| GIUSEPPE SCALISI. Signor Presidente, onorevoli colleghi,
debbo innanzi tutto dissentire da quanto ha sostenuto il
sottosegretario relativamente all'ordine del giorno
n. 9/1788/2, firmato da me e da altri colleghi, in quanto
è molto facile "quantizzare" il numero degli insegnanti
che, avendo sostenuto un regolare concorso per poter
svolgere le proprie mansioni, si sono visti poi assegnare
dagli enti locali a tutt'altro servizio.
Ricordo che nel 1971 l'evoluzione della scuola
dell'obbligo ha indotto il Parlamento ad approvare la
legge... Vorrei un po' di attenzione perché ciascun
deputato deve assumersi la responsabilità del proprio voto
sull'ordine del giorno al nostro esame, che a mio avviso è
molto importante perché riveste anche motivazioni di
ordine costituzionale. Credo che il 75 per cento di noi
deputati provenga dal mondo del lavoro e molti di noi
hanno sostenuto un concorso.
Io, per esempio, ho partecipato ad un concorso a primario
ospedaliero e ci sarebbe veramente da ridire se come
mansione mi fosse stata assegnata quella di dirigere il
traffico in una città!
Stavo dicendo che nel 1971 l'evoluzione della scuola
dell'obbligo ha indotto il Parlamento ad approvare la
legge 24 settembre 1971, n. 820, che dava avvio alla
sperimentazione della scuola a tempo pieno.
Successivamente, il decreto del Presidente della
Repubblica n. 3 del 14 gennaio 1972 ha attribuito alle
regioni le competenze relative al diritto allo studio ed
all'assistenza scolastica. Sono pertanto seguiti numerosi
provvedimenti regionali che delegavano questi compiti ai
comuni, mentre lo Stato continuava ad avocare a sé
l'attività di assistenza, cosicché i comuni riducevano
progressivamente le attività fino ad allora svolte,
accusando un eccesso di personale, sempre meno utilizzato
nelle mansioni per le quali era stato assunto.
L'articolo 45 della legge n. 616 del 1977 trasferiva ai
comuni, a seguito della soppressione dei patronati
scolastici, le funzioni di assistenza scolastica svolte da
tali enti. Tra questi compiti sono stati trasferiti anche
quegli interventi di carattere educativo riguardanti
l'istituzione del doposcuola e le attività integrative
esercitate nel passato dai patronati. In Sicilia, per
esempio, con la legge n. 93 del 4 agosto 1982 il personale
addetto al doposcuola (attività integrative e di refezione
scolastica) è stato immesso nei ruoli organici comunali
con le stesse mansioni e compiti che il personale
insegnante svolgeva presso gli enti. La realtà è che,
comunque, gli interventi educativi da parte dei comuni non
hanno trovato a tutt'oggi una soluzione ottimale per i
contrasti che sono sorti in merito all'utilizzazione del
personale.
Nel chiarire se le iniziative dovessero essere svolte
nell'ambito scolastico o se i comuni avessero il compito
di promuovere interventi aggiuntivi a quelli della scuola,
è bene però ricordare che il funzionamento del doposcuola
per gli alunni della scuola elementare è stato disciplinato,
all'epoca della gestione dei patronati scolastici,
da circolari ministeriali della pubblica istruzione,
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dalle quali si evince che il doposcuola e le attività
integrative hanno funzioni di sostegno didattico, devono
promuovere ed incoraggiare la capacità di invenzione e di
espressione dell'alunno, sollecitare ogni forma di
autonomia e di responsabilità e suscitare affiatamento di
gruppo che valga ad agevolare l'inserimento di quei
ragazzi che, per situazioni speciali o per tendenze
caratteriologiche, appaiano come casi difficili. Tutte
queste attività devono essere svolte a scuola.
Varie circolari regionali non hanno portato alla soluzione
del problema, provocando così un notevole contenzioso
amministrativo e giurisdizionale tra il personale docente
e le amministrazioni locali. I motivi della disputa si
possono così sintetizzare: la qualifica da conferire al
personale; l'orario di servizio; la dipendenza funzionale
del personale comunale assegnato alle direzioni
didattiche.
Il problema si è posto su tutto il territorio nazionale,
impegnando i comuni ed il personale dipendente in un
continuo braccio di ferro per risolvere a proprio favore
le vertenze insorte.
Una schiarita a questo problema è intervenuta con il
contratto collettivo del personale dipendente (decreto del
Presidente della Repubblica n. 347 del 1983), recante
norme per il personale dipendente degli enti locali, che
all'articolo 36 recita: "Per il personale insegnante
addetto alle istituzioni scolastiche gestite dagli enti
locali, nonché per il personale docente dipendente dagli
enti locali, ma impegnato negli istituti statali si
stabilisce che: a) all'attività oraria a settimana nelle
scuole elementari...
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