratici.
    Mi spiego meglio.  Siamo di fronte ad una figura di
  lavoratori della scuola che possono insegnare su classe
  unica (ciò acclara e definisce le competenze proprie di
  tutti gli insegnanti della scuola pubblica italiana)
  oppure in compresenza con un insegnante teorico.
  L'emendamento 4.19 della Commissione, alla lettera
  b),  fa riferimento all'articolo 5, comma 4, del
  testo unico approvato con decreto legislativo n. 297 del
  1994 ed assorbe in parte i contributi dell'onorevole
  Napoli, del sottoscritto, delle organizzazioni sindacali e
  dei rappresentanti di categoria.  E' giusto che il
  Parlamento cominci a prestare attenzione a quanto avviene
  al di fuori di quest'aula.  La prima parte
  dell'emendamento, quindi, raccoglie le sollecitazioni dei
  soggetti che ho citato e fa giustizia.
    Nell'emendamento 4.19 della Commissinne si parla di
  proposte di voto per le valutazioni relative alle materie
  il cui insegnamento è svolto in compresenza.  Ritengo che
  sia sbagliato sopprimere solo il riferimento agli
  insegnanti tecnico-pratici e mantenere invece nel testo
  unico il riferimento agli assistenti addetti alle
  esercitazioni di laboratorio che  hanno possibilità
  consultiva all'interno del consiglio di classe.  In tal
  modo si concede, da una parte, quello che legittimamente
  gli insegnanti tecnico-pratici chiedono da cinquant'anni,
  cioè di accedere e dare il loro contributo nei consigli di
  classe e negli organismi collegiali di più alto livello,
  nonché di poter svolgere tutte le funzioni proprie del
  ruolo dei lavoratori della scuola.  Se dovesse passare la
  lettera  b)  dell'emendamento 4.19 della Commissione,
  ciò che si dà agli insegnanti tecnico-pratici con la
  destra lo si toglierebbe loro con la sinistra.  La
  Commissione non ha capito che i docenti tecnico-pratici
  coadiutori sono gli assistenti addetti alle esercitazioni
  di laboratorio.
 
DATA=950920 FASCID=STA12-242 TIPOSTA=STA LEGISL=12 NCOMM= SEDE= NSTA=0242 TOTPAG=0084 TOTDOC=0353 NDOC=0108 TIPDOC=O DOCTIT=0011 COMM= DI PAGINIZ=0022 RIGINIZ=009 PAGFIN=0022 RIGFIN=058 UPAG=NO PAGEIN=14998 PAGEFIN=14998 SORTRES=9509203 SORTDDL= FASCIDC=12STA 00242 SORTNAV=59509202 00242 200000 ZZSTA242 NDOC0108 TIPDOCO DOCTIT0011 NDOC0011



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