| 1. Per gli oneri derivanti dall'articolo 14 è autorizzata,
a decorrere dall'anno 1994, la spesa di lire 10.000 milioni
annui, cui si provvede, per il triennio 1994-1996, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dallo stato
di previsione del Ministero dal tesoro per l'anno 1994,
all'uopo utilizzando lo stanziamento relativo al Ministero del
tesoro.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con
propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
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