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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


125853
STA0242-0191
Stenografico d'Aula n. 242 del 20 settembre 1995 (STA12-242)
(suddiviso in 353 Unità Documento)
Unità Documento n.191 (che inizia a pag.15009 dello stampato)
(il TITOLO si trova nell'Unità Documento n.11)
SEGUITO DISCUSSIONE: C1788. LAVASS
...SEGUITO DISCUSSIONE: C1788.
GIUSEPPE SCOTTO DI LUZIO.
PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LORENZO ACQUARONE (ore 11,44).
ZZSTA ZZRES ZZSTA200995 ZZSTA950920 ZZSTA000995 ZZSTA000095 ZZSTA242 ZZ12 ZZDI ZZLL
    GIUSEPPE SCOTTO DI  LUZIO.  Signor Presidente, avevamo
  posto una questione relativamente alla lettera  b)  di
  cui all'emendamento 4.19 della Commissione.  Siamo
  fortemente preoccupati perchè, se dovesse essere accolta
  quella formulazione, così com'è l'articolo 5, comma 4, del
  testo unico approvato con decreto legislativo n. 297
  lascerebbe agli assistenti addetti alle esercitazioni di
  laboratorio solamente una facoltà consultiva.  Considerato
  che nell'articolato che andremo definitivamente ad
  approvare abbiamo risolto la questione relativa al
  personale insegnante tecnico-pratico (cioè gli addetti
  alle esercitazioni negli istituti tecnici,
  nautici, nei licei), riteniamo che il Governo  - nella
  persona della professoressa Porzio Serravalle - dovrebbe
  confermare che il momento attuativo della prima parte
  dell'emendamento 4.19 della Commissione (mi riferisco al
  comma 1- bis)  trova piena e totale applicazione sia
  rispetto ai docenti che insegnano in autonomia, cioè con
  una classe di riferimento e con un registro proprio, sia
  rispetto agli insegnanti che lavorano in compresenza - lo
  sottolineerei con grande forza - e sono addetti
  chiaramente alle esercitazioni di laboratorio, in
  collaborazione con un docente teorico.  L'insegnante
  tecnico-pratico - che svolge l'identica funzione su due
  articolazioni, una volta in autonomia e una volta in
  compresenza - parteciperebbe in tal modo a pieno titolo al
  consiglio di classe e manterrebbe, anche quando svolge
  l'insegnamento in compresenza, diritto e pienezza di voto
  deliberativo.
    Se vi è conferma ed assunzione di responsabilità in tal
  senso da parte del Governo e se nessun dirigente del
  Ministero della pubblica istruzione - che negli anni
  scorsi, anche a fronte di sentenze ben definite, si è
  divertito a mantenere questa doppia possibilità in termini
  di funzione - porrà obiezioni rispetto a questa figura,
  che comunque ha lo stato giuridico degli insegnanti
  (perché si è docenti quando si lavora con l'insegnante
  teorico e lo si è, con potere e pienezza di voto
  deliberativo, anche quando si lavora in autonomia),
  potremo accogliere l'emendamento in questione,
  nell'interesse più complessivo e generale della scuola.
 
DATA=950920 FASCID=STA12-242 TIPOSTA=STA LEGISL=12 NCOMM= SEDE= NSTA=0242 TOTPAG=0084 TOTDOC=0353 NDOC=0191 TIPDOC=O DOCTIT=0011 COMM= DI PAGINIZ=0033 RIGINIZ=027 PAGFIN=0033 RIGFIN=067 UPAG=NO PAGEIN=15009 PAGEFIN=15009 SORTRES=9509203 SORTDDL= FASCIDC=12STA 00242 SORTNAV=59509202 00242 200000 ZZSTA242 NDOC0191 TIPDOCO DOCTIT0011 NDOC0011



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