| ETHELDREDA PORZIO SERRAVALLE, Sottosegretario di Stato
per la pubblica istruzione. Desidero intervenire,
Presidente, per dirimere la questione di cui
all'emendamento 4.19 della Commissione. Il problema
sottostante, cioè quello che ha aperto la
contrapposizione, riguarda due figure che operano
all'interno della scuola, ma che non hanno le medesime
caratteristiche: la prima è la figura dell'insegnante
tecnico-pratico che può essere titolare di insegnamenti
pratici (per esempio di officina, di laboratorio) oppure
può operare in compresenza cioè con un docente titolare di
una disciplina teorica; l'altra è la figura di assistente
di laboratorio, che coopera ovviamente con il docente
titolare dell'insegnamento, ma che non può essere
titolare, tant'è vero che esistono classi di concorso per
gli insegnanti tecnico-pratici ma non per gli
assistenti.
La questione che è stata sollevata, ed alla quale fornisce
risposta l'emendamento 4.19 della Commissione, concernente
la rilevanza, ai fini dell'assegnazione del voto, di
queste figure, per le quali in un caso è riconosciuto che
operino a pieno titolo ed a pieno titolo conferiscano il
voto (su cui poi ovviamente decide il consiglio di
classe), mentre nell'altro caso, cioè quando operano in
compresenza, l'emendamento prevede un percorso che
riconosce la qualità di docente ad entrambi i soggetti.
Diverso ancora è il caso degli assistenti che possono e
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devono, essere sentiti (perché ovviamente la loro valutazione
può agevolare l'attribuzione del voto finale), senza tuttavia
formulare un'autentica proposta di voto.
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