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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


125903
STA0242-0241
Stenografico d'Aula n. 242 del 20 settembre 1995 (STA12-242)
(suddiviso in 353 Unità Documento)
Unità Documento n.241 (che inizia a pag.15015 dello stampato)
(il TITOLO si trova nell'Unità Documento n.11)
SEGUITO DISCUSSIONE: C1788. LAVASS
...SEGUITO DISCUSSIONE: C1788.
GIUSEPPE SCALISI.
PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LORENZO ACQUARONE (ore 11,44).
ZZSTA ZZRES ZZSTA200995 ZZSTA950920 ZZSTA000995 ZZSTA000095 ZZSTA242 ZZ12 ZZDI ZZLL
    GIUSEPPE  SCALISI.  Signor Presidente, onorevoli colleghi,
  debbo innanzi tutto dissentire da quanto ha sostenuto il
  sottosegretario relativamente all'ordine del giorno
  n. 9/1788/2, firmato da me e da altri colleghi, in quanto
  è molto facile "quantizzare" il numero degli insegnanti
  che, avendo sostenuto un regolare concorso per poter
  svolgere le proprie mansioni, si sono visti poi assegnare
  dagli enti locali a tutt'altro servizio.
    Ricordo che nel 1971 l'evoluzione della scuola
  dell'obbligo ha indotto il Parlamento ad approvare la
  legge...  Vorrei un po' di attenzione perché ciascun
  deputato deve assumersi la responsabilità del proprio voto
  sull'ordine del giorno al nostro esame, che a mio avviso è
  molto importante perché riveste anche motivazioni di
  ordine costituzionale.  Credo che il 75 per cento di noi
  deputati provenga dal mondo del lavoro e molti di noi
  hanno sostenuto un concorso.
  Io, per esempio, ho partecipato ad un concorso a primario
  ospedaliero e ci sarebbe  veramente da ridire se come
  mansione mi fosse stata assegnata quella di dirigere il
  traffico in una città!
    Stavo dicendo che nel 1971 l'evoluzione della scuola
  dell'obbligo ha indotto il Parlamento ad approvare la
  legge 24 settembre 1971, n. 820, che dava avvio alla
  sperimentazione della scuola a tempo pieno.
    Successivamente, il decreto del Presidente della
  Repubblica n. 3 del 14 gennaio 1972 ha attribuito alle
  regioni le competenze relative al diritto allo studio ed
  all'assistenza scolastica.  Sono pertanto seguiti numerosi
  provvedimenti regionali che delegavano questi compiti ai
  comuni, mentre lo Stato continuava ad avocare a sé
  l'attività di assistenza, cosicché i comuni riducevano
  progressivamente le attività fino ad allora svolte,
  accusando un eccesso di personale, sempre meno utilizzato
  nelle mansioni per le quali era stato assunto.
    L'articolo 45 della legge n. 616 del 1977 trasferiva ai
  comuni, a seguito della soppressione dei patronati
  scolastici, le funzioni di assistenza scolastica svolte da
  tali enti.  Tra questi compiti sono stati trasferiti anche
  quegli interventi di carattere educativo riguardanti
  l'istituzione del doposcuola e le attività integrative
  esercitate nel passato dai patronati.  In Sicilia, per
  esempio, con la legge n. 93 del 4 agosto 1982 il personale
  addetto al doposcuola (attività integrative e di refezione
  scolastica) è stato immesso nei ruoli organici comunali
  con le stesse mansioni e compiti che il personale
  insegnante svolgeva presso gli enti.  La realtà è che,
  comunque, gli interventi educativi da parte dei comuni non
  hanno trovato a tutt'oggi una soluzione ottimale per i
  contrasti che sono sorti in merito all'utilizzazione del
  personale.
    Nel chiarire se le iniziative dovessero essere svolte
  nell'ambito scolastico o se i comuni avessero il compito
  di promuovere interventi aggiuntivi a quelli della scuola,
  è bene però ricordare che il funzionamento del doposcuola
  per gli alunni della scuola elementare è stato disciplinato,
  all'epoca della gestione dei patronati scolastici,
  da circolari ministeriali della pubblica istruzione,
 
                             Pag. 15016
 
  dalle quali si evince che il doposcuola e le attività
  integrative hanno funzioni di sostegno didattico, devono
  promuovere ed incoraggiare la capacità di invenzione e di
  espressione dell'alunno, sollecitare ogni forma di
  autonomia e di responsabilità e suscitare affiatamento di
  gruppo che valga ad agevolare l'inserimento di quei
  ragazzi che, per situazioni speciali o per tendenze
  caratteriologiche, appaiano come casi difficili.  Tutte
  queste attività devono essere svolte a scuola.
    Varie circolari regionali non hanno portato alla soluzione
  del problema, provocando così un notevole contenzioso
  amministrativo e giurisdizionale tra il personale docente
  e le amministrazioni locali.  I motivi della disputa si
  possono così sintetizzare: la qualifica da conferire al
  personale; l'orario di servizio; la dipendenza funzionale
  del personale comunale assegnato alle direzioni
  didattiche.
    Il problema si è posto su tutto il territorio nazionale,
  impegnando i comuni ed il personale dipendente in un
  continuo braccio di ferro per risolvere a proprio favore
  le vertenze insorte.
    Una schiarita a questo problema è intervenuta con il
  contratto collettivo del personale dipendente (decreto del
  Presidente della Repubblica n. 347 del 1983), recante
  norme per il personale dipendente degli enti locali, che
  all'articolo 36 recita: "Per il personale insegnante
  addetto alle istituzioni scolastiche gestite dagli enti
  locali, nonché per il personale docente dipendente dagli
  enti locali, ma impegnato negli istituti statali si
  stabilisce che: a) all'attività oraria a settimana nelle
  scuole elementari...
 
DATA=950920 FASCID=STA12-242 TIPOSTA=STA LEGISL=12 NCOMM= SEDE= NSTA=0242 TOTPAG=0084 TOTDOC=0353 NDOC=0241 TIPDOC=O DOCTIT=0011 COMM= DI PAGINIZ=0039 RIGINIZ=023 PAGFIN=0040 RIGFIN=032 UPAG=NO PAGEIN=15015 PAGEFIN=15016 SORTRES=9509203 SORTDDL= FASCIDC=12STA 00242 SORTNAV=59509202 00242 200000 ZZSTA242 NDOC0241 TIPDOCO DOCTIT0011 NDOC0011



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